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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27785/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, concessa la circostanza della lieve entità e le circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto attinge il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nella specie svolto con motivazione esauriente, corretta e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza), valorizzando non soltanto i precedenti penali, ma anche la condotta acclarata, relativa al porto ingiustificato di due coltelli, circostanze che hanno condotto il giudice di merito ad escluderne l'episodicità. 3.Rilevato che la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuata, come nel caso al vaglio, con riferìmento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).

3.1. Ritenuto, comunque, che la censura non è specifica, posto che non si confronta con la parte della motivazione che analizza la condotta nel caso al vaglio reputata non espressione di una episodicità del comportamento, tanto da reputare non lieve l'offesa (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.2.Rilevato, infine, che nulla ha aggiunto alle indicate argomentazioni l'articolata memoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen., tenuto conto che, nella specie, la motivazione dei giudici di merito non assume che il ricorrente sia stato dichiarato delinquente abituale, né ha dato esclusivo rilievo ai precedenti penali, bensì ha esaminato, con ragionamento privo di illogicità manifesta, la condotta reputandola non occasionale e, dunque, considerando l'offesa non di speciale tenuità.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichìarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, concessa la circostanza della lieve entità e le circostanze attenuanti generiche. 2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto attinge il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nella specie svolto con motivazione esauriente, corretta e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza), valorizzando non soltanto i precedenti penali, ma anche la condotta acclarata, relativa al porto ingiustificato di due coltelli, circostanze che hanno condotto il giudice di merito ad escluderne l'episodicità. 3.Rilevato che la valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto attiene ad un potere rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, dev'essere effettuata, come nel caso al vaglio, con riferìmento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). 3.1. Ritenuto, comunque, che la censura non è specifica, posto che non si confronta con la parte della motivazione che analizza la condotta nel caso al vaglio reputata non espressione di una episodicità del comportamento, tanto da reputare non lieve l'offesa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.2.Rilevato, infine, che nulla ha aggiunto alle indicate argomentazioni l'articolata memoria difensiva depositata ex art. 121 cod. proc. pen., tenuto conto che, nella specie, la motivazione dei giudici di merito non assume che il ricorrente sia stato dichiarato delinquente abituale, né ha dato esclusivo rilievo ai precedenti penali, bensì ha esaminato, con ragionamento privo di illogicità manifesta, la condotta reputandola non occasionale e, dunque, considerando l'offesa non di speciale tenuità. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichìarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore
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