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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 39518/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia.

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile, che svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 585 co. 2 cod. proc. pen, con riguardo alla individuazione del termine per proporre impugnazione.

Erroneamente, infatti, la Corte di appello ha ritenuto di computare anche il dies a quo, in contrasto con la regola generale di cui all'art. 172 comma 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito.

1.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Modena, con indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 comma 3, cod. proc. pen..

Il predetto termine, scaduto nel periodo di sospensione dei termini stabilito dall'art. 83 D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è slittato all'il maggio 2020.

1.2. Come premesso, con detta decisione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace, pronunciata il 12 giugno 2018, con motivazione depositata solo il 30 ottobre 2018, oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 544 co. 2 cod. proc. pen.

La notifica, al difensore, dell'avviso di deposito della sentenza è avvenuta a mezzo PEC, inoltrata il 31 ottobre 2018.

Il termine per l'impugnazione - pari a trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., decorrenti dal 31 ottobre 2018, ex art. 585, comma 2, lett. c). cod. proc. pen. - è spirato, pertanto, il 30/11/2018.

L'appello è stato depositato il 30/11/2018.

2. La decisione impugnata ha fondato la declaratoria di inammissibilità decretando la tardività dell'appello, includendo nel computo del termine per l'impugnazione il dies a quo, cioè lo stesso giorno di notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Giudice di pace.

2.1. Una simile impostazione - che fa leva su due decisioni di legittimità, Sez. 3 n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982 e Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Engelisti, Rv. 278192- non è condivisibile.

Invero, a mente dell'art. 174, comma 4, cod.proc.pen., salvo che la legge disponga diversamente, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza.

L'art. 585, comma 2, lett. c, cod.proc.pen., in forza del quale i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, non contiene alcuna deroga esplicita o implicita a tale regola generale, a cui, al contrario, rinvia per le modalità di calcolo dei termini di impugnazione.2.2.

Una diversa interpretazione, oltre a forzare la lettera della legge, priverebbe l'impugnante del primo giorno utile del termine di impugnazione, laddove la sentenza fosse depositata proprio l'ultimo giorno, in orario di chiusura al pubblico. 2.3.

Il collegio ritiene, pertanto, di aderire all'orientamento decisivamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per il deposito della impugnazione inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, o comunque, dalla legge, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874; Sez. 3 n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 5, 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711, Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Rv. 275657).

3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 ' Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile, che svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 585 co. 2 cod. proc. pen, con riguardo alla individuazione del termine per proporre impugnazione. Erroneamente, infatti, la Corte di appello ha ritenuto di computare anche il dies a quo, in contrasto con la regola generale di cui all'art. 172 comma 4 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito. 1.1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Modena, con indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 comma 3, cod. proc. pen.. Il predetto termine, scaduto nel periodo di sospensione dei termini stabilito dall'art. 83 D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è slittato all'il maggio 2020. 1.2. Come premesso, con detta decisione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace, pronunciata il 12 giugno 2018, con motivazione depositata solo il 30 ottobre 2018, oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 544 co. 2 cod. proc. pen. La notifica, al difensore, dell'avviso di deposito della sentenza è avvenuta a mezzo PEC, inoltrata il 31 ottobre 2018. Il termine per l'impugnazione - pari a trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., decorrenti dal 31 ottobre 2018, ex art. 585, comma 2, lett. c). cod. proc. pen. - è spirato, pertanto, il 30/11/2018. L'appello è stato depositato il 30/11/2018. 2. La decisione impugnata ha fondato la declaratoria di inammissibilità decretando la tardività dell'appello, includendo nel computo del termine per l'impugnazione il dies a quo, cioè lo stesso giorno di notifica dell'avviso di deposito della sentenza del Giudice di pace. 2.1. Una simile impostazione - che fa leva su due decisioni di legittimità, Sez. 3 n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982 e Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Engelisti, Rv. 278192- non è condivisibile. Invero, a mente dell'art. 174, comma 4, cod.proc.pen., salvo che la legge disponga diversamente, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. L'art. 585, comma 2, lett. c, cod.proc.pen., in forza del quale i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, non contiene alcuna deroga esplicita o implicita a tale regola generale, a cui, al contrario, rinvia per le modalità di calcolo dei termini di impugnazione.2.2. Una diversa interpretazione, oltre a forzare la lettera della legge, priverebbe l'impugnante del primo giorno utile del termine di impugnazione, laddove la sentenza fosse depositata proprio l'ultimo giorno, in orario di chiusura al pubblico. 2.3. Il collegio ritiene, pertanto, di aderire all'orientamento decisivamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per il deposito della impugnazione inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, o comunque, dalla legge, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874; Sez. 3 n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 5, 32690 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273711, Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Rv. 275657). 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 ' Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pres