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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12672/2026

Testo disponibile della fonte

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is;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione per le misure diprevenzione, ha rigettato la richiesta di revocazione della misura di prevenzione patrimonialedisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto della Corte di Appello di Palermo in data13 novembre 2015.

In particolare con il cennato provvedimento, che riformava parzialmente ildecreto del Tribunale di Trapani in data 12 giugno 2013, era stata disposta la confisca di unterreno con annessa abitazione sito in loc.

Fontanelle di Castelvetrano.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha dedotto la violazione degli artt. 28 d.lgs 159/2011 e 125 cod.proc.pen.

Secondo ildifensore la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di revocazione sulla base di unamotivazione illogica e carente che ha omesso il confronto critico con i dati probatori evidenziatinell’istanza.

In particolare i giudici d’appello non hanno valutato la decisività delle prove nuoveaddotte dal ricorrente, essendosi limitati all’esame delle fonti dichiarative trascurando, invece,le prove documentali nuove quali la certificazione del Comando di [OSCURATO:PERSONA] diCastelvetrano attestante la convivenza del [OSCURATO:PERSONA] con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; la delega allariscossione delle pensioni percepite dalla madre rilasciata al ricorrente; l’attestazione circa gliarretrati pensionistici riscossi dalla stessa genitrice che era titolare, altresì, a titolo direversibilità, della pensione di guerra del defunto coniuge, elementi mai esaminati nelprocedimento ordinario di confisca e che concorrono a delineare una situazione economica epatrimoniale diversa da quella ricostruita dai giudici della prevenzione.

Ad avviso del ricorrentel’ordinanza impugnata ha incongruamente escluso il carattere di novità anche in relazione allaconsulenza tecnica a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha provveduto ad una ricognizione dellasituazione economico-patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei fatti sopravvenuti.Il difensore aggiunge che la novità delle prove addotte emerge dalla circostanza che lestesse sono state acquisite in epoca successiva al giudicato, a seguito di ricerca dell’interessato,in linea con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, ed evidenzia che la Corte distrettualenon ha considerato al riguardo che lo stato di detenzione in cui si trovava il [OSCURATO:PERSONA] all’epocadel procedimento di prevenzione ha ostacolato l’individuazione e la produzione di elementi utilialla sua difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato in ragione dell’infondatezza delle censure proposte, avendola Corte territoriale disatteso la richiesta di revocazione sulla scorta di corretti argomenti giuridici,facendo applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità intema di prova nuova.

Il ricorrente aveva fondato l’istanza ex art. 28 d.lgs 159/2011 sulledichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, a norma dell’art. 391-bis cod.proc.pen., dasoggetti asseritamente in grado di riferire sulle sue effettive condizioni patrimoniali nell’arcotemporale d’interesse al fine del giudizio di sproporzione e su documenti relativi ai trattamentipensionistici fruiti dalla madre che con lui coabitava.

Si tratta di fonti dichiarative costituite permassima parte da congiunti del [OSCURATO:PERSONA] (ex moglie e convivente) o che con lo stesso avevanolavorato nel periodo incriminato mentre la documentazione di cui si lamenta la pretermissione(analiticamente richiamata a pag. 4 del ricorso) ha carattere meramente ricognitivo di situazionipreesistenti, direttamente coinvolgenti la persona del [OSCURATO:PERSONA], quali la delega alla riscossionedelle pensioni per conto della madre, la natura dei trattamenti di cui la stessa beneficiava ,l’entità delle prestazioni corrisposte.La Corte di merito ha escluso che le prove addotte rivestissero i caratteri della novità e delladecisività segnalando (pag. 5) che i profili relativi alle forniture di calcestruzzo per la costruzionedell’immobile confiscato e ai contributi economici della madre, della moglie e della conviventeArimondi erano stati già esplorati con esiti negativi nel giudizio di prevenzione ed eventualiapprofondimenti di detti temi avrebbero ben potuto essere svolti in quella sede.

Analogamentela Corte d’appello ha negato rilevanza ai fini della revocazione alla consulenza tecnica di parte,contenente una rielaborazione delle condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente fondatasulle prove asseritamente nuove.1.1 La valutazione dell’ordinanza impugnata è coerente con i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica secondo cui, in temadi confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensidell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione delprocedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quelladeducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostril'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, LoDuca, Rv. 283707-01).

Principio ribadito con riguardo all’assetto normativo previgente da Sez.U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227 – 01 secondo cui la revoca dellaconfisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può esseredisposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che,sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di causedi forza maggiore.1.2 Nella specie i materiali posti a fondamento della revocazione non rispondono ai requisitiprevisti dalla norma, dovendo il carattere della novità essere parametrato alla natura intrinsecadella prova, cioè al suo oggetto, e non alla forma della sua documentazione (come sembraritenere la difesa) e, ammessane la preesistenza all’accertamento giudiziale, l’omessa deduzionenel giudizio di prevenzione è superabile solo laddove la stessa sia stata determinata da causa diforza maggiore.

