CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1626/2021depositata il 04/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] MoroNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti ilTribunale di Verona il prof. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna allarestituzione della somma di € 57.297,00 da questi percepita a titolo diindennità per la carica di presidente della fondazione a far data dal 31-5-2010 sino al 15.7.2012 in virtù dell’art. 6 co. 2 del d.l. 78/2010, che haprevisto – a partire dalla sua entrata in vigore - la gratuità per le carichein organi di enti che ricevono contributi pubblici in quanto onorifiche percui è previsto solo il rimborso spese, e la nullità degli atti in violazione. IlTribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato lasentenza osservando:a) che la disposizione normativa pone la gratuità come regola generalecon riguardo ad enti «che comunque ricevono contributi a carico dellefinanze pubbliche», e che l’invocata esenzione cui fa riferimento l’ultimaparte del secondo comma della norma citata con riguardo agli «entiindicati nella tabella C della legge finanziaria» non essendo contemplate indetta Tabella C «fondazioni di partecipazione ad iniziativa pubblica» comedefinite dallo stesso appellante oggetto di causa;b) la espressa previsione di nullità del titolo che attribuisce alla personafisica il diritto alla percezione dell’emolumento in quanto deliberato inviolazione del divieto di remunerazione, conclamava la diretta incidenzadella disciplina di cui all’art. 6, co. 2 cit., anche nei rapporti ente-personafisica che ricopre la carica, non esaurendosi affatto – come prospettal’appellante – nell’ambito del rapporto fra p.a. e singoli enti; né lamancata produzione in giudizio dei documenti relativi risultava in qualchemodo rilevante ai fini della ritenuta invalidità degli stessi essendo pacificain atti l’adozione di quegli atti e di quelle delibere, tanto più che si trattavadi una statuizione del tutto incidentale, assunta ai fini dell’accoglimentodella domanda di ripetizione e non già in esito a una domanda di nullitàdirettamente rivolta verso quegli atti (non formulata dalla convenuta);Numero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026c) l’accertamento della natura di lavoro dipendente del rapporto delNuvolari con la Fondazione era inammissibile trattandosi di questione maineppure affacciata in primo grado e basata su fatti del tutto nuovi;d) del tutto irrilevante e comunque insufficiente a sostenere laapplicabilità dell’art. 2126 c.c. era la mera deduzione che l’emolumentopercepito dal Nuvolari per la carica ricoperta quale presidente dellafondazione fosse equiparato ai fini fiscali a quello da reddito dipendente.2. – Contro la sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso e ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia erronea interpretazionedell’art. 6 comma 2 D.L. 78/2010, violazione degli artt. 2099 e 2126 c.c.nonché dell’art. 36 della Costituzione. Con tale motivo il ricorrentesostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare l’art. 6 citatoal rapporto tra ente e soggetto privato, nonché le norme del codice civileindicate poiché l'attività prestata sarebbe consistita in una prestazione dilavoro espletata in modo continuo in forza di un contratto a titolo dioneroso e le somme percepite sarebbero assimilabili a redditi da lavorodipendente come tali non ripetibili, come si evincerebbe dal fatto che iredditi percepiti erano stati fiscalmente trattati in quel senso con ritenutaalla fonte; sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazionedell'art. 2126 che dispone che la nullità o l'annullamento del contratto dilavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avutoesecuzione1.1 – Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, invero, non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile la questione quidedotta e già sottoposta in secondo grado al giudice di merito in quantodel tutto nuova (art. 345 c.p.c.), salvo aggiungere considerazioniNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026chiaramente ad abundantiam sulla irrilevanza ed insufficienza delladedotta equiparazione a fini fiscali dell’emolumento percepito ad unreddito da lavoro dipendente agli effetti della applicabilità dell’art. 2126c.c. La statuizione di novità della questione non risulta impugnata.Va inoltre ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte che in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse,le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazionedella sentenza impugnata svolte ad abundantiam o costituenti obiterdicta, poiché esse, in quanto non costituendo una ratio decidendi delladecisione, non spiegano alcuna influenza sul dispositivo della stessa e,pertanto, essendo improduttive di effetti giuridici, la loro impugnazione èpriva di interesse.(v. da ultimo Cass. n.1770/2025 preceduta dainnumerevoli conformi anche a Sezioni Unite).2.- Il secondo motivo denuncia errata applicazione e violazione dell’art.10 TUIR ( D.P.R. n. 917/1986), con riferimento all’ammontare dellasomma oggetto della condanna alla restituzione pronunciata a carico delricorrente, posto che la somma di euro 57.297,00 sarebbe pari allesomme lorde percepite dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro,laddove a fronte di un importo lordo mensile di 2.264,00 euro eglipercepiva una somma al netto delle ritenute fiscali di euro 1.577,00 conritenuta alla fonte di circa 700 euro mensili che, pur non avendo percepitoera stato ugualmente tenuto a restituire.2.1- Il motivo è inammissibile. La censura presuppone l’accertamentodel rapporto di lavoro che, come da primo motivo, non ha fattotempestivo ingresso nel processo di merito. Va evidenziato che ilricorrente deduce in sede di legittimità una questione che implica unaccertamento in fatto mai discusso nei due gradi di giudizio precedenti,laddove è noto che se una determinata questione giuridica - che implichiun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede diNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazionedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa (v. per tutte Cass. n. 2038/2019).3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento alla parte in cui la sentenza d'appello ha confermato ladecisione di primo grado che, in difetto di domanda, aveva dichiarato lanullità degli atti del consiglio d'amministrazione e le delibere assunte dallafossero neppure allegate le delibere e gli atti dichiarati nulli; nonostanteciò fosse stato ritualmente eccepito, la Corte d'appello avrebbe ritenuto -senza specifica motivazione - di confermare la nullità dichiarata dalTribunale. Le due decisioni sarebbero quindi state assunte in paleseviolazione dell’art. 112 c.p.c.3.1- Il motivo è inammissibile.In primo luogo, va considerato che non si comprende neppure se ilricorrente censuri la sentenza gravata per ultrapetizione – come sembradalla rubrica- o per assenza di motivazione come sembra dallaillustrazione del motivo, il che è già sufficiente per ritenere il motivoaspecifico, in violazione dell’art. 366 coma 1 n. 4 c.p.c. In secondo luogo,va rilevato che, dalla stessa sommaria esposizione dei fatti di causa (v. p.9-11 del ricorso) come, del resto, anche dalla sentenza gravata, risultache il vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado qui censuratonon era stato oggetto di appello: invero afferma lo stesso ricorrente (v.pag. 10 ricorso) che «con un terzo motivo veniva denunciata l'erroneitàdella sentenza impugnata laddove affermava sussistere la nullità testualeper violazione dell'art. 6 co. 2, tanto delle delibere del consigliod'amministrazione che hanno determinato l'indennità di carica del NuvolariNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026(…) quanto dei bilanci previsionali e consuntivi (…), soggiungendo che ilTribunale non avrebbe potuto pervenire alla declaratoria di nullità inquanto non poteva farsi applicazione dell'art. 6 co. 2 in riferimento a unente privato quale la Fondazione e con indebita traslazione della disciplinarelativa al rapporto fra enti al rapporto fra ente e persona fisica chericopre la carica». Dal che discende che la censura mossa alla sentenzadella Corte d’appello per ultrapetizione in punto nullità degli atti delconsiglio d'amministrazione e le delibere assunte dalla Fondazione relativeagli emolumenti percepiti dal ricorrente è del tutto estranea al motivo