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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 650/2022

ECLI:EU:C:2022:587
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0354

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑354/21 R.J.R. con l’intervento di Registrų centras [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Effetti del certificato – Limiti – Iscrizione di un bene ereditario nel registro immobiliare – Rifiuto»

I. Introduzione

1. Una donna vive in [OSCURATO:PERSONA], così come suo figlio.

La stessa decede, lasciando quest’ultimo quale unico erede.

La donna possedeva beni immobili in [OSCURATO:PERSONA] e in Lituania.

Suo figlio ottiene dalle autorità tedesche un certificato successorio europeo, il quale specifica che è l’unico erede dell’intero patrimonio della defunta.

Egli presenta tale certificato alle autorità lituane chiedendo l’iscrizione nel registro immobiliare di un bene immobile.

Le autorità lituane respingono detta domanda per il motivo che detto certificato sarebbe incompleto.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame solleva dunque la delicata questione della delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione della lex successionis e della lex registrii e, più concretamente, della ripartizione delle competenze tra l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo e l’autorità incaricata della tenuta del registro immobiliare, la quale si trova in un altro Stato membro.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (UE) n. 650/2012

3. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 650/2012 ( 2 ), intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue: «1.

Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte.

Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (...) k) la natura dei diritti reali; l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

4. Il capo VI di tale regolamento, intitolato «Certificato successorio europeo», contiene gli articoli da 62 a 73 del regolamento stesso.

5. L’articolo 62 di detto regolamento, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1.

Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo

69. (...)

3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

6. L’articolo 63 del medesimo regolamento, intitolato «Scopo del certificato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi (...) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi (...).

2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: (...) b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; (...)».

7. L’articolo 67 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici.

A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2».

8. L’articolo 68 di tale regolamento, intitolato «Contenuto del certificato», dispone quanto segue: «Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato: (...)

l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede; (...)».

9. L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Effetti del certificato», prevede quanto segue: «1.

Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Si presume che la persona indicata nel certificato come erede (...) possied[a] la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. (...)

5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».

2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014

10. L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 ( 3 ) enuncia quanto segue: «Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del [regolamento n. 650/2012] è il modulo V figurante all’allegato 5 [in prosieguo: il “modulo V”]».

11. Il modulo V riporta un elenco di allegati, tra cui l’allegato IV, intitolato «Qualità e diritti dell’erede o degli eredi (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)».

12. Il punto 9 del summenzionato allegato IV è volto ad individuare i «(...) beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato».

Si chiede inoltre di precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi.

Peraltro, la nota a piè di pagina 13 relativa a tale punto è così formulata: «(...) Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l’indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio)».

B. Diritto lituano

13. [OSCURATO:PERSONA] nekilnojamojo turto registro įstatymas (legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania), come modificato dalla legge n.

XII‑1833, del 23 giugno 2015 (in prosieguo: la «legge sul registro immobiliare»), all’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che il conservatore dei registri immobiliari è responsabile, ai sensi di tale legge, della correttezza e della protezione dei dati raccolti nei registri immobiliari.

Tale organismo è responsabile unicamente della coerenza dei dati inseriti nei registri immobiliari rispetto ai documenti sulla base dei quali la registrazione ha avuto luogo.

14. L’articolo 22 della legge in parola disciplina le basi giuridiche dell’iscrizione nel registro immobiliare di diritti reali immobiliari, di limitazioni di simili diritti e di fatti giuridici.

Suddetta disposizione contiene l’elenco dei documenti attestanti il sorgere di diritti reali immobiliari o fatti giuridici, sulla base dei quali tali diritti, le loro limitazioni o tali fatti giuridici sono iscritti nel registro immobiliare, enumerando, tra l’altro, al punto 1), le decisioni delle autorità pubbliche, al punto 2), le sentenze, ordinanze e decisioni dei tribunali e, al punto 5), i certificati ereditari.

15. L’articolo 23 della medesima legge, che definisce le modalità di deposito delle domande di iscrizione di diritti reali immobiliari, di limitazioni di tali diritti e di fatti giuridici, al paragrafo 2, prevede che la domanda dev’essere accompagnata da documenti attestanti il sorgere del diritto reale, la limitazione di tale diritto o il fatto giuridico di cui si chiede l’iscrizione.

L’articolo 23, paragrafo 3, della legge sul registro immobiliare precisa che i documenti sulla base dei quali sono attestati, sorgono, cessano, vengono ceduti o limitati diritti reali immobiliari, limitazioni di siffatti diritti nonché fatti giuridici, devono soddisfare i requisiti di legge e contenere le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare.

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della legge in parola, i documenti sulla base dei quali è richiesta la registrazione devono essere scritti in modo leggibile e contenere i nomi e cognomi completi, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri identificativi dei soggetti interessati dalla registrazione nonché il numero unico dell’immobile di cui trattasi, assegnato conformemente al [OSCURATO:PERSONA] nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (statuto del catasto immobiliare della Repubblica di Lituania).

16. Ai sensi dell’articolo 29 di detta legge, l’organismo conservatore dei registri immobiliari rifiuta di registrare diritti reali immobiliari, limitazioni di siffatti diritti e fatti giuridici, se durante l’esame della domanda di iscrizione constata che il documento presentato a sostegno della domanda in parola non soddisfa i requisiti della medesima legge, o che la domanda o il documento fornito a tale organismo non contiene le informazioni contemplate dal Nekilnojamojo turto registro nuostatai (statuto del registro immobiliare) ( 4 ), necessarie per identificare il bene immobile o gli aventi causa del diritto reale immobiliare.

17. Lo statuto del registro immobiliare, al punto 14.2.2, indica che le informazioni identificative del bene immobile sono 1) la località catastale, la sezione catastale, il numero catastale della particella; 2) il numero unico (numero identificativo) della particella; 3) il numero unico (numero identificativo) dell’edificio, e 4) il numero unico (numero identificativo) dell’appartamento o del locale.

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

18. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino che possiede le cittadinanze lituana e tedesca e risiede in [OSCURATO:PERSONA].

19. Il 6 dicembre 2015 la madre del ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: la «defunta»), la cui residenza abituale all’epoca si trovava in [OSCURATO:PERSONA], è deceduta.

Il ricorrente nel procedimento principale, unico erede, ha accettato senza riserve l’eredità della defunta in [OSCURATO:PERSONA].

Egli si è rivolto al giudice tedesco competente per ottenere un certificato successorio europeo, dato che l’eredità includeva beni situati non soltanto in [OSCURATO:PERSONA] ma anche in Lituania.

20. Il 24 settembre 2018 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha rilasciato al ricorrente nel procedimento principale il certificato ereditario n. 1 VI 174/18 (in prosieguo: il «certificato ereditario»), nel quale era indicato che G.R., deceduto il 10 maggio 2014, aveva lasciato il proprio patrimonio alla defunta, sua unica erede.

21. Il medesimo tribunale ha rilasciato, in pari data, il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 (in prosieguo: il «certificato successorio europeo»), nel quale era indicato che la defunta aveva lasciato il proprio patrimonio al ricorrente nel procedimento principale, il quale era il suo unico erede e accettava l’eredità senza riserve.

22. Il 15 marzo 2019 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda al Registrų centras (centro dei registri), organismo statale incaricato, in particolare, della tenuta del catasto e del registro immobiliare in Lituania, per ottenere la registrazione del suo diritto di proprietà sui beni immobili appartenuti alla defunta in Lituania.

A sostegno della sua domanda, egli ha presentato il certificato ereditario e il certificato successorio europeo rilasciati dal giudice tedesco. 23.

Con decisione del 20 marzo 2019, la sezione di Tauragė del dipartimento «Registro immobiliare» del servizio di conservatoria dei registri di beni del centro dei registri (in prosieguo: la «sezione») ha respinto tale domanda, per il motivo che il certificato successorio europeo presentato non conteneva le informazioni necessarie per l’identificazione del bene immobile previste dalla legge sul registro immobiliare, ossia non indicava i beni ereditati dal ricorrente.

24. Il ricorrente ha proposto un reclamo avverso tale decisione dinanzi alla commissione per il contenzioso dell’ufficio di registrazione centrale del centro dei registri (in prosieguo: la «commissione»), che, con decisione del 9 maggio 2019, ha confermato la decisione della sezione.

25. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso avverso le decisioni della sezione e della commissione dinanzi al Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai (Tribunale amministrativo regionale, sezione di Klaipėda, Lituania), che, con decisione del 30 dicembre 2019, ha respinto tale ricorso in quanto infondato.

26. Il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania).

Detto giudice, statuendo in formazione collegiale ampliata, ha ritenuto che la controversia sottopostagli sollevasse questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 650/2012.

27. Anzitutto, il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di quest’ultimo, vale a dire che tale certificato non incide sull’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento in parola.

28. Il giudice del rinvio sottolinea che, in Lituania, i documenti che possono servire da base per l’iscrizione di diritti reali immobiliari nel registro immobiliare sono elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che l’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di tale legge precisa in via imperativa le informazioni e i dati che i documenti di cui trattasi devono certificare.

Detto giudice specifica che l’organismo incaricato della tenuta del registro immobiliare, in quanto amministrazione pubblica, agisce unicamente in forza dei poteri conferitigli dalla legge, che non gli riconosce quello di accertare esso stesso la portata dei diritti di proprietà né di raccogliere informazioni e prove attestanti l’esistenza o meno di alcuni fatti.

Esso afferma che, di conseguenza, in applicazione delle norme di diritto nazionale pertinenti nel caso di specie, le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare possono essere fornite unicamente nei documenti elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che, qualora le informazioni fornite siano incomplete, l’organismo incaricato della tenuta del registro immobiliare non può prendere in considerazione altre informazioni.

29. Il giudice del rinvio afferma inoltre, riguardo alle circostanze del procedimento principale, che il certificato successorio europeo rilasciato dal giudice tedesco è stato redatto utilizzando il modulo V e contiene l’allegato IV del modulo in parola, che certifica la qualità e i diritti dell’erede.

Esso osserva tuttavia che, al punto 9 di tale allegato, non è stata fornita alcuna informazione al fine di identificare il bene o i beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato.

30. Tale giudice rileva che gli argomenti addotti dal ricorrente nel procedimento principale nonché la giurisprudenza tedesca che egli cita implicano che l’autorità che ha rilasciato il certificato successorio europeo non ha omesso di fornire siffatte informazioni per inavvertenza.

Il ricorrente sosterrebbe, in particolare, che il diritto delle successioni tedesco è retto dal principio della successione a titolo universale e che, di conseguenza, qualora vi sia un solo beneficiario, quest’ultimo raccoglie l’intero patrimonio del defunto e non è possibile, nel diritto tedesco, indicare o designare in qualsivoglia modo i beni ereditari.

A suo avviso, conformemente a una costante giurisprudenza, i giudici tedeschi disapplicherebbero quindi l’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, il quale stabilisce che tale certificato indica la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede.

31. Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione con l’istituzione del certificato successorio europeo, segnatamente quello di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le successioni con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione da fornire all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e all’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, in particolare per quanto concerne il rapporto fra tali disposizioni ed il diritto nazionale dello Stato membro nel quale si trova il bene ereditario che disciplina le condizioni relative all’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro immobiliare.

32. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del [regolamento n. 650/2012] debbano essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione di norme giuridiche dello Stato membro in cui è situato l’immobile, ai sensi delle quali i diritti di proprietà possono essere iscritti nei registri immobiliari sulla base di un certificato successorio europeo solo nel caso in cui tutti i dettagli necessari per l’iscrizione siano riportati in tale certificato successorio europeo».

33. Hanno presentato osservazioni scritte i governi lituano, ceco, tedesco, spagnolo, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

I governi lituano, tedesco, spagnolo nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 4 maggio 2022.

IV. Analisi

34. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 650/2012, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera l), il suo articolo 68, lettera l), ed il suo articolo 69, paragrafo 5, osti all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali un bene immobile acquisito da un unico erede in forza di un diritto successorio retto dal principio della successione universale può essere iscritto nel registro immobiliare dello Stato membro nel cui territorio tale bene si trova, sulla base di un certificato successorio europeo, soltanto a condizione che tutti i dati identificativi del bene immobile richiesti dal diritto nazionale di suddetto siano indicati nel certificato in parola.

35. Tale questione riguarda, da un lato, i requisiti relativi al certificato successorio europeo e, dall’altro lato, la delimitazione tra il regime istituito dal regolamento n. 650/2012 e quello istituito dal diritto nazionale che disciplina l’iscrizione di diritti immobiliari in un registro.

36. Ricordo che la defunta, deceduta nel 2015, era stata a sua volta l’erede di suo marito (nel 2014).

Nondimeno, tenuto conto degli elementi forniti dal giudice del rinvio e della questione sollevata, le presenti conclusioni hanno ad oggetto unicamente l’eredità della defunta accettata da suo figlio.

37. In proposito, a mio avviso, occorre distinguere la questione se un bene ereditario debba o possa essere menzionato nel certificato successorio europeo ( 5 ) da quella se l’autorità incaricata della tenuta del registro di uno Stato membro possa rifiutare l’iscrizione di tale bene per il motivo che esso non è menzionato nel certificato successorio europeo ( 6 ).

Desidero inquadrare brevemente il certificato successorio europeo nell’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012 prima di esaminare le due questioni suesposte.

38. Detto in maniera più diretta, per risolvere la problematica del caso di specie, o spetta alle autorità tedesche, in forza delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, specificare, nel certificato successorio europeo, il bene in discussione, oppure le autorità lituane sono tenute, in forza delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, ad accogliere la domanda sulla base del certificato successorio europeo come redatto dalle autorità tedesche.

A. Sul certificato successorio europeo nell’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012

39. Dal suo considerando 7 risulta che il regolamento n. 650/2012 persegue l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera ( 7 ).

Tale regolamento si inserisce dunque nel contesto della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che accompagna il mercato interno e, di conseguenza, dev’essere interpretato alla luce di siffatti principi ( 8 ).

40. Il regolamento n. 650/2012 non realizza un’armonizzazione del diritto sostanziale successorio.

Esso dunque non contiene, in linea di principio ( 9 ), disposizioni sostanziali in materia di successione.

Per contro, tale regolamento designa, con norme di conflitto, la legge (nazionale) successoria applicabile alla successione ( 10 ).

In proposito, l’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento pone come criterio generale il principio dell’applicazione, all’intera successione, della legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

L’ambito di applicazione della legge applicabile è definito all’articolo 23 del regolamento n. 650/2012.

In questa sede è sufficiente rilevare che la legge designata in forza degli articoli 221 e 22 del regolamento in parola regola l’intera successione ( 11 ), incluso il trasferimento dei beni ( 12 ).

41. Il regolamento n. 650/2012 disciplina non soltanto il diritto applicabile, ma anche la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro.

42. Gli articoli 62 e seguenti di tale regolamento disciplinano una delle innovazioni chiave ( 13 ) di quest’ultimo: il certificato successorio europeo.

43. Tale certificato è volto ad espletare tre funzioni principali in tutti gli Stati membri ( 14 ): in primo luogo, legittimare l’erede nei confronti delle autorità come quelle incaricate della tenuta del registro immobiliare o dei debitori privati dell’eredità quali le banche, in secondo luogo, fornire una presunzione relativa di esattezza e di completezza del suo contenuto e, in terzo luogo, tutelare il terzo in buona fede che eroga prestazioni a colui che è stato designato come erede o che acquista da quest’ultimo un bene ereditario.

44. Il certificato successorio europeo gode di un regime giuridico autonomo, stabilito dalle disposizioni del capo VI del regolamento n. 650/2012 ( 15 ), volto a garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri ( 16 ).

Per quanto attiene a tale certificato, gli articoli da 63 a 69 del regolamento in parola riguardano, in particolare, lo scopo di quest’ultimo, la competenza necessaria a rilasciarlo, le modalità relative alla domanda di certificato, all’esame di tale domanda e al suo rilascio, nonché il suo contenuto ed i suoi effetti.

45. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, avente ad oggetto lo scopo del certificato successorio europeo, quest’ultimo è destinato a essere utilizzato, in particolare, dagli eredi che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi.

46. L’articolo 63, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 650/2012 specifica, in proposito, che tale certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare elementi come, rispettivamente, la qualità e/o i diritti di ciascun erede o l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità all’erede ovvero al legatario menzionato nel certificato.

B. Sul contenuto del certificato successorio europeo

1. Sull’articolo 68 del regolamento n. 650/2012

47. L’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 redige l’elenco delle informazioni che il certificato successorio europeo deve contenere «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato», tra le quali figurano «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso , l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede» ( 17 ). a) Sull’obbligo di specificare il bene di cui trattasi

48. Si pone la seguente questione: l’autorità incaricata del rilascio del certificato successorio europeo è tenuta a specificare i diritti e/o i beni spettanti a ogni erede?

49. Il certificato successorio europeo è concepito come uno strumento idoneo ad essere utilizzato per provare differenti elementi.

Come risulta, in particolare, dall’articolo 68, primo comma, del regolamento n. 650/2012, contiene informazioni necessarie ai fini per cui esso è rilasciato.

50. Il contenuto del certificato successorio europeo è dunque determinato dallo scopo (concreto) a cui esso è destinato, come indicato dal richiedente conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 650/2012, nonché dalla legge successoria nazionale applicabile.

Dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento risulta che lo scopo di detto certificato è, in particolare, dimostrare la qualità di «erede».

Evidentemente, come discende dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, il medesimo certificato può essere utilizzato anche per dimostrare altre informazioni come l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi.

A mio avviso, tali informazioni possono essere incluse, nella misura in cui ciò sia giustificato dal corretto funzionamento del certificato successorio europeo affinché esso possa spiegare la sua piena efficacia.

51. Come intendo dimostrare in prosieguo, non è necessario ricorrere alle informazioni menzionate all’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 650/2012 per poter procedere all’iscrizione. 1) Successione universale

52. È pacifico che la legge successoria nazionale applicabile alla presente causa, in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, è la legge tedesca.

Di conseguenza, conformemente a tale disposizione, detta legge regola l’intera successione e, in particolare, il trasferimento dei beni all’erede ( 18 ).

53. Nel caso di specie, secondo il diritto tedesco applicabile, in forza dell’articolo 1922, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile), al momento della morte di una persona (apertura della successione), l’intero patrimonio di quest’ultima (eredità) è trasmesso a una o più persone (eredi).

Si tratta del principio della successione universale.

Come fatto presente dal governo tedesco, ciò implica che l’erede succede giuridicamente al defunto fin dal verificarsi dell’evento che determina la successione, vale a dire al momento del decesso del defunto.

54. Si deve sottolineare che il diritto tedesco non prevede una successione differente da quella universale, il che implica che non sono beni specifici ad essere trasmessi a titolo particolare, ma il patrimonio nel suo complesso in quanto universalità.

55. Ciò posto, non è necessario includere un inventario dell’eredità nel certificato successorio europeo, in quanto non ricorre la situazione contemplata all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, con le parole «se del caso», vale a dire nell’ipotesi di un elenco di beni spettanti a ogni erede.

56. In tale ipotesi, infatti, il certificato in parola indica che la persona in discussione è l’erede di uno specifico bene della defunta.

Tuttavia, se l’erede è l’erede universale, non è necessario specificare un bene in particolare in detto certificato.

57. In siffatto contesto, desidero confutare la teoria secondo la quale le parole «se del caso» dovrebbero essere intese nel senso che riflettono unicamente la volontà del richiedente il certificato successorio europeo ( 19 ).

Sebbene il richiedente sia tenuto ad informare l’autorità di rilascio di tale certificato sullo scopo di quest’ultimo ( 20 ), compete tuttavia all’autorità in parola decidere, sulla base di detta informazione, se un bene debba o meno essere specificato.

58. [OSCURATO:PERSONA] afferma tuttavia che un simile approccio non è conforme ai requisiti di cui al regolamento n. 650/2012.

Infatti, a suo parere, la portata delle informazioni fornite nel certificato successorio europeo è determinata sulla base non già della legge successoria nazionale applicabile, bensì dell’articolo 68 di tale regolamento.

59. A mio avviso, simile approccio della [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che il regolamento n. 650/2012 disciplina non soltanto la competenza giurisdizionale e il contenuto del certificato successorio europeo, ma parimenti, come ho fatto presente, la legge successoria nazionale applicabile ad un caso, che incide necessariamente sul contenuto di tale certificato.

60. Certamente, l’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 disciplina in maniera esaustiva il contenuto del certificato successorio europeo, ma ciò non esclude comunque che la legge successoria nazionale applicabile, come designata in forza del summenzionato regolamento, possa incidere su detto contenuto.

Al contrario, l’uso dei termini « nella misura in cui [le informazioni] siano necessarie ai fini per cui [il certificato successorio europeo] è rilasciato» e « se del caso », in tale disposizione, indica la volontà del legislatore dell’Unione di tener conto della legge successoria applicabile (il corsivo è mio).

Esiste dunque una chiara interdipendenza tra il diritto nazionale e il regolamento in parola, considerato che è la legge successoria applicabile a determinare in primo luogo il contenuto del certificato.

61. Ciò posto, l’autorità di rilascio, all’occorrenza, deve dar prova di una certa elasticità e seguire prassi con cui non ha necessariamente dimestichezza, in particolare qualora debba applicare una legge straniera.

Tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso di specie. 2) Successione diversa dalla successione universale

62. Qualora la situazione non rientri nell’ambito di applicazione di un diritto nazionale successorio retto dal principio della successione a titolo universale ( 21 ) e qualora la finalità suddetta possa essere raggiunta soltanto menzionando la quota ereditaria della persona di cui trattasi, è assai probabile che il bene in discussione debba essere specificato.

63. Gli obblighi imposti e le condizioni richieste in tale ambito possono variare a seconda degli Stati membri.

In particolare, la legge successoria applicabile in un altro Stato membro può esigere un inventario completo dell’eredità, il che comporterebbe l’obbligo di includere simili informazioni in un certificato successorio europeo.

Una situazione siffatta corrisponderebbe a quella contemplata con i termini «se del caso», all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012. b) Sulla facoltà di specificare il bene in discussione

64. Resta da accertare se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo sia libera di includere o meno il bene immobile in discussione nel certificato di cui trattasi, qualora la persona interessata formuli una domanda in tal senso.

65. In proposito, si deve rilevare che, affinché un certificato successorio europeo possa spiegare pienamente i propri effetti, è necessario un certo grado di cooperazione e fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri.

Ciò può comportare l’obbligo per l’autorità di rilascio, in uno spirito di leale cooperazione con le autorità degli altri Stati membri, di tener conto dei requisiti di cui alla legge relativa al registro di un altro Stato membro, soprattutto se tale autorità dispone delle informazioni e degli elementi rilevanti.

66. Ciò posto, una simile cooperazione resta delicata, giacché possono derivarne altri problemi giuridici.

67. Si supponga che, qualora sia formulata una domanda in tal senso, l’indicazione del bene in discussione rimanga facoltativa per l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo.

In una simile situazione, ciò sarebbe vincolante per l’autorità incaricata della tenuta del registro che procede all’iscrizione di suddetto bene, la quale si trova in un altro Stato membro? Come incide l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il quale prevede che si presume che il certificato in parola dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge successoria nazionale applicabile o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici? Tale presunzione si estende all’appartenenza del bene di cui trattasi?

68. Occorre altresì rilevare, in particolare, che la questione dell’appartenenza di alcuni beni alla massa ereditaria non pertiene alla posizione successoria, ma al diritto di proprietà ( 22 ).

Infatti, la legge applicabile alla successione che disciplina la questione del trasferimento di proprietà e la questione di chi divenga proprietario dei beni di un defunto dev’essere distinta dalla questione se un particolare bene appartenesse al defunto.

69. Si deve infine sottolineare che, per poter indicare beni precisi, l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo deve avere una visione completa della massa ereditaria ( 23 ).

Orbene, ciò può risultare difficile, come dimostra il caso di specie.

2. Sul modulo V

70. Il punto 9 dell’allegato IV del modulo V è volto ad individuare i beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato e chiede in proposito di precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi ( 24 ).

71. Contrariamente agli argomenti di alcune parti del procedimento e al parere di taluni autori di dottrina ( 25 ), da tale modulo non si può trarre alcun insegnamento.

72. Le informazioni alle quali fa riferimento il citato punto 9, infatti, devono essere fornite unicamente qualora il bene in discussione debba essere precisato ( 26 ).

Orbene, come ho fatto presente ( 27 ), tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dato che si tratta di una successione universale.

73. Va inoltre ricordato che, poiché l’(unico) obiettivo del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 è quello di attuare concretamente le disposizioni del regolamento n. 650/2012, esso non può in alcun caso andare al di là delle disposizioni sostanziali del regolamento n. 650/2012.

Qualsiasi altro approccio equivarrebbe a porre in discussione il principio dell’equilibrio istituzionale.

Quale autrice del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, la [OSCURATO:PERSONA] è dunque tenuta a rispettare la volontà del legislatore.

In altri termini, nel modulo V, suddetto regolamento di esecuzione non può esigere che siano fornite informazioni non necessarie alla luce dello scopo del certificato successorio europeo.

In caso contrario, le disposizioni del regolamento n. 650/2012 sarebbero svuotate indebitamente del loro contenuto essenziale.

74. Di conseguenza, nella misura in cui la corretta interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 porta a concludere che tale disposizione non esige la specifica individuazione del bene lituano nel certificato successorio europeo, nessuna norma del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 può autorizzare una conclusione differente.

Tale regolamento di esecuzione deve dunque essere interpretato alla luce del regolamento n. 650/2012.

C. Sugli effetti del certificato successorio europeo e sul suo rapporto con il diritto fondiario nazionale (articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012)

75. In forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento.

76. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012, che è volto a delimitare i rispettivi ambiti di applicazione della lex successionis e della lex registrii, per parte sua stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

77. La causa che all’origine della sentenza Kubicka ( 28 ) è stata l’unica occasione fornita alla Corte per interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012.

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 di tale regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

78. La citata sentenza Kubicka ha avuto come conseguenza che la legge tedesca in discussione nel procedimento principale non è stata applicata al trasferimento di proprietà.

Orbene, le norme relative al registro immobiliare non erano interessate.

Il diritto fondiario nazionale di uno Stato membro può dunque imporre requisiti procedurali aggiuntivi, ma unicamente nella misura in cui tali requisiti aggiuntivi non abbiano ad oggetto la qualità attestata dal certificato successorio europeo.

79. Come rilevato dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Kubicka ( 29 ), in pratica, possono essere richiesti altri documenti o informazioni a integrazione del certificato successorio europeo se, per esempio, tale certificato non contiene elementi sufficientemente precisi per identificare il bene il cui trasferimento di proprietà dev’essere registrato.

