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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 10918/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17393/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 3339/2021 depositato il 30/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 3339/2021 della Corte d’appello di Bari, depositato il 30 dicembre 2021.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dal ricorrente avverso il decreto del magistrato designato del 26 gennaio 2021, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello dal 27 giugno 2001 al 6 settembre 2018, data della pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Dal computo della durata indennizzabile i giudici del merito hanno peraltro detratto il periodo di 10 mesi e 26 giorni, giacché riferibile a rinvii disposti su richiesta delle parti per esame prova e CTU, bonario componimento, deposito documenti.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.112, 115, 325 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, per l’omessa pronuncia sulla questione della esclusione dal computo della durata non ragionevole del tempo occorrente per il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, pari a sei mesi.

4.1. Questo motivo è da respingere, in quanto lamenta l’omessa pronuncia su questione di diritto che appare comunque prima faciemanifestamente infondata.

A norma dell’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, ai fini del computo della durata del processo “non si tiene conto del tempo … intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa” (termine che, nella specie, avendosi riguardo a giudizio instaurato ben prima del 4 luglio 2009, era di un anno, non operando ratione temporis la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale).

Al fine di verificare, così, se un giudizio svoltosi, come nel caso in esame, in primo ed in secondo grado, abbia o meno ecceduto la durata ragionevole, non può, quindi, tenersi conto del tempo necessario per la formazione del giudicato sulla sentenza di appello, posto che il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001 è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, la cui durata deve essere valutata con riferimento ad attività dell'amministrazione della giustizia e non delle parti (le quali, peraltro, se interessate al passaggio in giudicato della pronuncia favorevole, possono provocarne la formazione, abbreviando i termini di impugnazione con la notifica della sentenza alla controparte: cfr. Cass. n. 21822 del 2012; Cass. n. 3337 del 2016; Cass. n. 23282 del 2021).

Osta alla diversa interpretazione (secondo cui il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo di durata i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, dovendosi scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa) l’inequivoco dettato del richiamato art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001 (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 134 del 2012), il quale dispone che non si tenga conto dell’intero tempo intercorso dal giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione, che l’art. 327 c.p.c. individua comunque con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2- bis della l. n. 89 del 2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., dell’art. 175 c.p.c. e dell’art. 81 disp. att. c.p.c., quanto all’operata detrazione del periodo di 10 mesi e 26 giorni, giacché riferibile a rinvii richiesti o non contrastati delle parti per esame prova e CTU, bonario componimento, deposito documenti.

5.1. Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dovendosi tener conto, in detrazione della durata complessiva, dei ritardi imputabili alle richieste delle parti di rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, in quanto rientranti nel comportamento delle stesse da valutare ai sensi dell’art. 2, comma 2, occorre altresì considerare in quale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743 del 2014; Cass.n. 14750 del 2015; Cass. n. 25606 del 2017).

La Corte d’appello di Bari ha spiegato che i rinvii erano stati richiesti e concessi per “esame della prova”, due “a distanza di mesi l’uno dall’altro”, in particolare: quello concesso all’udienza del 19 settembre 2006 (fissata per esame delle prove), dovuto all’adesione dei difensori ad una astensione collettiva; quello concesso all’udienza del 7 febbraio 2007, per “i medesimi incombenti”; quello concesso all’udienza del 25 ottobre 2007, ancora per “esame della prova testimoniale”.

A fronte di tale cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalle parti e disposti dal giudice, è mancata nel decreto impugnato una distinzione tra tempi addebitabili ai contendenti e tempi addebitabili allo Stato per la loro irragionevolezza, trattandosi di rinvii tra l'una e l'altra udienza oscillanti fra i cinque e gli otto mesi, tempi che, seppure siano imputabili alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, non sono perciò automaticamente detraibili dal computo della durata del processo.

6. Conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17393/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BARI n. 3339/2021 depositato il 30/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 3339/2021 della Corte d’appello di Bari, depositato il 30 dicembre 2021. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, proposta dal ricorrente avverso il decreto del magistrato designato del 26 gennaio 2021, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello dal 27 giugno 2001 al 6 settembre 2018, data della pubblicazione della sentenza di secondo grado. Dal computo della durata indennizzabile i giudici del merito hanno peraltro detratto il periodo di 10 mesi e 26 giorni, giacché riferibile a rinvii disposti su richiesta delle parti per esame prova e CTU, bonario componimento, deposito documenti. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.112, 115, 325 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, per l’omessa pronuncia sulla questione della esclusione dal computo della durata non ragionevole del tempo occorrente per il passaggio in giudicato della sentenza d’appello, pari a sei mesi. 4.1. Questo motivo è da respingere, in quanto lamenta l’omessa pronuncia su questione di diritto che appare comunque prima faciemanifestamente infondata. A norma dell’art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, ai fini del computo della durata del processo “non si tiene conto del tempo … intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa” (termine che, nella specie, avendosi riguardo a giudizio instaurato ben prima del 4 luglio 2009, era di un anno, non operando ratione temporis la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale). Al fine di verificare, così, se un giudizio svoltosi, come nel caso in esame, in primo ed in secondo grado, abbia o meno ecceduto la durata ragionevole, non può, quindi, tenersi conto del tempo necessario per la formazione del giudicato sulla sentenza di appello, posto che il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla legge n. 89 del 2001 è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, la cui durata deve essere valutata con riferimento ad attività dell'amministrazione della giustizia e non delle parti (le quali, peraltro, se interessate al passaggio in giudicato della pronuncia favorevole, possono provocarne la formazione, abbreviando i termini di impugnazione con la notifica della sentenza alla controparte: cfr. Cass. n. 21822 del 2012; Cass. n. 3337 del 2016; Cass. n. 23282 del 2021). Osta alla diversa interpretazione (secondo cui il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo di durata i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, dovendosi scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa) l’inequivoco dettato del richiamato art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001 (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 134 del 2012), il quale dispone che non si tenga conto dell’intero tempo intercorso dal giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione, che l’art. 327 c.p.c. individua comunque con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2- bis della l. n. 89 del 2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., dell’art. 175 c.p.c. e dell’art. 81 disp. att. c.p.c., quanto all’operata detrazione del periodo di 10 mesi e 26 giorni, giacché riferibile a rinvii richiesti o non contrastati delle parti per esame prova e CTU, bonario componimento, deposito documenti. 5.1. Il motivo è fondato. Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dovendosi tener conto, in detrazione della durata complessiva, dei ritardi imputabili alle richieste delle parti di rinvio delle udienze non funzionali al contraddittorio ed al corretto svolgimento del processo, in quanto rientranti nel comportamento delle stesse da valutare ai sensi dell’art. 2, comma 2, occorre altresì considerare in quale misura abbia concorso l'eccessiva dilazione di tempo dei rinvii tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass. n. 23743 del 2014; Cass.n. 14750 del 2015; Cass. n. 25606 del 2017). La Corte d’appello di Bari ha spiegato che i rinvii erano stati richiesti e concessi per “esame della prova”, due “a distanza di mesi l’uno dall’altro”, in particolare: quello concesso all’udienza del 19 settembre 2006 (fissata per esame delle prove), dovuto all’adesione dei difensori ad una astensione collettiva; quello concesso all’udienza del 7 febbraio 2007, per “i medesimi incombenti”; quello concesso all’udienza del 25 ottobre 2007, ancora per “esame della prova testimoniale”. A fronte di tale cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) dalle parti e disposti dal giudice, è mancata nel decreto impugnato una distinzione tra tempi addebitabili ai contendenti e tempi addebitabili allo Stato per la loro irragionevolezza, trattandosi di rinvii tra l'una e l'altra udienza oscillanti fra i cinque e gli otto mesi, tempi che, seppure siano imputabili alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, non sono perciò automaticamente detraibili dal computo della durata del processo. 6. Conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazi
Decreto Cassazione n. 10918/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris