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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 20372/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di L'Aquila, sezione del Riesame, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che in data 28 dicembre 2021 aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione dalla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'allora indagato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila con ordinanza del 6 aprile 2021 e in relazione al reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3 e 61-bis cod. pen. per la partecipazione dell'attuale ricorrente al sodalizio di matrice straniera operativo in [OSCURATO:PERSONA] denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

Il ricorrente, nella prospettazione accusatoria, relazionandosi direttamente al [OSCURATO:PERSONA] ed eseguendone le disposizioni, avrebbe partecipato a riunioni e summit contribuendo alla raccolta fondi per l'assistenza e mantenimento degli affiliati detenuti.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in quattro motivi, qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla specifica censura proposta nell'atto di appello relativa alla diversa lettura del contenuto delle intercettazioni offerta dalla consulenza di parte.

In particolare il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente considerato privo di specificità il motivo di appello, rigettando la richiesta di rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e sostenendo la mancata indicazione delle intercettazioni.

Contrariamente a quanto affermato, nell'atto di appello vi era l'elenco esatto delle intercettazioni, con l'allegazione della richiesta presentata ex art.299 cod. proc. pen. al giudice di prima istanza che ne conteneva la traduzione operata dal consulente della procura e la traduzione del consulente di parte evidenziando le discrasie esistenti.

La motivazione della impugnata ordinanza si presenterebbe altresì contraddittoria in quanto, pur qualificando il motivo di appello privo di specificità, avrebbe comunque apoditticamente ritenuto la diversa lettura delle intercettazioni inidonea a scalfire il grave quadro indiziario, richiamando genericamente la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame confermativa dell'ordinanza genetica.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla specifica censura proposta nell'atto di appello relativa alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari come emergente dal "novum" rappresentato dalle conversazioni intercettate e diversamente tradotte in sede di indagini difensive attraverso il conferimento di incarico ad un consulente traduttore.

In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto che la nuova traduzione del materiale probatorio non costituirebbe un elemento di novità rispetto alla gravità indiziaria e al giudicato cautelare formatosi in relazione all'ordinanza genetica.

Egualmente censurabili le conseguenze che l'ordinanza trae da siffatta considerazione consistente nella preclusione anche della rivalutazione delle esigenze cautelari.

Una diversa e più accurata traduzione delle conversazioni che tenga conto delle diversità culturali all'interno della comunità nigeriana avrebbe permesso una rivalutazione del quadro indiziario e la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari.

Inoltre il giudice estensore della conferma dell'ordinanza genetica è il medesimo estensore dell'impugnata ordinanza e siffatta circostanza "al limite della qr) incompatibilità e dell'imparzialità del giudicante adito" avrebbe pregiudicato l'imputato violando l'art. 6 C.E.D.U. e il principio del giusto ed equo processo. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.275 comma 3 cod. proc. pen., circa l'adeguatezza della misura applicata.

In particolare, sostiene la difesa che il recesso dell'imputato dal sodalizio criminoso risulterebbe da una serie di elementi concreti quali la risalenza delle captazioni all'anno 2018, la mancanza di ulteriori contatti con il sodalizio, l'istanza di riabilitazione presentata otto mesi prima dell'arresto, lo stile di vita condotto. 2.4 Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art.2 Cost. e dell'art. 8 C.E.D.U..

La ordinanza impugnata, nell'escludere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ha richiamato le motivazioni contenute nell'ordinanza confermativa dell'ordinanza genetica, non considerando gli elementi di novità rappresentati dalla nascita di una ulteriore figlia e dalla cessazione dell' attività lavorativa della moglie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va premesso come, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari; e tanto in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292).

1.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto generici, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello.

L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa con l'istanza di sostituzione della misura cautelare sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche, a seguito della traduzione che delle stesse è stata realizzata da parte di un consulente della difesa.Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione mafiosa, che alla condotta di partecipazione dell'imputato, anche alla luce delle traduzioni delle intercettazioni come operate dalla difesa, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela.

Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla mininialistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, all'assertiva svalutazione della attualità delle esigenze cautelari, in assenza di concreti elementi atti al superamento della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

1.2. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione con effettivo versamento di danaro ad una raccolta di fondi in favore dei partecipi detenuti, dalla coincidenza di uno degli indirizzi che l'associato Obaseki ha individuato per l'invio della merce oggetto di truffe informatiche con l'indirizzo del ricorrente, dalla partecipazione ad un significativo evento rituale tenutosi in Scanzano nel maggio 2018.

L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte e con le prospettate differenze risultanti dalla traduzione delle conversazioni, dando atto che questa diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari.

2. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064).

3. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Infine inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo di doglianza espresso, peraltro in maniera vaga (l'espressione utilizzata in ricorso è la seguente: "quasi al limite della incompatibilità" risolvendosi dunque non in una specifica censura), secondo il quale sussisterebbe una causa di astensione per il giudice componente il collegio del Riesame estensore dell'ordinanza confermativa dell'ordinanza cautelare genetica rispetto alla partecipazione al collegio che decida avverso l'appello proposto nei confronti di una ordinanza reiettiva della sostituzione della misura e che riguardi la medesima vicenda cautelare: siffatta situazione non è prevista quale ipotesi di astensione ex art.34 cod. proc. pen.

La coincidenza del giudice persona fisica quale estensore del provvedimento confermativo dell'ordinanza genetica e del provvedimento reiettivo dell'appello cautelare è una circostanza di fatto in alcun modo vietata o preclusa da norme di legge e coerente con i principi del giusto processo convenzionalmente sanciti.

Sono, del pari, aspecifiche le doglianze rivolte alle esigenze cautelari.

4. L'ordinanza impugnata ha dato atto dell'assenza di alcun elemento idoneo a dimostrare una qualunque forma di dissociazione del ricorrente dal sodalizio, a fronte di una condotta partecipativa perdurante, nel 2018, almeno da due anni, in tal modo ancorando all'attualità le esigenze di cautela.

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex nnultis Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452).

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; N. 52303 del 2016 Rv. 268726; N. 35847 del 2018 Rv. 274174; N. 23113 del 2019 Rv. 276316; N. 35848 del 2018 Rv. 273631; N. 19283 del 2017 Rv. 270062; N. 47401 del 2017 Rv. 271855; N. 7260 del 2020 Rv. 278569).

Nella delineata prospettiva, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983).

Sotto tutti i profili evocati, il ricorso - che non rappresenta elementi incompatibili con la conservazione dell'affectio (non potendosi considerare tale la presentazione di una istanza di riabilitazione per precedente condanna o il generico richiamo allo stile di vita del ricorrente) - non introduce alcun elemento decisivo, in ipotesi trascurato dal giudice del gravame, che avrebbe determinato un diverso , epilogo decisorio.

Per altro verso, nel censurare la adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, il ricorso oblitera del tutto la richiamata presunzione, che impone - in presenza dei presupposti che resistono, nella specie, alle censure del ricorrente - l'adozione della sola custodia in carcere.

3. Quanto all'ulteriore censura, se è vero che la presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati (ex multis Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, Ruoppolo, Rv. 252534) e che, in tal caso, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo (Sez.3, n. 1592 del 06/12/2019, dep. 2020, Settipani, Rv. 278016), nondimeno resta fermo che la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, solo in presenza di una grave inabilità, indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353).

Sul punto, la motivazione resa nell'ordinanza impugnata evidenzia che, rispetto alle già prospettate difficoltà della moglie del ricorrente, l'elemento di novità è rappresentato dalla nascita di un'altra figlia e dalla cessazione dell'attività lavorativa da parte della donna.

L'ordinanza inoltre, attraverso puntuali richiami giurisprudenziali, ricorda come il ruolo di supplenza del padre nell'assistenza della prole assume rilievo unicamente in ipotesi di assoluta e permanente impossibilità della madre ad assolvere a siffatto compito e non in ragione di uno stato di mera difficoltà della coniuge dell'imputato: la motivazione sul punto non rivela profili di illogicità, sindacabili nella presente sede di legittimità.