80. Si deve tuttavia osservare che, nel caso di specie, le autorità lituane dispongono di tutte le informazioni necessarie per procedere a un’iscrizione nel registro immobiliare: esse sono in grado di stabilire a chi il bene in discussione appartenga o appartenesse e, mediante il certificato successorio europeo, di sincerarsi della qualità di erede del ricorrente nel procedimento principale.

81. In una simile situazione, l’effetto utile del certificato successorio europeo sarebbe compromesso se il diritto fondiario lituano potesse imporre obblighi aggiuntivi al richiedente.

82. Anche se il bene concreto acquisito mediante successione non è designato nel certificato successorio europeo, la sua acquisizione può infatti essere provata da quest’ultimo.

In tale logica, non è l’individuazione del suddetto bene nel certificato in parola a costituire il fondamento della modifica del registro immobiliare, bensì la qualità di erede della persona interessata ( 30 ).

In proposito, lo stesso certificato costituisce la prova della successione universale realizzata in forza del diritto tedesco, che include anche i beni immobili del defunto situati all’estero.

Compete all’autorità incaricata della tenuta del registro immobiliare verificare se il bene in discussione rientri nell’eredità e, dunque, se appartenesse alla defunta.

L’autorità deve trarre tutte le conseguenze derivanti dalle informazioni contenute nel certificato successorio europeo, vale a dire che la persona menzionata come erede della defunta è il suo erede a titolo universale.

83. Le autorità lituane non hanno dunque alcuna ragione legittima di esigere, ai fini della registrazione, elementi aggiuntivi per stabilire se la persona in discussione sia l’erede del bene di cui trattasi.

Obbligare quest’ultima a rivolgersi alle autorità tedesche affinché specifichino il bene immobile in discussione costituirebbe un formalismo ingiustificabile.

84. Per concludere, fintantoché l’effetto utile del regolamento n. 650/2012 e, nel caso di specie, quello del certificato successorio europeo istituito da tale regolamento, non siano compromessi, gli Stati membri sono liberi di legiferare nel settore del diritto fondiario.

Ma l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di detto regolamento non può avere come conseguenza la compromissione dell’effetto utile di un certificato successorio europeo, certificato che, come ho ricordato, in forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del medesimo regolamento, costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.

85. In altri termini, sebbene le condizioni relative all’acquisizione dei beni ereditari non possano, in linea di principio, essere ignorate dalle disposizioni della legge nazionale sul registro immobiliare ( 31 ), un certificato successorio europeo che fornisce la prova della successione ha tuttavia carattere vincolante e deve servire da fondamento per la registrazione, a prescindere dalla circostanza che il suo contenuto corrisponda o meno alla prassi abitualmente seguita per redigere un siffatto certificato (o un analogo documento nazionale) nello Stato membro del registro immobiliare ( 32 ).

Soltanto qualora sia obiettivamente impossibile determinare l’oggetto della domanda nel contesto dell’iscrizione nel registro immobiliare può risultare necessario integrare il certificato successorio europeo per dimostrare la successione generale del defunto con ulteriori documenti necessari per la precisa individuazione dei beni ereditati ( 33 ).

D. Sulla cooperazione tra le autorità (articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012)

86. L’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, che tratta dell’esame della domanda di un certificato successorio europeo, al quinto comma stabilisce che, ai fini di tale esame, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo che si trova in un altro Stato membro, le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del suo diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale.

87. [OSCURATO:PERSONA] considera che, nel caso di specie, spetta all’autorità tedesca di rilascio del certificato successorio europeo contattare le autorità lituane per informarsi sul bene immobile nell’ambito dell’esame della domanda di certificato successorio europeo.

88. Sebbene sia evidente che il meccanismo di cooperazione istituito dall’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 svolge un ruolo essenziale ai fini del corretto trattamento di una domanda e, successivamente, del rilascio di un certificato, non condivido tuttavia il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], per la semplice ragione che una cooperazione si impone unicamente quando è necessaria.

89. Come si è dimostrato nelle presenti conclusioni, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui l’autorità responsabile dell’iscrizione dispone di ogni informazione necessaria per procedere ad essa.

V. Conclusione

90. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nel modo seguente: L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali un bene immobile, acquisito da un unico erede in forza di un diritto successorio disciplinato dal principio della successione universale, può essere iscritto nel registro immobiliare dello Stato membro nel cui territorio tale bene si trova sul fondamento di un certificato successorio europeo soltanto a condizione che tutti i dati identificativi del bene immobile richiesti dal diritto nazionale dello Stato membro in parola siano riportati in detto certificato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2014, L 359, pag. 30 ). ( 4 ) Statuto adottato con decreto n. 379 del governo della Repubblica di Lituania del 23 aprile 2014. ( 5 ) Si tratta in questa sede dell’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 650/2012. ( 6 ) Tale questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012. ( 7 )

V. sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 56 ). ( 8 ) V., in tal senso, Baldus, Ch., in Gebauer, M., Wiedmann, T.,

[OSCURATO:PERSONA]

, 3 a ed., C.H.

Beck, Monaco di Baviera, 2021, capitolo 44 («[OSCURATO:PERSONA]»), articolo 1, punto

4. ( 9 ) V., tuttavia, articoli 32 e 33 del regolamento n. 650/2012. ( 10 )

V. capo III del regolamento n. 650/2012. ( 11 )

V. articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 12 )

V. articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012. ( 13 ) Tale certificato riveste un’importanza capitale per il trattamento pratico delle successioni transfrontaliere; v., nel dettaglio, Hess, B.,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/Boston, punto 7.220. V., altresì, Wautelet, P., in Bonomi, A., Wautelet, P., Le droit européen des successions.

Commentaire du règlement (UE) no 650/2012 du 4 juillet 2012 , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, articolo 62, punto 1 e segg. ( 14 )

V. Kleinschmidt, J., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] als Herausforderung an das Kollisionsrecht», [OSCURATO:PERSONA] für ausländisches und internationales Privatrecht , 2013, vol. 4, n. 77, pagg. da 723 a 785, specialmente, pag. 726. V., altresì, Stamatiadis, D., in Pamboukis, H.P.,

EU [OSCURATO:PERSONA] 650/2012. A [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA]/C.H.

Beck/Hart/Nomos, Atene/Monaco di Baviera/Oxford/Baden‑Baden, 2017, articolo 62, punti 26 e segg. ( 15 )

V. sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 46 ), e del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 70 ). ( 16 )

V. le mie conclusioni nella causa Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:89 , paragrafo 90 ). ( 17 )

V. articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012.

Il corsivo è mio. ( 18 )

V. articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012. ( 19 )

V. altresì, in tal senso, Semelová, M., «[OSCURATO:PERSONA] mit dem (deutschen) [OSCURATO:PERSONA] in der [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] für das Privatrecht der [OSCURATO:PERSONA] (GPR) , 2018, n. 4, pagg. da 200 a 203, specialmente pag.

201. ( 20 )

V. articolo 65, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 650/2012. ( 21 ) Si tratterebbe dunque di una situazione diversa da quella del caso di specie. ( 22 )

V. anche, in tal senso, Raff, Th., «[OSCURATO:PERSONA] mit dem (deutschen) [OSCURATO:PERSONA] in der [OSCURATO:PERSONA] – Stellungnahme», [OSCURATO:PERSONA] für das Privatrecht der [OSCURATO:PERSONA] (GPR) , 2018, pagg. da 203 a 205, specialmente pag.

204. ( 23 )

V. altresì, in tal senso, Wautelet, P., op. cit., articolo 68, punto

26. ( 24 ) Per quanto riguarda la formulazione della nota a piè di pagina 13, relativa al citato punto 9, v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V., in particolare, Semelová, M., op. cit., pag.

203. ( 26 )

V. altresì, in tal senso, Raff, Th., op. cit., pag. 203, nonché Budzikiewicz, Ch., in [OSCURATO:PERSONA], A.‑L., Davì, A., Mansel, H.‑P., The EU [OSCURATO:PERSONA] .

A [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 68, punto

19. ( 27 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 28 )

V. sentenza del 12 ottobre 2017 ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , dispositivo). ( 29 ) C‑218/16 , EU:C:2017:387 , paragrafo 67 . ( 30 )

V. altresì, in tal senso, Nordmeier, C.F., «[OSCURATO:PERSONA] einzelner Nachlassgegenstände in das [OSCURATO:PERSONA] – zum durch den Todesfall bedingten Rechtserwerb und zur Reichweite der Art. 68 lit. l und m EuErbVO», Praxis des [OSCURATO:PERSONA]- und Verfahrensrechts (IPrax) , 2019, pagg. da 306 a 312, specialmente pag.

311. ( 31 )

V. sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 54 ). ( 32 )

V. altresì, in tal senso, Margoński, M., Europejskie poświadczenie spadkowe , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag.

