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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24953/2026

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iazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5656/2024 depositata il 29marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi illustrati da memoria, perla cassazione della sentenza n. 5656/2024 del Tribunale di Roma,esponendo che:Numero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026- aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere un rimborso attestato dallostesso debitore con nota in suo favore;- l’ingiunto si era opposto eccependo di aver pagato, a mezzo dibonifico dall’estero, e il Giudice di Pace aveva accoltol’opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale qualegiudice di appello, il quale aveva anche statuito condannadell’appellante a titolo di responsabilità processuale aggravata,osservando che il differimento della prima udienza dicomparizione, accaduto in prime cure, non avrebbe dovuto esserecomunicato alla parte allora opposta, come preteso, perché nonancora non costituita, mentre, quanto all’avvenuto pagamento diENI, quest’ultimo era risultato ed era evincibile dal conto correntedel preteso creditore già un anno prima del deposito del ricorsomonitorio, per cui doveva accertarsi l’insussistenza del debito,con spese secondo soccombenza virtuale e condanna ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.Non si è difesa l’intimata ENI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rilevato che:1.

Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.319 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c., ratione temporis applicabili, 111 Cost., 6CEDU, e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poiché ilTribunale avrebbe errato omettendo di considerare che l’allora opposto, inprimo grado, avrebbe potuto costituirsi sino alla prima udienza, la nuovadata della quale, essendo stata differita sine die, avrebbe dovutocomunicarsi alla parte personalmente, in quanto non costituita, penal’intervenuta lesione del contraddittorio.2.

Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 360, n. 5, 395, n. 4, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erratoNumero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026asserendo che il secondo motivo di appello afferiva alla pretesadichiarazione di cessazione della materia del contendere, inveceprospettata dalla controparte in ragione del pagamento e ferma lasoccombenza virtuale, mentre tale motivo di gravame concerneval’illegittima dichiarazione di contumacia per le medesime ragioni di cui alprimo motivo di appello e poi di ricorso per cassazione.Considerato che:3.

Il primo motivo è infondato: la censura per un verso non si misuracompiutamente con la ragione decisoria, per altro verso confonde iltermine per la costituzione con il diritto alle comunicazioni.Principio generale processuale, a tutela del contradittorio, è che ildifferimento di una udienza che non abbia una successiva udienzadesumibile da prescrizioni normative (v. l’art. 168-bis c.p.c.) vacomunicato alle parti allora costituite (cfr., solo ad esempio, Cass.19/7/2017 n. 17847, pag. 4, secondo capoverso); specularmente, vacomunicato personalmente anche alle parti non costituite l’anticipodell’udienza sino alla quale – come nel caso in scrutinio e come adesempio in appello qualora non si voglia interporre gravame incidentale –la parte può costituirsi (Cass. 6/2/2024 n. 3445, pag. 4): ciò perché sitratta di un’anticipazione che la parte non costituita non può attendersi.Diversamente, qualora si tratti di differimento, la parte potrà costituirsifino all’udienza e, ove in quel momento constaterà che l’udienza stessanon si tiene, solamente se si costituisce acquisirà il diritto allacomunicazione della nuova udienza qualora non già stabilita, altrimentinon restandole che verificarlo personalmente.Esplicativamente, fino all’udienza originariamente fissata, onormativamente differita, la parte in quel caso appellata sapeva chepoteva costituirsi e che, pertanto, in quel caso avrebbe dovuto averecomunicazioni della nuova udienza nell’ipotesi in cui non risultasse giàfissata; peraltro, nel giorno dell’udienza che non si sia tenuta ed egli abbiaNumero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026scelto di non costituirsi potrà ancora farlo successivamente, ma sceglierànon acquisire, in quel precedente momento, il diritto alla successivacomunicazione, prevista solo per le parti costituite (cfr. infatti, in omologosenso ricostruttivo, Cass., 21/01/2004, n. 885, in una fattispecie digiudizio pendente alla data del 30 aprile 1995, introdotto davanti alPretore e proseguito, a seguito della soppressione di tale ufficio giudiziarioad opera del d. lgs. n. 51/1998, davanti al Giudice di Pace competente,nel quale si era addotta la mancata comunicazione dell’udienza diprosecuzione davanti al nuovo giudice, allegando il convenuto di essersicostituto: questa Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo che lacostituzione davanti al Pretore poteva allora avvenire «depositando, inCancelleria o in udienza, la citazione e la procura, adempimenti che ilprocuratore…[aveva] pacificamente svolto poiché la dichiarazione dicontumacia da parte del Giudice di Pace si [era] basa[ta] soltanto sulmancato deposito della comparsa di risposta…atto…non necessario allaregolare costituzione in giudizio, in base alla disciplina all'epoca vigente.In conseguenza, la comunicazione di cancelleria…doveva essere effettuataanche al procuratore del convenuto…, perché costituito»).Infatti, anche la prescrizione, nell’ipotesi del decreto «comunicato dalcancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento»,contenuta nell’invocato art. 82, disp. att. c.p.c. va riferita alle particostituite non presenti, non potendo immaginarsi, in questo rito civile, unaparte processualmente “presente” seppure non costituita a mezzo dipatrocinio tecnico, ferme le ipotesi ammissive di costituzione in proprioverso la quale la pronuncia in rilievo equivalga a comunicazione legale.Ne deriva, in conformità alla disciplina ratione temporis, l’esclusione diun obbligo di comunicazione quale quello preteso, e quindi l’esclusionedella violazione del contraddittorio, costituzionalmente e, in chiavesovranazionale, convenzionalmente garantito.4.

Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026Seppure vi sia stata l’erronea individuazione del secondo motivo diappello descritto come, differentemente, incentrato sulla illegittimadichiarazione di contumacia, per un verso il tema è assorbito da quantoosservato scrutinando la prima censura, senza alcun interesse ulteriore, eper altro verso sarebbe stato, in tesi, un errore revocatorio, non deducibilequindi in questa sede di legittimità; né risulta censurata la statuizione percui rimaneva la domanda di accertamento dell’insussistenza del pretesocredito, con regolazione della conseguente soccombenza, in uno allaparimenti incensurata statuizione sulla responsabilità processualeaggravata.Non deve disporsi sulle spese per la mancata difesa della parteintimata.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5656/2024 depositata il 29marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi illustrati da memoria, perla cassazione della sentenza n. 5656/2024 del Tribunale di Roma,esponendo che:Numero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026- aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere un rimborso attestato dallostesso debitore con nota in suo favore;- l’ingiunto si era opposto eccependo di aver pagato, a mezzo dibonifico dall’estero, e il Giudice di Pace aveva accoltol’opposizione, con pronuncia confermata dal Tribunale qualegiudice di appello, il quale aveva anche statuito condannadell’appellante a titolo di responsabilità processuale aggravata,osservando che il differimento della prima udienza dicomparizione, accaduto in prime cure, non avrebbe dovuto esserecomunicato alla parte allora opposta, come preteso, perché nonancora non costituita, mentre, quanto all’avvenuto pagamento diENI, quest’ultimo era risultato ed era evincibile dal conto correntedel preteso creditore già un anno prima del deposito del ricorsomonitorio, per cui doveva accertarsi l’insussistenza del debito,con spese secondo soccombenza virtuale e condanna ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.Non si è difesa l’intimata ENI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rilevato che:1. Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.319 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c., ratione temporis applicabili, 111 Cost., 6CEDU, e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poiché ilTribunale avrebbe errato omettendo di considerare che l’allora opposto, inprimo grado, avrebbe potuto costituirsi sino alla prima udienza, la nuovadata della quale, essendo stata differita sine die, avrebbe dovutocomunicarsi alla parte personalmente, in quanto non costituita, penal’intervenuta lesione del contraddittorio.2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 360, n. 5, 395, n. 4, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe erratoNumero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026asserendo che il secondo motivo di appello afferiva alla pretesadichiarazione di cessazione della materia del contendere, inveceprospettata dalla controparte in ragione del pagamento e ferma lasoccombenza virtuale, mentre tale motivo di gravame concerneval’illegittima dichiarazione di contumacia per le medesime ragioni di cui alprimo motivo di appello e poi di ricorso per cassazione.Considerato che:3. Il primo motivo è infondato: la censura per un verso non si misuracompiutamente con la ragione decisoria, per altro verso confonde iltermine per la costituzione con il diritto alle comunicazioni.Principio generale processuale, a tutela del contradittorio, è che ildifferimento di una udienza che non abbia una successiva udienzadesumibile da prescrizioni normative (v. l’art. 168-bis c.p.c.) vacomunicato alle parti allora costituite (cfr., solo ad esempio, Cass.19/7/2017 n. 17847, pag. 4, secondo capoverso); specularmente, vacomunicato personalmente anche alle parti non costituite l’anticipodell’udienza sino alla quale – come nel caso in scrutinio e come adesempio in appello qualora non si voglia interporre gravame incidentale –la parte può costituirsi (Cass. 6/2/2024 n. 3445, pag. 4): ciò perché sitratta di un’anticipazione che la parte non costituita non può attendersi.Diversamente, qualora si tratti di differimento, la parte potrà costituirsifino all’udienza e, ove in quel momento constaterà che l’udienza stessanon si tiene, solamente se si costituisce acquisirà il diritto allacomunicazione della nuova udienza qualora non già stabilita, altrimentinon restandole che verificarlo personalmente.Esplicativamente, fino all’udienza originariamente fissata, onormativamente differita, la parte in quel caso appellata sapeva chepoteva costituirsi e che, pertanto, in quel caso avrebbe dovuto averecomunicazioni della nuova udienza nell’ipotesi in cui non risultasse giàfissata; peraltro, nel giorno dell’udienza che non si sia tenuta ed egli abbiaNumero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026scelto di non costituirsi potrà ancora farlo successivamente, ma sceglierànon acquisire, in quel precedente momento, il diritto alla successivacomunicazione, prevista solo per le parti costituite (cfr. infatti, in omologosenso ricostruttivo, Cass., 21/01/2004, n. 885, in una fattispecie digiudizio pendente alla data del 30 aprile 1995, introdotto davanti alPretore e proseguito, a seguito della soppressione di tale ufficio giudiziarioad opera del d. lgs. n. 51/1998, davanti al Giudice di Pace competente,nel quale si era addotta la mancata comunicazione dell’udienza diprosecuzione davanti al nuovo giudice, allegando il convenuto di essersicostituto: questa Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo che lacostituzione davanti al Pretore poteva allora avvenire «depositando, inCancelleria o in udienza, la citazione e la procura, adempimenti che ilprocuratore…[aveva] pacificamente svolto poiché la dichiarazione dicontumacia da parte del Giudice di Pace si [era] basa[ta] soltanto sulmancato deposito della comparsa di risposta…atto…non necessario allaregolare costituzione in giudizio, in base alla disciplina all'epoca vigente.In conseguenza, la comunicazione di cancelleria…doveva essere effettuataanche al procuratore del convenuto…, perché costituito»).Infatti, anche la prescrizione, nell’ipotesi del decreto «comunicato dalcancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento»,contenuta nell’invocato art. 82, disp. att. c.p.c. va riferita alle particostituite non presenti, non potendo immaginarsi, in questo rito civile, unaparte processualmente “presente” seppure non costituita a mezzo dipatrocinio tecnico, ferme le ipotesi ammissive di costituzione in proprioverso la quale la pronuncia in rilievo equivalga a comunicazione legale.Ne deriva, in conformità alla disciplina ratione temporis, l’esclusione diun obbligo di comunicazione quale quello preteso, e quindi l’esclusionedella violazione del contraddittorio, costituzionalmente e, in chiavesovranazionale, convenzionalmente garantito.4. Il secondo motivo è inammissibile.Numero registro generale 22948/2024Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 24953/2026Data pubblicazione 03/09/2026Seppure vi sia stata l’erronea individuazione del secondo motivo diappello descritto come, differentemente, incentrato sulla illegittimadichiarazione di contumacia, per un verso il tema è assorbito da quantoosservato scrutinando la prima censura, senza alcun interesse ulteriore, eper altro verso sarebbe stato, in tesi, un errore revocatorio, non deducibilequindi in questa sede di legittimità; né risulta censurata la statuizione percui rimaneva la domanda di accertamento dell’insussistenza del pretesocredito, con regolazione della conseguente soccombenza, in uno allaparimenti incensurata statuizione sulla responsabilità processualeaggravata.Non deve disporsi sulle spese per la mancata difesa della parteintimata. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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