CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 49648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 novembre 1975 Avverso il decreto emesso il 17 Febbraio 2023 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente e, per l'effetto ha confermato il decreto reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: violazione degli artt. 4 lett. a e 6 del decreto legislativo 159/ 2011 in quanto il decreto impugnato ha riconosciuto l'attualità della pericolosità sociale qualificata del ricorrente ex art. 4 lett. A, B e C sulla base di una sola sentenza definitiva. Il decreto formula una motivazione del tutto apparente e incorre in violazione di legge là dove per qualificare la pericolosità sociale del proposto prende in considerazione per la seconda volta la condanna da questi riportata nel processo cosiddetto Maestro, già valutata ai fini della precedente misura di prevenzione applicata al Madaffari e aggiunge la condanna emessa nell'ambito del processo Vulcano, che però attiene a condotte che si sono esaurite nel 2016. In tal modo ha fondato il giudizio di pericolosità su quest'unico procedimento, senza considerare che il decreto avrebbe dovuto motivare in ordine alla attualità della pericolosità mentre tra l'applicazione della misura e i fatti illeciti ascritti all'imputato sono passati oltre quattro anni. 3.11 ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti in quanto lamenta violazione di legge per motivazione apparente, ma in effetti invoca una diversa valutazione del compendio processuale. Giova preliminarmente ribadire che in sede di misure di prevenzione l'unico vizio denunciabile con ricorso dinanzi a questa Corte e la violazione di legge che può essere integrata anche dalla assoluta assenza di una motivazione o da una motivazione meramente apparente che non espliciti l'iter logico posto a base della misura. Nel caso di specie il ricorrente lamenta che il giudizio di pericolosità sia fondato esclusivamente su un unico procedimento penalle e tale circostanza non integra di per sé alcuna violazione di legge, poiché in ragione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale occorre avere riguardo ai fatti accertati nell'ambito di detto procedimento. Ma nel caso in esame, la Corte, nel condividere le considerazioni del tribunale ,ha reso sintetica ma esaustiva motivazione evidenziando come il proposto è già stato sottoposto nel 2013 a misura di prevenzione per la sua partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso e che, dopo avere trascorso un periodo di detenzione, appena uscito dal carcere ha ripreso i contatti con la famiglia di appartenenza e si è nuovamente inserito a pieno titolo nell'ambito del narcotraffico, palesando quindi non soltanto la sua pericolosità qualificata, ma anche una pericolosità generica connessa alla sua propensione a porre in essere reati lucrogenetici da cui trarre i mezzi di sostentamento. Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e ove tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente ca ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184). [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di due misure cautelari nell'ambito di distinti procedimenti penali relativi a reati associativi, che per la loro natura non si esauriscono nella commissione dei singoli reati fine ma si proiettano nel futuro. Inoltre la Corte ha evidenziato che i fatti presi in considerazione si riferiscono al 2017 e il decreto è stato emesso nel 2020 ed è stato preceduto dalla richiesta del P.M. , sicché un arco temporale così contenuto non può inficiare l'attualità delle considerazioni svolte dai giudici, in assenza di altri elementi di segno contrario. In conclusione la condotta del Madaffari successiva alla scarc:erazione non lascia residuare alcun dubbio in ordine alla sua impermeabilità rispetto agli effetti rieducativi della pena e alla sua persistente e attuale pericolosità generica e qualificata. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini [OSCURATO:PERSONA]