digravame proposto contro la sentenza di primo grado e alla conseguenteratio decidendi della sentenza qui impugnata che - perfettamente in lineacon il gravame proposto - ha osservato che la espressa previsionenormativa di nullità del titolo che attribuisca alla persona fisica il dirittoalla percezione dell’emolumento in quanto deliberato in violazione deldivieto di remunerazione, conclamava la diretta incidenza della disciplinadi cui all’art. 6, co. 2 cit. anche nei rapporti ente-persona fisica che ricoprela carica; aggiungendo che la mancata produzione in giudizio deidocumenti costituenti il titolo del diritto alla percezione dell’emolumento inviolazione del divieto di remunerazione, era irrilevante agli effetti dellaritenuta invalidità degli stessi essendo pacifica in atti l’adozione di quegliLa censura di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primogrado dichiarando la nullità del titolo giustificativo del pagamento, non erastata, quindi, dedotta in appello, con conseguente formazione delgiudicato in punto legittimità della relativa declaratoria.4.- Il quarto motivo denuncia errata applicazione e violazione delladisciplina di cui all’art. 6 comma 2 D.L. n. 78/2010 laddove contempla unaserie di esenzioni di applicabilità della norma.Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalladecisione impugnata, posto che la [OSCURATO:PERSONA] è una FondazioneNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026di partecipazione, che riceve contributi a carico delle finanze pubbliche eche risponde alla tipologia delle fondazioni strumentali agli enti pubblicifondatori e, ancora, che il suo scopo è quello di diffondere la praticasportiva tra la gioventù, doveva ritenersi che la medesima rientrasse tragli enti esentati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, perchénonostante le fondazioni di partecipazione ad iniziativa pubblica non sianopresenti in tale Tabella, esse sono comunque destinatarie dellostanziamento ivi previsto per «Giovani e sport. Attività ricreative e sport».Di conseguenza si doveva ritenere che anch’essa fosse esentatadall'applicazione delle norme che stabiliscono la gratuità degli incarichi;tanto più che le elencazioni contenute nell'art. 6 invocato non avrebberocarattere tassativo ma esemplificativo di un genus. Doveva, quindi, infavore della Fondazione essere invocata l'esclusione prevista per le Onluse le associazioni di promozione sociale per la mancanza di fini di lucro.4.1- Con il motivo il ricorrente deduce che il giudice avrebbe errato aritenere che la fondazione – per le caratteristiche e i suoi specifici fini- nondovesse ricondursi agli enti esentati di cui alla tabella C, posto chequell’elencazione non era tassativa. Il ricorrente si duole dunquedell’interpretazione della norma agli effetti della individuazione dellalatitudine dell’esenzione.Il motivo è infondato poiché correttamente la Corte d’appello haosservato – rispondendo agli stessi argomenti che qui il ricorrenteripropone - che - come correttamente ritenuto dal Tribunale, il decretoaveva introdotto, «quale regola generale, la gratuità degli incarichiricoperti in organi collegiali, anche di amministrazione (nonché la titolaritàdi organi) con riferimento agli “enti che comunque ricevono contributi acarico delle finanze pubbliche”..» e che «la struttura della disposizionenormativa risulta chiara nel porre la gratuità come regola generale e nelconfigurare le ipotesi di seguito indicate come eccettuative rispetto allaregola generale, di tal ché appare del tutto condivisibile l’opinamento sulNumero registro generale 28799/2021Numero sezionale 1421/2026Numero di raccolta generale 8370/2026Data pubblicazione 03/04/2026punto del tribunale circa la non estensibilità analogica delle eccezioni ivipreviste». La Corte ha, quindi, fornito un’interpretazione sulla base dellanatura eccezionale dell’esenzione prevista dalla norma che esclude ilcarattere meramente esemplificativo della stessa invocato dalla ricorrentesulla base di una soggettiva interpretazione che neppure si traduce nelladeduzione di un vizio di legittimità dell’operazione ermeneutica contestata.5.- In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 27.3.2026Il PresidenteEnrico Scoditti