Il ricorso, per contro, indugia nella prospettazione di elementi di fatto, valorizzando la nascita di un figlio e la perdita dell'occupazione senza, tuttavia, circostanziarne profili di particolare criticità, in tal modo peccando, da un lato, di astrattezza e, dall'altro, rinunciando ad introdurre elementi che rivelino la semplice apparenza del costrutto motivazionale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di L'Aquila, sezione del Riesame, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che in data 28 dicembre 2021 aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione dalla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'allora indagato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila con ordinanza del 6 aprile 2021 e in relazione al reato di cui all'art. 416-bis commi 1,2,3 e 61-bis cod. pen. per la partecipazione dell'attuale ricorrente al sodalizio di matrice straniera operativo in [OSCURATO:PERSONA] denominato "[OSCURATO:PERSONA]". Il ricorrente, nella prospettazione accusatoria, relazionandosi direttamente al [OSCURATO:PERSONA] ed eseguendone le disposizioni, avrebbe partecipato a riunioni e summit contribuendo alla raccolta fondi per l'assistenza e mantenimento degli affiliati detenuti. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in quattro motivi, qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla specifica censura proposta nell'atto di appello relativa alla diversa lettura del contenuto delle intercettazioni offerta dalla consulenza di parte. In particolare il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente considerato privo di specificità il motivo di appello, rigettando la richiesta di rivalutazione del contenuto delle intercettazioni e sostenendo la mancata indicazione delle intercettazioni. Contrariamente a quanto affermato, nell'atto di appello vi era l'elenco esatto delle intercettazioni, con l'allegazione della richiesta presentata ex art.299 cod. proc. pen. al giudice di prima istanza che ne conteneva la traduzione operata dal consulente della procura e la traduzione del consulente di parte evidenziando le discrasie esistenti. La motivazione della impugnata ordinanza si presenterebbe altresì contraddittoria in quanto, pur qualificando il motivo di appello privo di specificità, avrebbe comunque apoditticamente ritenuto la diversa lettura delle intercettazioni inidonea a scalfire il grave quadro indiziario, richiamando genericamente la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame confermativa dell'ordinanza genetica. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla specifica censura proposta nell'atto di appello relativa alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari come emergente dal "novum" rappresentato dalle conversazioni intercettate e diversamente tradotte in sede di indagini difensive attraverso il conferimento di incarico ad un consulente traduttore. In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha ritenuto che la nuova traduzione del materiale probatorio non costituirebbe un elemento di novità rispetto alla gravità indiziaria e al giudicato cautelare formatosi in relazione all'ordinanza genetica. Egualmente censurabili le conseguenze che l'ordinanza trae da siffatta considerazione consistente nella preclusione anche della rivalutazione delle esigenze cautelari. Una diversa e più accurata traduzione delle conversazioni che tenga conto delle diversità culturali all'interno della comunità nigeriana avrebbe permesso una rivalutazione del quadro indiziario e la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari. Inoltre il giudice estensore della conferma dell'ordinanza genetica è il medesimo estensore dell'impugnata ordinanza e siffatta circostanza "al limite della qr) incompatibilità e dell'imparzialità del giudicante adito" avrebbe pregiudicato l'imputato violando l'art. 6 C.E.D.U. e il principio del giusto ed equo processo. 2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.275 comma 3 cod. proc. pen., circa l'adeguatezza della misura applicata. In particolare, sostiene la difesa che il recesso dell'imputato dal sodalizio criminoso risulterebbe da una serie di elementi concreti quali la risalenza delle captazioni all'anno 2018, la mancanza di ulteriori contatti con il sodalizio, l'istanza di riabilitazione presentata otto mesi prima dell'arresto, lo stile di vita condotto. 2.4 Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art.2 Cost. e dell'art. 8 C.E.D.U.. La ordinanza impugnata, nell'escludere l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ha richiamato le motivazioni contenute nell'ordinanza confermativa dell'ordinanza genetica, non considerando gli elementi di novità rappresentati dalla nascita di una ulteriore figlia e dalla cessazione dell' attività lavorativa della moglie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va premesso come, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il tribunale non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari; e tanto in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). 1.1. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto generici, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello. L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa con l'istanza di sostituzione della misura cautelare sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche, a seguito della traduzione che delle stesse è stata realizzata da parte di un consulente della difesa.Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione mafiosa, che alla condotta di partecipazione dell'imputato, anche alla luce delle traduzioni delle intercettazioni come operate dalla difesa, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla mininialistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, all'assertiva svalutazione della attualità delle esigenze cautelari, in assenza di concreti elementi atti al superamento della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 1.2. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione con effettivo versamento di danaro ad una raccolta di fondi in favore dei partecipi detenuti, dalla coincidenza di uno degli indirizzi che l'associato Obaseki ha individuato per l'invio della merce oggetto di truffe informatiche con l'indirizzo del ricorrente, dalla partecipazione ad un significativo evento rituale tenutosi in Scanzano nel maggio 2018. L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte e con le prospettate differenze risultanti dalla traduzione delle conversazioni, dando atto che questa diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. 2. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064). 3. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Infine inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo di doglianza espresso, peraltro in maniera vaga (l'espressione utilizzata in ricorso è la seguente: "quasi al limite della incompatibilità" risolvendosi dunque non in una specifica censura), secondo il quale sussisterebbe una causa di astensione per il giudice componente il collegio del Riesame estensore dell'ordinanza confermativa dell'ordinanza cautelare genetica rispetto alla partecipazione al collegio che decida avverso l'appello proposto nei confronti di una ordinanza reiettiva della sostituzione della misura e che riguardi la medesima vicenda cautelare: siffatta situazione non è prevista quale ipotesi di astensione ex art.34 cod. proc. pen. La coincidenza del giudice persona fisica quale estensore del provvedimento confermativo dell'ordinanza genetica e del provvedimento reiettivo dell'appello cautelare è una circostanza di fatto in alcun modo vietata o preclusa da norme di legge e coerente con i principi del giusto processo convenzionalmente sanciti. Sono, del pari, aspecifiche le doglianze rivolte alle esigenze cautelari. 4. L'ordinanza impugnata ha dato atto dell'assenza di alcun elemento idoneo a dimostrare una qualunque forma di dissociazione del ricorrente dal sodalizio, a fronte di una condotta partecipativa perdurante, nel 2018, almeno da due anni, in tal modo ancorando all'attualità le esigenze di cautela. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex nnultis Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452). In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; N. 52303 del 2016 Rv. 268726; N. 35847 del 2018 Rv. 274174; N. 23113 del 2019 Rv. 276316; N. 35848 del 2018 Rv. 273631; N. 19283 del 2017 Rv. 270062; N. 47401 del 2017 Rv. 271855; N. 7260 del 2020 Rv. 278569). Nella delineata prospettiva, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983). Sotto tutti i profili evocati, il ricorso - che non rappresenta elementi incompatibili con la conservazione dell'affectio (non potendosi considerare tale la presentazione di una istanza di riabilitazione per precedente condanna o il generico richiamo allo stile di vita del ricorrente) - non introduce alcun elemento decisivo, in ipotesi trascurato dal giudice del gravame, che avrebbe determinato un diverso , epilogo decisorio. Per altro verso, nel censurare la adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, il ricorso oblitera del tutto la richiamata presunzione, che impone - in presenza dei presupposti che resistono, nella specie, alle censure del ricorrente - l'adozione della sola custodia in carcere. 3. Quanto all'ulteriore censura, se è vero che la presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati (ex multis Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, Ruoppolo, Rv. 252534) e che, in tal caso, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo (Sez.3, n. 1592 del 06/12/2019, dep. 2020, Settipani, Rv. 278016), nondimeno resta fermo che la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, solo in presenza di una grave inabilità, indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353). Sul punto, la motivazione resa nell'ordinanza impugnata evidenzia che, rispetto alle già prospettate difficoltà della moglie del ricorrente, l'elemento di novità è rappresentato dalla nascita di un'altra figlia e dalla cessazione dell'attività lavorativa da parte della donna. L'ordinanza inoltre, attraverso puntuali richiami giurisprudenziali, ricorda come il ruolo di supplenza del padre nell'assistenza della prole assume rilievo unicamente in ipotesi di assoluta e permanente impossibilità della madre ad assolvere a siffatto compito e non in ragione di uno stato di mera difficoltà della coniuge dell'imputato: la motivazione sul punto non rivela profili di illogicità, sindacabili nella presente sede di legittimità. Il ricorso, per contro, indugia nella prospettazione di elementi di fatto, valorizzando la nascita di un figlio e la perdita dell'occupazione senza, tuttavia, circostanziarne profili di particolare criticità, in tal modo peccando, da un lato, di astrattezza e, dall'altro, rinunciando ad introdurre elementi che rivelino la semplice apparenza del costrutto motivazionale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Sentenza Cassazione n. 20372/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris