CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sazioneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 4 aprile 2024,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per quel che qui rileva, dichia-rava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cuiai capi 50, 51, 53, 54 e 55, previa riqualificazione nella ipotesi di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché estinti per intervenuta prescri-zione, confermando la condanna per i reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. n. 309del 1990), 121, 164 e 166 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e rideterminando lapena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in anni 6, mesi 10di reclusione.A seguito di ricorso, proposto, tra gli altri, dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione,Terza Sezione penale, con sentenza emessa in data 27 maggio 2025, ha annullatosenza rinvio, per l’effetto estensivo, la sentenza impugnata, limitatamente ai reatidi cui ai capi 1 e 121, perché estinti per prescrizione, e con rinvio, relativamenteai capi 164 e 166, per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore difiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., affidandoloa un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa laCorte nel non dichiarare l’intervenuta prescrizione anche per i reati di cui ai capi164 e 166, sull’erroneo presupposto che l’imputato non avesse formulato, in rela-zione a tali capi, eccezione di prescrizione; eccezione, che era stata, invece, ri-tualmente formulata sia nel ricorso alle pag. 18 e 19 sia nella successiva memoriadel 10 maggio 2025 alla pag. 7 sub n. 3.Si sostiene che l’errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionatola decisione adottata, in quanto la rituale richiesta e l’intervenuta prescrizione deireati suindicati, prima del deposito della sentenza della Corte di appello, avrebbecomportato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione atutti i reati ascritti, in quanto estinti per prescrizione.3. In data 6 marzo 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato memoriascritta, chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono.2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fattoche legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta diuna nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che talevizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stessoe connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziatodall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de-cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile,Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019,Lampada, Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 -01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ognipossibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi odi giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in-terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la suppostaesistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anchese dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli erroripercettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere− anche se risoltisi in travisamento del fatto − soltanto nelle forme e nei limitidelle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può es-sere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risul-tando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, attesoche l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto,censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere inuna inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giu-dizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere deci-sivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno opiù motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera epropria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet-tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ov-verossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura delmotivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto diderivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibil-mente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazionedel motivo; g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., se-condo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enun-ziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente dipresupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non ana-liticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente rite-nuto non rilevante.2.1. Va ricordato, ancora, che, secondo il consolidato orientamento della giu-risprudenza di legittimità, la doglianza sulla prescrizione non può ridursi a un ge-nerico richiamo alla decorrenza dei termini. Occorre: - ricostruire integralmente lasequenza procedimentale; - indicare quali atti interrompono o sospendono il de-corso della prescrizione; - evidenziare, con conteggio aritmetico, l’avvenuta sca-denza del termine massimo ex art. 157 cod. pen.; dimostrare che la contestazionenon è «aperta», ossia priva di una data certa di cessazione (Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Casillo, Rv. 287951 – 01).2.2. Ciò precisato, nessun errore percettivo si rinviene nella sentenza og-getto di ricorso straordinario. La Corte, al paragrafo 12, nell’occuparsi della posi-zione del ricorrente, avendo rilevato la genericità dei motivi addotti, ha ritenutoinammissibile il ricorso, limitando l’annullamento senza rinvio per intervenuta pre-scrizione a quei soli reati (capi 1 e 121) per i quali operava l’effetto estensivoderivante dall’accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto da altro coimputato,disponendo, al contrario, l’annullamento con rinvio per la determinazione del trat-tamento sanzionatorio per i capi 164 e 166 «in presenza di ricorso inammissibileche non consente l’instaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce ilrilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità». Trattasi,con tutta evidenza, di una decisione che disvela un autonomo percorso decisorio,implicante una specifica valutazione giuridica sui motivi dedotti, che, sulla basedei principi sopra esposti, non è censurabile in questa sede.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata indispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 3 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]