Con riguardo a detto specifico aspetto le deduzioni difensive sono del tuttogeneriche laddove assumono che lo stato di detenzione del ricorrente avrebbe inciso sull’eserciziodel diritto di difesa nel procedimento di prevenzione e, comunque, manifestamente infondatedovendo riaffermarsi che la causa di forza maggiore consiste in un “fatto umano o naturale alquale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile…einevitabile” (Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 – 01).2.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
is;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione per le misure diprevenzione, ha rigettato la richiesta di revocazione della misura di prevenzione patrimonialedisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto della Corte di Appello di Palermo in data13 novembre 2015. In particolare con il cennato provvedimento, che riformava parzialmente ildecreto del Tribunale di Trapani in data 12 giugno 2013, era stata disposta la confisca di unterreno con annessa abitazione sito in loc. Fontanelle di Castelvetrano.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha dedotto la violazione degli artt. 28 d.lgs 159/2011 e 125 cod.proc.pen. Secondo ildifensore la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di revocazione sulla base di unamotivazione illogica e carente che ha omesso il confronto critico con i dati probatori evidenziatinell’istanza. In particolare i giudici d’appello non hanno valutato la decisività delle prove nuoveaddotte dal ricorrente, essendosi limitati all’esame delle fonti dichiarative trascurando, invece,le prove documentali nuove quali la certificazione del Comando di [OSCURATO:PERSONA] diCastelvetrano attestante la convivenza del [OSCURATO:PERSONA] con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; la delega allariscossione delle pensioni percepite dalla madre rilasciata al ricorrente; l’attestazione circa gliarretrati pensionistici riscossi dalla stessa genitrice che era titolare, altresì, a titolo direversibilità, della pensione di guerra del defunto coniuge, elementi mai esaminati nelprocedimento ordinario di confisca e che concorrono a delineare una situazione economica epatrimoniale diversa da quella ricostruita dai giudici della prevenzione. Ad avviso del ricorrentel’ordinanza impugnata ha incongruamente escluso il carattere di novità anche in relazione allaconsulenza tecnica a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha provveduto ad una ricognizione dellasituazione economico-patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei fatti sopravvenuti.Il difensore aggiunge che la novità delle prove addotte emerge dalla circostanza che lestesse sono state acquisite in epoca successiva al giudicato, a seguito di ricerca dell’interessato,in linea con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, ed evidenzia che la Corte distrettualenon ha considerato al riguardo che lo stato di detenzione in cui si trovava il [OSCURATO:PERSONA] all’epocadel procedimento di prevenzione ha ostacolato l’individuazione e la produzione di elementi utilialla sua difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato in ragione dell’infondatezza delle censure proposte, avendola Corte territoriale disatteso la richiesta di revocazione sulla scorta di corretti argomenti giuridici,facendo applicazione dei principi costantemente enunziati dalla giurisprudenza di legittimità intema di prova nuova. Il ricorrente aveva fondato l’istanza ex art. 28 d.lgs 159/2011 sulledichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, a norma dell’art. 391-bis cod.proc.pen., dasoggetti asseritamente in grado di riferire sulle sue effettive condizioni patrimoniali nell’arcotemporale d’interesse al fine del giudizio di sproporzione e su documenti relativi ai trattamentipensionistici fruiti dalla madre che con lui coabitava. Si tratta di fonti dichiarative costituite permassima parte da congiunti del [OSCURATO:PERSONA] (ex moglie e convivente) o che con lo stesso avevanolavorato nel periodo incriminato mentre la documentazione di cui si lamenta la pretermissione(analiticamente richiamata a pag. 4 del ricorso) ha carattere meramente ricognitivo di situazionipreesistenti, direttamente coinvolgenti la persona del [OSCURATO:PERSONA], quali la delega alla riscossionedelle pensioni per conto della madre, la natura dei trattamenti di cui la stessa beneficiava ,l’entità delle prestazioni corrisposte.La Corte di merito ha escluso che le prove addotte rivestissero i caratteri della novità e delladecisività segnalando (pag. 5) che i profili relativi alle forniture di calcestruzzo per la costruzionedell’immobile confiscato e ai contributi economici della madre, della moglie e della conviventeArimondi erano stati già esplorati con esiti negativi nel giudizio di prevenzione ed eventualiapprofondimenti di detti temi avrebbero ben potuto essere svolti in quella sede. Analogamentela Corte d’appello ha negato rilevanza ai fini della revocazione alla consulenza tecnica di parte,contenente una rielaborazione delle condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente fondatasulle prove asseritamente nuove.1.1 La valutazione dell’ordinanza impugnata è coerente con i principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica secondo cui, in temadi confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensidell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione delprocedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente maincolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quelladeducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostril'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, LoDuca, Rv. 283707-01). Principio ribadito con riguardo all’assetto normativo previgente da Sez.U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227 – 01 secondo cui la revoca dellaconfisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può esseredisposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che,sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di causedi forza maggiore.1.2 Nella specie i materiali posti a fondamento della revocazione non rispondono ai requisitiprevisti dalla norma, dovendo il carattere della novità essere parametrato alla natura intrinsecadella prova, cioè al suo oggetto, e non alla forma della sua documentazione (come sembraritenere la difesa) e, ammessane la preesistenza all’accertamento giudiziale, l’omessa deduzionenel giudizio di prevenzione è superabile solo laddove la stessa sia stata determinata da causa diforza maggiore. Con riguardo a detto specifico aspetto le deduzioni difensive sono del tuttogeneriche laddove assumono che lo stato di detenzione del ricorrente avrebbe inciso sull’eserciziodel diritto di difesa nel procedimento di prevenzione e, comunque, manifestamente infondatedovendo riaffermarsi che la causa di forza maggiore consiste in un “fatto umano o naturale alquale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile…einevitabile” (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 – 01).2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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