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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30893/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdate-avviso alle parti: _ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Taranto il 27 aprile 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni stradali gravi, commesso il 4 dicembre 2018, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione infatti ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - tramite richiamo al contenuto degli atti di indagine nella sentenza impugnata (p. 2), peraltro non aggredita dalla generica impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdate-avviso alle parti: _ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Taranto il 27 aprile 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni stradali gravi, commesso il 4 dicembre 2018, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione infatti ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - tramite richiamo al contenuto degli atti di indagine nella sentenza impugnata (p. 2), peraltro non aggredita dalla generica impugnazione. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co
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