429. ( 33 )

V. parimenti, in tal senso, Margoński, M., op. cit., pag. 429.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0354 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑354/21 R.J.R. con l’intervento di Registrų centras [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Effetti del certificato – Limiti – Iscrizione di un bene ereditario nel registro immobiliare – Rifiuto» I. Introduzione 1. Una donna vive in [OSCURATO:PERSONA], così come suo figlio. La stessa decede, lasciando quest’ultimo quale unico erede. La donna possedeva beni immobili in [OSCURATO:PERSONA] e in Lituania. Suo figlio ottiene dalle autorità tedesche un certificato successorio europeo, il quale specifica che è l’unico erede dell’intero patrimonio della defunta. Egli presenta tale certificato alle autorità lituane chiedendo l’iscrizione nel registro immobiliare di un bene immobile. Le autorità lituane respingono detta domanda per il motivo che detto certificato sarebbe incompleto. 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame solleva dunque la delicata questione della delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione della lex successionis e della lex registrii e, più concretamente, della ripartizione delle competenze tra l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo e l’autorità incaricata della tenuta del registro immobiliare, la quale si trova in un altro Stato membro. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (UE) n. 650/2012 3. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 650/2012 ( 2 ), intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue: «1.   Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa. 2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (...) k) la natura dei diritti reali; l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». 4. Il capo VI di tale regolamento, intitolato «Certificato successorio europeo», contiene gli articoli da 62 a 73 del regolamento stesso. 5. L’articolo 62 di detto regolamento, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1.   Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69. (...) 3.   Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo». 6. L’articolo 63 del medesimo regolamento, intitolato «Scopo del certificato», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi (...) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi (...). 2.   Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: (...) b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; (...)». 7. L’articolo 67 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Rilascio del certificato», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2». 8. L’articolo 68 di tale regolamento, intitolato «Contenuto del certificato», dispone quanto segue: «Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato: (...) l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede; (...)». 9. L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Effetti del certificato», prevede quanto segue: «1.   Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2.   Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede (...) possied[a] la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. (...) 5.   Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)». 2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 10. L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 ( 3 ) enuncia quanto segue: «Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del [regolamento n. 650/2012] è il modulo V figurante all’allegato 5 [in prosieguo: il “modulo V”]». 11. Il modulo V riporta un elenco di allegati, tra cui l’allegato IV, intitolato «Qualità e diritti dell’erede o degli eredi (SOLTANTO se lo scopo del certificato è attestare questi elementi)». 12. Il punto 9 del summenzionato allegato IV è volto ad individuare i «(...) beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato». Si chiede inoltre di precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi. Peraltro, la nota a piè di pagina 13 relativa a tale punto è così formulata: «(...) Nel caso di beni registrati, indicare le informazioni prescritte per identificare il bene dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (ad esempio, per i beni immobili, l’indirizzo esatto del bene, il registro fondiario, gli identificativi catastali, la descrizione del bene) (se necessario accludere documenti di appoggio)». B. Diritto lituano 13. [OSCURATO:PERSONA] nekilnojamojo turto registro įstatymas (legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania), come modificato dalla legge n. XII‑1833, del 23 giugno 2015 (in prosieguo: la «legge sul registro immobiliare»), all’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che il conservatore dei registri immobiliari è responsabile, ai sensi di tale legge, della correttezza e della protezione dei dati raccolti nei registri immobiliari. Tale organismo è responsabile unicamente della coerenza dei dati inseriti nei registri immobiliari rispetto ai documenti sulla base dei quali la registrazione ha avuto luogo. 14. L’articolo 22 della legge in parola disciplina le basi giuridiche dell’iscrizione nel registro immobiliare di diritti reali immobiliari, di limitazioni di simili diritti e di fatti giuridici. Suddetta disposizione contiene l’elenco dei documenti attestanti il sorgere di diritti reali immobiliari o fatti giuridici, sulla base dei quali tali diritti, le loro limitazioni o tali fatti giuridici sono iscritti nel registro immobiliare, enumerando, tra l’altro, al punto 1), le decisioni delle autorità pubbliche, al punto 2), le sentenze, ordinanze e decisioni dei tribunali e, al punto 5), i certificati ereditari. 15. L’articolo 23 della medesima legge, che definisce le modalità di deposito delle domande di iscrizione di diritti reali immobiliari, di limitazioni di tali diritti e di fatti giuridici, al paragrafo 2, prevede che la domanda dev’essere accompagnata da documenti attestanti il sorgere del diritto reale, la limitazione di tale diritto o il fatto giuridico di cui si chiede l’iscrizione. L’articolo 23, paragrafo 3, della legge sul registro immobiliare precisa che i documenti sulla base dei quali sono attestati, sorgono, cessano, vengono ceduti o limitati diritti reali immobiliari, limitazioni di siffatti diritti nonché fatti giuridici, devono soddisfare i requisiti di legge e contenere le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della legge in parola, i documenti sulla base dei quali è richiesta la registrazione devono essere scritti in modo leggibile e contenere i nomi e cognomi completi, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri identificativi dei soggetti interessati dalla registrazione nonché il numero unico dell’immobile di cui trattasi, assegnato conformemente al [OSCURATO:PERSONA] nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (statuto del catasto immobiliare della Repubblica di Lituania). 16. Ai sensi dell’articolo 29 di detta legge, l’organismo conservatore dei registri immobiliari rifiuta di registrare diritti reali immobiliari, limitazioni di siffatti diritti e fatti giuridici, se durante l’esame della domanda di iscrizione constata che il documento presentato a sostegno della domanda in parola non soddisfa i requisiti della medesima legge, o che la domanda o il documento fornito a tale organismo non contiene le informazioni contemplate dal Nekilnojamojo turto registro nuostatai (statuto del registro immobiliare) ( 4 ), necessarie per identificare il bene immobile o gli aventi causa del diritto reale immobiliare. 17. Lo statuto del registro immobiliare, al punto 14.2.2, indica che le informazioni identificative del bene immobile sono 1) la località catastale, la sezione catastale, il numero catastale della particella; 2) il numero unico (numero identificativo) della particella; 3) il numero unico (numero identificativo) dell’edificio, e 4) il numero unico (numero identificativo) dell’appartamento o del locale. III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 18. Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino che possiede le cittadinanze lituana e tedesca e risiede in [OSCURATO:PERSONA]. 19. Il 6 dicembre 2015 la madre del ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: la «defunta»), la cui residenza abituale all’epoca si trovava in [OSCURATO:PERSONA], è deceduta. Il ricorrente nel procedimento principale, unico erede, ha accettato senza riserve l’eredità della defunta in [OSCURATO:PERSONA]. Egli si è rivolto al giudice tedesco competente per ottenere un certificato successorio europeo, dato che l’eredità includeva beni situati non soltanto in [OSCURATO:PERSONA] ma anche in Lituania. 20. Il 24 settembre 2018 l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha rilasciato al ricorrente nel procedimento principale il certificato ereditario n. 1 VI 174/18 (in prosieguo: il «certificato ereditario»), nel quale era indicato che G.R., deceduto il 10 maggio 2014, aveva lasciato il proprio patrimonio alla defunta, sua unica erede. 21. Il medesimo tribunale ha rilasciato, in pari data, il certificato successorio europeo n. 1 VI 175/18 (in prosieguo: il «certificato successorio europeo»), nel quale era indicato che la defunta aveva lasciato il proprio patrimonio al ricorrente nel procedimento principale, il quale era il suo unico erede e accettava l’eredità senza riserve. 22. Il 15 marzo 2019 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda al Registrų centras (centro dei registri), organismo statale incaricato, in particolare, della tenuta del catasto e del registro immobiliare in Lituania, per ottenere la registrazione del suo diritto di proprietà sui beni immobili appartenuti alla defunta in Lituania. A sostegno della sua domanda, egli ha presentato il certificato ereditario e il certificato successorio europeo rilasciati dal giudice tedesco. 23. Con decisione del 20 marzo 2019, la sezione di Tauragė del dipartimento «Registro immobiliare» del servizio di conservatoria dei registri di beni del centro dei registri (in prosieguo: la «sezione») ha respinto tale domanda, per il motivo che il certificato successorio europeo presentato non conteneva le informazioni necessarie per l’identificazione del bene immobile previste dalla legge sul registro immobiliare, ossia non indicava i beni ereditati dal ricorrente. 24. Il ricorrente ha proposto un reclamo avverso tale decisione dinanzi alla commissione per il contenzioso dell’ufficio di registrazione centrale del centro dei registri (in prosieguo: la «commissione»), che, con decisione del 9 maggio 2019, ha confermato la decisione della sezione. 25. Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso avverso le decisioni della sezione e della commissione dinanzi al Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai (Tribunale amministrativo regionale, sezione di Klaipėda, Lituania), che, con decisione del 30 dicembre 2019, ha respinto tale ricorso in quanto infondato. 26. Il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania). Detto giudice, statuendo in formazione collegiale ampliata, ha ritenuto che la controversia sottopostagli sollevasse questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 650/2012. 27. Anzitutto, il giudice del rinvio osserva che, in forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di quest’ultimo, vale a dire che tale certificato non incide sull’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento in parola. 28. Il giudice del rinvio sottolinea che, in Lituania, i documenti che possono servire da base per l’iscrizione di diritti reali immobiliari nel registro immobiliare sono elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che l’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di tale legge precisa in via imperativa le informazioni e i dati che i documenti di cui trattasi devono certificare. Detto giudice specifica che l’organismo incaricato della tenuta del registro immobiliare, in quanto amministrazione pubblica, agisce unicamente in forza dei poteri conferitigli dalla legge, che non gli riconosce quello di accertare esso stesso la portata dei diritti di proprietà né di raccogliere informazioni e prove attestanti l’esistenza o meno di alcuni fatti. Esso afferma che, di conseguenza, in applicazione delle norme di diritto nazionale pertinenti nel caso di specie, le informazioni necessarie per l’iscrizione nel registro immobiliare possono essere fornite unicamente nei documenti elencati all’articolo 22 della legge sul registro immobiliare e che, qualora le informazioni fornite siano incomplete, l’organismo incaricato della tenuta del registro immobiliare non può prendere in considerazione altre informazioni. 29. Il giudice del rinvio afferma inoltre, riguardo alle circostanze del procedimento principale, che il certificato successorio europeo rilasciato dal giudice tedesco è stato redatto utilizzando il modulo V e contiene l’allegato IV del modulo in parola, che certifica la qualità e i diritti dell’erede. Esso osserva tuttavia che, al punto 9 di tale allegato, non è stata fornita alcuna informazione al fine di identificare il bene o i beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato. 30. Tale giudice rileva che gli argomenti addotti dal ricorrente nel procedimento principale nonché la giurisprudenza tedesca che egli cita implicano che l’autorità che ha rilasciato il certificato successorio europeo non ha omesso di fornire siffatte informazioni per inavvertenza. Il ricorrente sosterrebbe, in particolare, che il diritto delle successioni tedesco è retto dal principio della successione a titolo universale e che, di conseguenza, qualora vi sia un solo beneficiario, quest’ultimo raccoglie l’intero patrimonio del defunto e non è possibile, nel diritto tedesco, indicare o designare in qualsivoglia modo i beni ereditari. A suo avviso, conformemente a una costante giurisprudenza, i giudici tedeschi disapplicherebbero quindi l’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, il quale stabilisce che tale certificato indica la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede. 31. Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione con l’istituzione del certificato successorio europeo, segnatamente quello di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le successioni con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione da fornire all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e all’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, in particolare per quanto concerne il rapporto fra tali disposizioni ed il diritto nazionale dello Stato membro nel quale si trova il bene ereditario che disciplina le condizioni relative all’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro immobiliare. 32. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del [regolamento n. 650/2012] debbano essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione di norme giuridiche dello Stato membro in cui è situato l’immobile, ai sensi delle quali i diritti di proprietà possono essere iscritti nei registri immobiliari sulla base di un certificato successorio europeo solo nel caso in cui tutti i dettagli necessari per l’iscrizione siano riportati in tale certificato successorio europeo». 33. Hanno presentato osservazioni scritte i governi lituano, ceco, tedesco, spagnolo, francese e ungherese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. I governi lituano, tedesco, spagnolo nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno esposto le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 4 maggio 2022. IV. Analisi 34. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 650/2012, in particolare il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera l), il suo articolo 68, lettera l), ed il suo articolo 69, paragrafo 5, osti all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali un bene immobile acquisito da un unico erede in forza di un diritto successorio retto dal principio della successione universale può essere iscritto nel registro immobiliare dello Stato membro nel cui territorio tale bene si trova, sulla base di un certificato successorio europeo, soltanto a condizione che tutti i dati identificativi del bene immobile richiesti dal diritto nazionale di suddetto siano indicati nel certificato in parola. 35. Tale questione riguarda, da un lato, i requisiti relativi al certificato successorio europeo e, dall’altro lato, la delimitazione tra il regime istituito dal regolamento n. 650/2012 e quello istituito dal diritto nazionale che disciplina l’iscrizione di diritti immobiliari in un registro. 36. Ricordo che la defunta, deceduta nel 2015, era stata a sua volta l’erede di suo marito (nel 2014). Nondimeno, tenuto conto degli elementi forniti dal giudice del rinvio e della questione sollevata, le presenti conclusioni hanno ad oggetto unicamente l’eredità della defunta accettata da suo figlio. 37. In proposito, a mio avviso, occorre distinguere la questione se un bene ereditario debba o possa essere menzionato nel certificato successorio europeo ( 5 ) da quella se l’autorità incaricata della tenuta del registro di uno Stato membro possa rifiutare l’iscrizione di tale bene per il motivo che esso non è menzionato nel certificato successorio europeo ( 6 ). Desidero inquadrare brevemente il certificato successorio europeo nell’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012 prima di esaminare le due questioni suesposte. 38. Detto in maniera più diretta, per risolvere la problematica del caso di specie, o spetta alle autorità tedesche, in forza delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, specificare, nel certificato successorio europeo, il bene in discussione, oppure le autorità lituane sono tenute, in forza delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, ad accogliere la domanda sulla base del certificato successorio europeo come redatto dalle autorità tedesche. A. Sul certificato successorio europeo nell’impianto sistematico del regolamento n. 650/2012 39. Dal suo considerando 7 risulta che il regolamento n. 650/2012 persegue l’obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera ( 7 ). Tale regolamento si inserisce dunque nel contesto della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che accompagna il mercato interno e, di conseguenza, dev’essere interpretato alla luce di siffatti principi ( 8 ). 40. Il regolamento n. 650/2012 non realizza un’armonizzazione del diritto sostanziale successorio. Esso dunque non contiene, in linea di principio ( 9 ), disposizioni sostanziali in materia di successione. Per contro, tale regolamento designa, con norme di conflitto, la legge (nazionale) successoria applicabile alla successione ( 10 ). In proposito, l’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento pone come criterio generale il principio dell’applicazione, all’intera successione, della legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. L’ambito di applicazione della legge applicabile è definito all’articolo 23 del regolamento n. 650/2012. In questa sede è sufficiente rilevare che la legge designata in forza degli articoli 221 e 22 del regolamento in parola regola l’intera successione ( 11 ), incluso il trasferimento dei beni ( 12 ). 41. Il regolamento n. 650/2012 disciplina non soltanto il diritto applicabile, ma anche la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro. 42. Gli articoli 62 e seguenti di tale regolamento disciplinano una delle innovazioni chiave ( 13 ) di quest’ultimo: il certificato successorio europeo. 43. Tale certificato è volto ad espletare tre funzioni principali in tutti gli Stati membri ( 14 ): in primo luogo, legittimare l’erede nei confronti delle autorità come quelle incaricate della tenuta del registro immobiliare o dei debitori privati dell’eredità quali le banche, in secondo luogo, fornire una presunzione relativa di esattezza e di completezza del suo contenuto e, in terzo luogo, tutelare il terzo in buona fede che eroga prestazioni a colui che è stato designato come erede o che acquista da quest’ultimo un bene ereditario. 44. Il certificato successorio europeo gode di un regime giuridico autonomo, stabilito dalle disposizioni del capo VI del regolamento n. 650/2012 ( 15 ), volto a garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri ( 16 ). Per quanto attiene a tale certificato, gli articoli da 63 a 69 del regolamento in parola riguardano, in particolare, lo scopo di quest’ultimo, la competenza necessaria a rilasciarlo, le modalità relative alla domanda di certificato, all’esame di tale domanda e al suo rilascio, nonché il suo contenuto ed i suoi effetti. 45. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, avente ad oggetto lo scopo del certificato successorio europeo, quest’ultimo è destinato a essere utilizzato, in particolare, dagli eredi che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi. 46. L’articolo 63, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 650/2012 specifica, in proposito, che tale certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare elementi come, rispettivamente, la qualità e/o i diritti di ciascun erede o l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità all’erede ovvero al legatario menzionato nel certificato. B. Sul contenuto del certificato successorio europeo 1. Sull’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 47. L’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 redige l’elenco delle informazioni che il certificato successorio europeo deve contenere «nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato», tra le quali figurano «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso , l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede» ( 17 ). a) Sull’obbligo di specificare il bene di cui trattasi 48. Si pone la seguente questione: l’autorità incaricata del rilascio del certificato successorio europeo è tenuta a specificare i diritti e/o i beni spettanti a ogni erede? 49. Il certificato successorio europeo è concepito come uno strumento idoneo ad essere utilizzato per provare differenti elementi. Come risulta, in particolare, dall’articolo 68, primo comma, del regolamento n. 650/2012, contiene informazioni necessarie ai fini per cui esso è rilasciato. 50. Il contenuto del certificato successorio europeo è dunque determinato dallo scopo (concreto) a cui esso è destinato, come indicato dal richiedente conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 650/2012, nonché dalla legge successoria nazionale applicabile. Dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento risulta che lo scopo di detto certificato è, in particolare, dimostrare la qualità di «erede». Evidentemente, come discende dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, il medesimo certificato può essere utilizzato anche per dimostrare altre informazioni come l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi. A mio avviso, tali informazioni possono essere incluse, nella misura in cui ciò sia giustificato dal corretto funzionamento del certificato successorio europeo affinché esso possa spiegare la sua piena efficacia. 51. Come intendo dimostrare in prosieguo, non è necessario ricorrere alle informazioni menzionate all’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 650/2012 per poter procedere all’iscrizione. 1) Successione universale 52. È pacifico che la legge successoria nazionale applicabile alla presente causa, in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, è la legge tedesca. Di conseguenza, conformemente a tale disposizione, detta legge regola l’intera successione e, in particolare, il trasferimento dei beni all’erede ( 18 ). 53. Nel caso di specie, secondo il diritto tedesco applicabile, in forza dell’articolo 1922, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile), al momento della morte di una persona (apertura della successione), l’intero patrimonio di quest’ultima (eredità) è trasmesso a una o più persone (eredi). Si tratta del principio della successione universale. Come fatto presente dal governo tedesco, ciò implica che l’erede succede giuridicamente al defunto fin dal verificarsi dell’evento che determina la successione, vale a dire al momento del decesso del defunto. 54. Si deve sottolineare che il diritto tedesco non prevede una successione differente da quella universale, il che implica che non sono beni specifici ad essere trasmessi a titolo particolare, ma il patrimonio nel suo complesso in quanto universalità. 55. Ciò posto, non è necessario includere un inventario dell’eredità nel certificato successorio europeo, in quanto non ricorre la situazione contemplata all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, con le parole «se del caso», vale a dire nell’ipotesi di un elenco di beni spettanti a ogni erede. 56. In tale ipotesi, infatti, il certificato in parola indica che la persona in discussione è l’erede di uno specifico bene della defunta. Tuttavia, se l’erede è l’erede universale, non è necessario specificare un bene in particolare in detto certificato. 57. In siffatto contesto, desidero confutare la teoria secondo la quale le parole «se del caso» dovrebbero essere intese nel senso che riflettono unicamente la volontà del richiedente il certificato successorio europeo ( 19 ). Sebbene il richiedente sia tenuto ad informare l’autorità di rilascio di tale certificato sullo scopo di quest’ultimo ( 20 ), compete tuttavia all’autorità in parola decidere, sulla base di detta informazione, se un bene debba o meno essere specificato. 58. [OSCURATO:PERSONA] afferma tuttavia che un simile approccio non è conforme ai requisiti di cui al regolamento n. 650/2012. Infatti, a suo parere, la portata delle informazioni fornite nel certificato successorio europeo è determinata sulla base non già della legge successoria nazionale applicabile, bensì dell’articolo 68 di tale regolamento. 59. A mio avviso, simile approccio della [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto del fatto che il regolamento n. 650/2012 disciplina non soltanto la competenza giurisdizionale e il contenuto del certificato successorio europeo, ma parimenti, come ho fatto presente, la legge successoria nazionale applicabile ad un caso, che incide necessariamente sul contenuto di tale certificato. 60. Certamente, l’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 disciplina in maniera esaustiva il contenuto del certificato successorio europeo, ma ciò non esclude comunque che la legge successoria nazionale applicabile, come designata in forza del summenzionato regolamento, possa incidere su detto contenuto. Al contrario, l’uso dei termini « nella misura in cui [le informazioni] siano necessarie ai fini per cui [il certificato successorio europeo] è rilasciato» e « se del caso », in tale disposizione, indica la volontà del legislatore dell’Unione di tener conto della legge successoria applicabile (il corsivo è mio). Esiste dunque una chiara interdipendenza tra il diritto nazionale e il regolamento in parola, considerato che è la legge successoria applicabile a determinare in primo luogo il contenuto del certificato. 61. Ciò posto, l’autorità di rilascio, all’occorrenza, deve dar prova di una certa elasticità e seguire prassi con cui non ha necessariamente dimestichezza, in particolare qualora debba applicare una legge straniera. Tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso di specie. 2) Successione diversa dalla successione universale 62. Qualora la situazione non rientri nell’ambito di applicazione di un diritto nazionale successorio retto dal principio della successione a titolo universale ( 21 ) e qualora la finalità suddetta possa essere raggiunta soltanto menzionando la quota ereditaria della persona di cui trattasi, è assai probabile che il bene in discussione debba essere specificato. 63. Gli obblighi imposti e le condizioni richieste in tale ambito possono variare a seconda degli Stati membri. In particolare, la legge successoria applicabile in un altro Stato membro può esigere un inventario completo dell’eredità, il che comporterebbe l’obbligo di includere simili informazioni in un certificato successorio europeo. Una situazione siffatta corrisponderebbe a quella contemplata con i termini «se del caso», all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012. b) Sulla facoltà di specificare il bene in discussione 64. Resta da accertare se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo sia libera di includere o meno il bene immobile in discussione nel certificato di cui trattasi, qualora la persona interessata formuli una domanda in tal senso. 65. In proposito, si deve rilevare che, affinché un certificato successorio europeo possa spiegare pienamente i propri effetti, è necessario un certo grado di cooperazione e fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri. Ciò può comportare l’obbligo per l’autorità di rilascio, in uno spirito di leale cooperazione con le autorità degli altri Stati membri, di tener conto dei requisiti di cui alla legge relativa al registro di un altro Stato membro, soprattutto se tale autorità dispone delle informazioni e degli elementi rilevanti. 66. Ciò posto, una simile cooperazione resta delicata, giacché possono derivarne altri problemi giuridici. 67. Si supponga che, qualora sia formulata una domanda in tal senso, l’indicazione del bene in discussione rimanga facoltativa per l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo. In una simile situazione, ciò sarebbe vincolante per l’autorità incaricata della tenuta del registro che procede all’iscrizione di suddetto bene, la quale si trova in un altro Stato membro? Come incide l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il quale prevede che si presume che il certificato in parola dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge successoria nazionale applicabile o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici? Tale presunzione si estende all’appartenenza del bene di cui trattasi? 68. Occorre altresì rilevare, in particolare, che la questione dell’appartenenza di alcuni beni alla massa ereditaria non pertiene alla posizione successoria, ma al diritto di proprietà ( 22 ). Infatti, la legge applicabile alla successione che disciplina la questione del trasferimento di proprietà e la questione di chi divenga proprietario dei beni di un defunto dev’essere distinta dalla questione se un particolare bene appartenesse al defunto. 69. Si deve infine sottolineare che, per poter indicare beni precisi, l’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo deve avere una visione completa della massa ereditaria ( 23 ). Orbene, ciò può risultare difficile, come dimostra il caso di specie. 2. Sul modulo V 70. Il punto 9 dell’allegato IV del modulo V è volto ad individuare i beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il certificato e chiede in proposito di precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi ( 24 ). 71. Contrariamente agli argomenti di alcune parti del procedimento e al parere di taluni autori di dottrina ( 25 ), da tale modulo non si può trarre alcun insegnamento. 72. Le informazioni alle quali fa riferimento il citato punto 9, infatti, devono essere fornite unicamente qualora il bene in discussione debba essere precisato ( 26 ). Orbene, come ho fatto presente ( 27 ), tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dato che si tratta di una successione universale. 73. Va inoltre ricordato che, poiché l’(unico) obiettivo del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 è quello di attuare concretamente le disposizioni del regolamento n. 650/2012, esso non può in alcun caso andare al di là delle disposizioni sostanziali del regolamento n. 650/2012. Qualsiasi altro approccio equivarrebbe a porre in discussione il principio dell’equilibrio istituzionale. Quale autrice del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, la [OSCURATO:PERSONA] è dunque tenuta a rispettare la volontà del legislatore. In altri termini, nel modulo V, suddetto regolamento di esecuzione non può esigere che siano fornite informazioni non necessarie alla luce dello scopo del certificato successorio europeo. In caso contrario, le disposizioni del regolamento n. 650/2012 sarebbero svuotate indebitamente del loro contenuto essenziale. 74. Di conseguenza, nella misura in cui la corretta interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 porta a concludere che tale disposizione non esige la specifica individuazione del bene lituano nel certificato successorio europeo, nessuna norma del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 può autorizzare una conclusione differente. Tale regolamento di esecuzione deve dunque essere interpretato alla luce del regolamento n. 650/2012. C. Sugli effetti del certificato successorio europeo e sul suo rapporto con il diritto fondiario nazionale (articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012) 75. In forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento. 76. L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012, che è volto a delimitare i rispettivi ambiti di applicazione della lex successionis e della lex registrii, per parte sua stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». 77. La causa che all’origine della sentenza Kubicka ( 28 ) è stata l’unica occasione fornita alla Corte per interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento n. 650/2012. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 di tale regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione. 78. La citata sentenza Kubicka ha avuto come conseguenza che la legge tedesca in discussione nel procedimento principale non è stata applicata al trasferimento di proprietà. Orbene, le norme relative al registro immobiliare non erano interessate. Il diritto fondiario nazionale di uno Stato membro può dunque imporre requisiti procedurali aggiuntivi, ma unicamente nella misura in cui tali requisiti aggiuntivi non abbiano ad oggetto la qualità attestata dal certificato successorio europeo. 79. Come rilevato dall’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa Kubicka ( 29 ), in pratica, possono essere richiesti altri documenti o informazioni a integrazione del certificato successorio europeo se, per esempio, tale certificato non contiene elementi sufficientemente precisi per identificare il bene il cui trasferimento di proprietà dev’essere registrato. 80. Si deve tuttavia osservare che, nel caso di specie, le autorità lituane dispongono di tutte le informazioni necessarie per procedere a un’iscrizione nel registro immobiliare: esse sono in grado di stabilire a chi il bene in discussione appartenga o appartenesse e, mediante il certificato successorio europeo, di sincerarsi della qualità di erede del ricorrente nel procedimento principale. 81. In una simile situazione, l’effetto utile del certificato successorio europeo sarebbe compromesso se il diritto fondiario lituano potesse imporre obblighi aggiuntivi al richiedente. 82. Anche se il bene concreto acquisito mediante successione non è designato nel certificato successorio europeo, la sua acquisizione può infatti essere provata da quest’ultimo. In tale logica, non è l’individuazione del suddetto bene nel certificato in parola a costituire il fondamento della modifica del registro immobiliare, bensì la qualità di erede della persona interessata ( 30 ). In proposito, lo stesso certificato costituisce la prova della successione universale realizzata in forza del diritto tedesco, che include anche i beni immobili del defunto situati all’estero. Compete all’autorità incaricata della tenuta del registro immobiliare verificare se il bene in discussione rientri nell’eredità e, dunque, se appartenesse alla defunta. L’autorità deve trarre tutte le conseguenze derivanti dalle informazioni contenute nel certificato successorio europeo, vale a dire che la persona menzionata come erede della defunta è il suo erede a titolo universale. 83. Le autorità lituane non hanno dunque alcuna ragione legittima di esigere, ai fini della registrazione, elementi aggiuntivi per stabilire se la persona in discussione sia l’erede del bene di cui trattasi. Obbligare quest’ultima a rivolgersi alle autorità tedesche affinché specifichino il bene immobile in discussione costituirebbe un formalismo ingiustificabile. 84. Per concludere, fintantoché l’effetto utile del regolamento n. 650/2012 e, nel caso di specie, quello del certificato successorio europeo istituito da tale regolamento, non siano compromessi, gli Stati membri sono liberi di legiferare nel settore del diritto fondiario. Ma l’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), di detto regolamento non può avere come conseguenza la compromissione dell’effetto utile di un certificato successorio europeo, certificato che, come ho ricordato, in forza dell’articolo 69, paragrafo 5, del medesimo regolamento, costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro. 85. In altri termini, sebbene le condizioni relative all’acquisizione dei beni ereditari non possano, in linea di principio, essere ignorate dalle disposizioni della legge nazionale sul registro immobiliare ( 31 ), un certificato successorio europeo che fornisce la prova della successione ha tuttavia carattere vincolante e deve servire da fondamento per la registrazione, a prescindere dalla circostanza che il suo contenuto corrisponda o meno alla prassi abitualmente seguita per redigere un siffatto certificato (o un analogo documento nazionale) nello Stato membro del registro immobiliare ( 32 ). Soltanto qualora sia obiettivamente impossibile determinare l’oggetto della domanda nel contesto dell’iscrizione nel registro immobiliare può risultare necessario integrare il certificato successorio europeo per dimostrare la successione generale del defunto con ulteriori documenti necessari per la precisa individuazione dei beni ereditati ( 33 ). D. Sulla cooperazione tra le autorità (articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012) 86. L’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, che tratta dell’esame della domanda di un certificato successorio europeo, al quinto comma stabilisce che, ai fini di tale esame, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo che si trova in un altro Stato membro, le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del suo diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale. 87. [OSCURATO:PERSONA] considera che, nel caso di specie, spetta all’autorità tedesca di rilascio del certificato successorio europeo contattare le autorità lituane per informarsi sul bene immobile nell’ambito dell’esame della domanda di certificato successorio europeo. 88. Sebbene sia evidente che il meccanismo di cooperazione istituito dall’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 svolge un ruolo essenziale ai fini del corretto trattamento di una domanda e, successivamente, del rilascio di un certificato, non condivido tuttavia il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], per la semplice ragione che una cooperazione si impone unicamente quando è necessaria. 89. Come si è dimostrato nelle presenti conclusioni, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui l’autorità responsabile dell’iscrizione dispone di ogni informazione necessaria per procedere ad essa. V. Conclusione 90. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nel modo seguente: L’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), l’articolo 68, lettera l), e l’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali un bene immobile, acquisito da un unico erede in forza di un diritto successorio disciplinato dal principio della successione universale, può essere iscritto nel registro immobiliare dello Stato membro nel cui territorio tale bene si trova sul fondamento di un certificato successorio europeo soltanto a condizione che tutti i dati identificativi del bene immobile richiesti dal diritto nazionale dello Stato membro in parola siano riportati in detto certificato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2014, L 359, pag. 30 ). ( 4 ) Statuto adottato con decreto n. 379 del governo della Repubblica di Lituania del 23 aprile 2014. ( 5 ) Si tratta in questa sede dell’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento n. 650/2012. ( 6 ) Tale questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), e dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012. ( 7 ) V. sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 56 ). ( 8 ) V., in tal senso, Baldus, Ch., in Gebauer, M., Wiedmann, T., [OSCURATO:PERSONA] , 3 a ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2021, capitolo 44 («[OSCURATO:PERSONA]»), articolo 1, punto 4. ( 9 ) V., tuttavia, articoli 32 e 33 del regolamento n. 650/2012. ( 10 ) V. capo III del regolamento n. 650/2012. ( 11 ) V. articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 12 ) V. articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012. ( 13 ) Tale certificato riveste un’importanza capitale per il trattamento pratico delle successioni transfrontaliere; v., nel dettaglio, Hess, B., [OSCURATO:PERSONA] , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/Boston, punto 7.220. V., altresì, Wautelet, P., in Bonomi, A., Wautelet, P., Le droit européen des successions. Commentaire du règlement (UE) no 650/2012 du 4 juillet 2012 , 2 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, articolo 62, punto 1 e segg. ( 14 ) V. Kleinschmidt, J., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] als Herausforderung an das Kollisionsrecht», [OSCURATO:PERSONA] für ausländisches und internationales Privatrecht , 2013, vol. 4, n. 77, pagg. da 723 a 785, specialmente, pag. 726. V., altresì, Stamatiadis, D., in Pamboukis, H.P., EU [OSCURATO:PERSONA] 650/2012. A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]/C.H. Beck/Hart/Nomos, Atene/Monaco di Baviera/Oxford/Baden‑Baden, 2017, articolo 62, punti 26 e segg. ( 15 ) V. sentenze del 21 giugno 2018, Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:485 , punto 46 ), e del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) ( C‑80/19 , EU:C:2020:569 , punto 70 ). ( 16 ) V. le mie conclusioni nella causa Oberle ( C‑20/17 , EU:C:2018:89 , paragrafo 90 ). ( 17 ) V. articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012. Il corsivo è mio. ( 18 ) V. articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012. ( 19 ) V. altresì, in tal senso, Semelová, M., «[OSCURATO:PERSONA] mit dem (deutschen) [OSCURATO:PERSONA] in der [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] für das Privatrecht der [OSCURATO:PERSONA] (GPR) , 2018, n. 4, pagg. da 200 a 203, specialmente pag. 201. ( 20 ) V. articolo 65, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 650/2012. ( 21 ) Si tratterebbe dunque di una situazione diversa da quella del caso di specie. ( 22 ) V. anche, in tal senso, Raff, Th., «[OSCURATO:PERSONA] mit dem (deutschen) [OSCURATO:PERSONA] in der [OSCURATO:PERSONA] – Stellungnahme», [OSCURATO:PERSONA] für das Privatrecht der [OSCURATO:PERSONA] (GPR) , 2018, pagg. da 203 a 205, specialmente pag. 204. ( 23 ) V. altresì, in tal senso, Wautelet, P., op. cit., articolo 68, punto 26. ( 24 ) Per quanto riguarda la formulazione della nota a piè di pagina 13, relativa al citato punto 9, v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V., in particolare, Semelová, M., op. cit., pag. 203. ( 26 ) V. altresì, in tal senso, Raff, Th., op. cit., pag. 203, nonché Budzikiewicz, Ch., in [OSCURATO:PERSONA], A.‑L., Davì, A., Mansel, H.‑P., The EU [OSCURATO:PERSONA] . A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 68, punto 19. ( 27 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 28 ) V. sentenza del 12 ottobre 2017 ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , dispositivo). ( 29 ) C‑218/16 , EU:C:2017:387 , paragrafo 67 . ( 30 ) V. altresì, in tal senso, Nordmeier, C.F., «[OSCURATO:PERSONA] einzelner Nachlassgegenstände in das [OSCURATO:PERSONA] – zum durch den Todesfall bedingten Rechtserwerb und zur Reichweite der Art. 68 lit. l und m EuErbVO», Praxis des [OSCURATO:PERSONA]- und Verfahrensrechts (IPrax) , 2019, pagg. da 306 a 312, specialmente pag. 311. ( 31 ) V. sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka ( C‑218/16 , EU:C:2017:755 , punto 54 ). ( 32 ) V. altresì, in tal senso, Margoński, M., Europejskie poświadczenie spadkowe , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 429. ( 33 ) V. parimenti, in tal senso, Margoński, M., op. cit., pag. 429.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris