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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12043/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAcilethetammiss-aile-merté; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 2 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale de la Spezia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed C 3.600 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAcilethetammiss-aile-merté; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 2 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale de la Spezia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed C 3.600 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 12043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris