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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 19/5/2021 per la partecipazione ad un'associazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico; a seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la Sesta Sezione di questa Corte annullava la predetta ordinanza; il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice di rinvio, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata descritta quale quella di semplice associato e che i gravi indizi consistevano nella sua presenza a tre riunioni tenutesi tra novembre 2019 e febbraio 2020 e dalla indicazione del suo nominativo in un quaderno definito "libro mastro", riconducibile all'associazione, quale socio che versava il proprio contributo personale alla stessa; osserva come unica riunione cui avrebbe partecipato il ricorrente di cui si conoscevano gli oggetti di discussione era quella del 2 febbraio 2020 e in nessun momento nel corso della stessa si era parlato di redistribuzione degli utili, per cui non si rinvenivano elementi relativi al versamento di una quota di adesione al sodalizio.

Il difensore eccepisce inoltre che il Tribunale aveva omesso qualsiasi confronto con le censure sollevate dalla difesa con riguardo alla presunta esortazione rivolta al gruppo di impegnarsi nell'attività di spaccio, visto che era da escludere l'utilizzo di un linguaggio criptico nella intercettazione ambientale, espletata all'interno di una abitazione e in condizioni -ad avviso dei presenti- di assoluta sicurezza; neppure vi era stata alcuna motivazione su alcuni passaggi della conversazione riferita alla dissociazione di un tale Chucks, dove si parlava di risoluzione dei conflitti personali tra i partecipanti, ma non si accennava minimamente all'organizzazione di un'attività di spaccio: quanto al fatto che le riunioni sarebbero state organizzate in occasione degli arresti di membri dell'associazione, a nessuna di questa aveva partecipato il ricorrente, e quelle alle quali era stato presente avevano una forte connotazione rituale, se non religiosa, e non carattere illecito, come ritenuto dal Tribunale, che non aveva neppure precisato quale fosse il ruolo del ricorrente.

Passando all'esame del cd.

"libro mastro", il difensore rileva che si trattava semplicemente di un registro in cui venivano annotati versamenti di somme di ! 3,5 o 10 euro e la destinazione esplicita di tali somme, oltre alla previsione di regole di comportamento e della finalità degli incontri. 1.2 II difensore eccepisce come fosse del tutto illogica la motivazione del Tribunale del Riesame in punto di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod.proc.pen., non essendo stato considerato che il ricorrente si era spontaneamente allontanato dal territorio in cui sarebbero maturati i fatti in contestazione, rescindendo ogni contatto con gli altri indagati, nonché il dato relativo al reperimento di una occupazione lavorativa da parte del ricorrente, per cui non aveva più alcun interesse a mantenere i contatti con il sodalizio, senza considerare che l'ultimo contatto con lo stesso risaliva al 2 febbraio 2020..

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008).

