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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10704/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il Murolo entrò a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse già deliberato la sua partecipazione alla seconda associazione; Osservato che le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere il reato di cui alla prima sentenza (attinente alla ricettazione di beni contraffatti commesso nel 2003), unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le ulteriori due sentenze, relative a due associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 (e quindi successivamente ai fatti commessi con la prima sentenza), e la seconda con condotta iniziata nel novembre 2009; del pari è stata esclusa la medesimezza del disegno criminoso con riferimento alle due ultime sentenze, atteso che le condotte partecipative delle due distinte associazioni risultano separate da un intervallo di ben cinque anni, ed in assenza di elementi tali da far ritenere che allorquando il Murolo entrò a far parte, nel 2004, della prima compagine, avesse già deliberato la sua partecipazione alla seconda associazione; Osservato che le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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