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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021

Cassazione n. 32347/2022

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ato la seguente SENTENZA& sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pc) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/3/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, lEttore Pedicini, c:he ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova articolando un unico motivo e lamentando la violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non essere stato concesso dalla Corte d'appello un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. richiesto trasmettendo all'indirizzo pec della cancelleria di riferimento, il 27.2.2021, la relativa istanza unitamente alla revoca del precedente difensore e alla nomina del nuovo.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento».

Il nuovo difensore di fiducia, dunque, in virtù di tale disposizione, può chiedere la concessione di un termine a difesa e l'eventuale nullità per mancata concessione del termine a difesa integra, per pacifico orientamento giurisprudenziale, una nullità intermedia (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore) che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Rv. 221905; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Rv. 221685 ).

Nel caso di specie, l'eccezione è stata formulata solo con il ricorso per cassazione, ma essa non può considerarsi tardiva posto che il difensore è stato nominato tale il 26 febbraio 2021 e la nomina e la contestuale revoca del precedente difensore sono stati trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata, in data 27 febbraio 2021, all'indirizzo della Corte d'appello contestualmente alla richiesta di differimento ad altra data del procedimento onde consentire alla difesa di accedere agli atti e verificare la fondatezza dell'impugnazione presentata dal pubblico ministero.

A fronte di tale richiesta ( la cui modalità di trasmissione è da ritenersi pienamente legittima ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020 che ha introdotto, in via esclusiva, la modalità di deposito telematico di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 della citata disposizione normativa), la Corte d'appello non ha reso alcuna valutazione e, limitandosi a dare atto della revoca del precedente difensore, ha definito il processo, introdotto su impugnazione del Pubblico ministero, all'unica udienza del 1 marzo 2021 riformando in peius la sentenza di primo grado per avere applicato la recidiva e aumentato la pena.

Né è emerso, e del resto nulla la Corte d'appello ha rilevato a tal proposito, che la richiesta di concessione del termine a difesa sia stata utilizzata quale evidente tattica dilatoria con conseguente "abuso del processo" per contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso e in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5, n. 23884de111/3/2019, Rv. 277244 - 01; Sez. 2, n. 5773 del 10/1/2019, Rv. 275523 - 01; Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, Rv. 266772).

In conclusione, dunque, si ravvisa nella vicenda di che trattasi la patente lesione del diritto di difesa per l'impossibilità del nuovo difensore di prendere visione degli atti e del fascicolo.

Per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Roma, 17 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA& sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pc) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/3/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, lEttore Pedicini, c:he ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova articolando un unico motivo e lamentando la violazione del diritto di difesa e la conseguente nullità della sentenza, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non essere stato concesso dalla Corte d'appello un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. richiesto trasmettendo all'indirizzo pec della cancelleria di riferimento, il 27.2.2021, la relativa istanza unitamente alla revoca del precedente difensore e alla nomina del nuovo. 2. Il ricorso è fondato. L'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che «nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». Il nuovo difensore di fiducia, dunque, in virtù di tale disposizione, può chiedere la concessione di un termine a difesa e l'eventuale nullità per mancata concessione del termine a difesa integra, per pacifico orientamento giurisprudenziale, una nullità intermedia (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore) che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020 Rv. 278823; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Rv. 221905; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Rv. 221685 ). Nel caso di specie, l'eccezione è stata formulata solo con il ricorso per cassazione, ma essa non può considerarsi tardiva posto che il difensore è stato nominato tale il 26 febbraio 2021 e la nomina e la contestuale revoca del precedente difensore sono stati trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata, in data 27 febbraio 2021, all'indirizzo della Corte d'appello contestualmente alla richiesta di differimento ad altra data del procedimento onde consentire alla difesa di accedere agli atti e verificare la fondatezza dell'impugnazione presentata dal pubblico ministero. A fronte di tale richiesta ( la cui modalità di trasmissione è da ritenersi pienamente legittima ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020 che ha introdotto, in via esclusiva, la modalità di deposito telematico di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 della citata disposizione normativa), la Corte d'appello non ha reso alcuna valutazione e, limitandosi a dare atto della revoca del precedente difensore, ha definito il processo, introdotto su impugnazione del Pubblico ministero, all'unica udienza del 1 marzo 2021 riformando in peius la sentenza di primo grado per avere applicato la recidiva e aumentato la pena. Né è emerso, e del resto nulla la Corte d'appello ha rilevato a tal proposito, che la richiesta di concessione del termine a difesa sia stata utilizzata quale evidente tattica dilatoria con conseguente "abuso del processo" per contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso e in violazione dei doveri di lealtà e correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (Sez. 5, n. 23884de111/3/2019, Rv. 277244 - 01; Sez. 2, n. 5773 del 10/1/2019, Rv. 275523 - 01; Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, Rv. 266772). In conclusione, dunque, si ravvisa nella vicenda di che trattasi la patente lesione del diritto di difesa per l'impossibilità del nuovo difensore di prendere visione degli atti e del fascicolo. Per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Roma, 17 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA]
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