Va poi sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 1.2 Ciò premesso, la motivazione del Tribunale del Riesame ha evidenziato, oltre alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del 24 novembre e 1°dicembre 2019, che lo stesso era presente anche a quella del 2 febbraio 2020, nel corso della quale "si discuteva dell'organizzazione delle trasferte a Palermo per l'approvviggionamento della droga, nella consapevolezza della pericolosità dell'impresa a causa della posizione investigativa"; sul punto, si deve ribadire C che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); inoltre, il passo dell'intercettazione sopra riportato non viene contestato in maniera specifica; a completamento del quadro indiziario, il Tribunale ha richiamato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel "libro mastro" del sodalizio che, seppure riportante le somme che erano destinate a scopi leciti, dava atto di una presena stabile di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dello stesso. 1.3 Quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen. e gli elementi in base ai quali la stessa non potesse ritenersi superata, richiamando il precedente penale specifico del ricorrente in materia di stupefacenti ed argomentando sul perché qualsiasi altra misura diversa dalla custodia cautelare fosse inidonea a contenere le esigenze cautelari.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; poiché l'esecuzione consegue alla decisione di questa Corte, deve trovare applicazione l'art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in sede di riesame annullava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere applicatagli con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 19/5/2021 per la partecipazione ad un'associazione, denominata [OSCURATO:PERSONA], dedita al narcotraffico; a seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la Sesta Sezione di questa Corte annullava la predetta ordinanza; il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice di rinvio, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata descritta quale quella di semplice associato e che i gravi indizi consistevano nella sua presenza a tre riunioni tenutesi tra novembre 2019 e febbraio 2020 e dalla indicazione del suo nominativo in un quaderno definito "libro mastro", riconducibile all'associazione, quale socio che versava il proprio contributo personale alla stessa; osserva come unica riunione cui avrebbe partecipato il ricorrente di cui si conoscevano gli oggetti di discussione era quella del 2 febbraio 2020 e in nessun momento nel corso della stessa si era parlato di redistribuzione degli utili, per cui non si rinvenivano elementi relativi al versamento di una quota di adesione al sodalizio. Il difensore eccepisce inoltre che il Tribunale aveva omesso qualsiasi confronto con le censure sollevate dalla difesa con riguardo alla presunta esortazione rivolta al gruppo di impegnarsi nell'attività di spaccio, visto che era da escludere l'utilizzo di un linguaggio criptico nella intercettazione ambientale, espletata all'interno di una abitazione e in condizioni -ad avviso dei presenti- di assoluta sicurezza; neppure vi era stata alcuna motivazione su alcuni passaggi della conversazione riferita alla dissociazione di un tale Chucks, dove si parlava di risoluzione dei conflitti personali tra i partecipanti, ma non si accennava minimamente all'organizzazione di un'attività di spaccio: quanto al fatto che le riunioni sarebbero state organizzate in occasione degli arresti di membri dell'associazione, a nessuna di questa aveva partecipato il ricorrente, e quelle alle quali era stato presente avevano una forte connotazione rituale, se non religiosa, e non carattere illecito, come ritenuto dal Tribunale, che non aveva neppure precisato quale fosse il ruolo del ricorrente. Passando all'esame del cd. "libro mastro", il difensore rileva che si trattava semplicemente di un registro in cui venivano annotati versamenti di somme di ! 3,5 o 10 euro e la destinazione esplicita di tali somme, oltre alla previsione di regole di comportamento e della finalità degli incontri. 1.2 II difensore eccepisce come fosse del tutto illogica la motivazione del Tribunale del Riesame in punto di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod.proc.pen., non essendo stato considerato che il ricorrente si era spontaneamente allontanato dal territorio in cui sarebbero maturati i fatti in contestazione, rescindendo ogni contatto con gli altri indagati, nonché il dato relativo al reperimento di una occupazione lavorativa da parte del ricorrente, per cui non aveva più alcun interesse a mantenere i contatti con il sodalizio, senza considerare che l'ultimo contatto con lo stesso risaliva al 2 febbraio 2020.. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Va poi sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 1.2 Ciò premesso, la motivazione del Tribunale del Riesame ha evidenziato, oltre alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni del 24 novembre e 1°dicembre 2019, che lo stesso era presente anche a quella del 2 febbraio 2020, nel corso della quale "si discuteva dell'organizzazione delle trasferte a Palermo per l'approvviggionamento della droga, nella consapevolezza della pericolosità dell'impresa a causa della posizione investigativa"; sul punto, si deve ribadire C che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); inoltre, il passo dell'intercettazione sopra riportato non viene contestato in maniera specifica; a completamento del quadro indiziario, il Tribunale ha richiamato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel "libro mastro" del sodalizio che, seppure riportante le somme che erano destinate a scopi leciti, dava atto di una presena stabile di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dello stesso. 1.3 Quanto alla sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen. e gli elementi in base ai quali la stessa non potesse ritenersi superata, richiamando il precedente penale specifico del ricorrente in materia di stupefacenti ed argomentando sul perché qualsiasi altra misura diversa dalla custodia cautelare fosse inidonea a contenere le esigenze cautelari. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; poiché l'esecuzione consegue alla decisione di questa Corte, deve trovare applicazione l'art. 28 Reg. esec. cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelle
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