CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13749-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo aggravato, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena inflitta — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M[L FUN7,ONAP,K )17.1A1:10Vakentinc D: iilH 2