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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17046/2026

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icorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino hadisposto l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609-novies cod. pen. neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusioneper il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Torino del21 maggio 2021, irrevocabile l’8 aprile 2022, pena espiata in carcere tra il 28 febbraio 2022ed il 27 febbraio 2024 e, nel periodo successivo a tale data, in affidamento in prova con esitopositivo.Con successiva ordinanza del 22 settembre 2025, su una richiesta dei Carabinieri cheavevano dato esecuzione al provvedimento, che riferivano di aver appreso che il condannatoaveva in programma un viaggio all’estero e chiedevano se lo stesso potesse essere ritenutoautorizzato ad effettuarlo, lo stesso magistrato ha aggiunto la prescrizione aggiuntiva che “ilsoggetto non è autorizzato all'espatrio”.2.

Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il divieto di espatrio non èprevisto dalla norma dell'art 609-novies cod. pen., che il ricorrente ha una figlia che vivenegli [OSCURATO:PERSONA] che rappresenta l'unico affetto rimasto, e che questa limitazione alla libertà dimovimento imposta dal giudice può violare l'articolo 2 del protocollo n. 4 C.E.D.U.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

In punto di procedura si premette che il condannato ha presentato, in realtà, un attodi appello.Il Tribunale di sorveglianza di Torino, ricevuto l’atto di appello, lo ha riqualificato inricorso per cassazione rilevando che il divieto di espatrio non era contenuto nelprovvedimento originario di applicazione della misura di sicurezza emesso dal magistrato disorveglianza del 4 settembre 2025, che non era stato appellato, e che, a ritenerediversamente, l’appello contro tale provvedimento sarebbe comunque tardivo.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che contro questo secondo provvedimentoimpugnazione, ma che potrebbe essere ritenuto astrattamente ammissibile il ricorso percassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimentoincidente sulla libertà personale.2.

La prospettazione del Tribunale di sorveglianza è corretta; l’appello deve essereconvertito ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ed il ricorso deveessere ritenuto ammissibile ex art. 111, comma 7, Cost.L’atipicità del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, che non è a rigorené una modifica della prescrizioni della misura di sicurezza disposta, né una nuovaapplicazione di misura di sicurezza, ma una sorta di provvedimento interpretativodell’ordinanza applicativa della misura di sicurezza rimasta non impugnata, rendeinapplicabile la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “i provvedimenti del magistrato disorveglianza di modifica o di diniego della modifica del prescrizioni inerenti il regime dellemisure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., perchédirettamente incidenti sulla libertà personale.

Fattispecie in tema di libertà vigilata, in cui laCorte ha ritenuto appellabile il provvedimento di diniego della richiesta di modifica dell'orariodi rientro” (Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Adornetto, Rv. 283888 – 01; nello stesso sensoSez. 1, n. 5782 del 13/01/2010, Bifulco, Rv. 246491 – 01, con riferimento ai provvedimentidel magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggettiinternati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado diprivazione della libertà personale; conforme più di recente, con riferimento ad unprovvedimento di “trasformazione” della misura di sicurezza, Sez. 1, n. 101 del 19/11/2025,dep. 2026, Velardi, n.m.).L’inappellabilità del provvedimento rende astrattamente ammissibile l’operatività dellaprevisione dell’art. 111, comma 7, Cost. che ammette il ricorso per cassazione per violazionedi legge “contro i provvedimenti sulla libertà personale”, atteso che il ricorso a questostrumento di impugnazione è ammesso soltanto quando non sia previsto nell’ordinamentouno specifico strumento di impugnazione, come ritenuto già da Sez.

U, n. 4 del 28/01/1956,Anelli, Rv. 097605 – 1, secondo cui “(…) non è ammissibile il ricorso per Cassazione aisensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché il relativo disposto è inoperante tutte le volteche, per disposizione di legge, la sentenza oppure il provvedimento giurisdizionaleconcernente la libertà personale sia altrimenti impugnabile”.3.

Il ricorso allo strumento del ricorso per cassazione per violazione di legge di cuiall’art. 111, comma 7, Cost. deve ritenersi nel caso in esame non solo astrattamenteammissibile, ma anche in concreto consentito, in quanto il divieto di espatrio imposto dalmagistrato di sorveglianza è una prescrizione che rientra nella “libertà personale” nelsignificato da attribuire alla norma costituzionale.Pur se, infatti, nella giurisprudenza della Corte, la previsione dell’art. 111, comma 7,Cost. ha trovato il suo campo di applicazione privilegiato nell’impugnazione avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.277884; in senso conforme di recente Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.;Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m.), questa Sezione ha già ritenuto che ilrimedio fosse applicabile anche alle richieste di modifica delle modalità di esecuzionedell'affidamento in prova al servizio sociale “nel caso in cui siano interessate prescrizioni cheincidono in modo sostanziale sullo "status libertatis".

Fattispecie relativa a provvedimento dirigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativaall'estero)” (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01).Il collegio ritiene che questo orientamento debba essere confermato anche conriferimento al divieto di espatrio applicato quale misura di sicurezza, sempre che lo stessonon sia in altro modo impugnabile.L’assunto che i provvedimenti, che - nelle varie forme in cui possono essere emessi -abbiano l’effetto in concreto di impedire l’espatrio, siano da ritenersi relativi alla “libertàpersonale”, è consolidato nella giurisprudenza della Corte fin dal periodo in cui era vigente ilprecedente codice di procedura (v., sul punto, Sez.

U, n. 8 del 10/10/1987, Tumminelli, Rv.177102 – 01: Il rifiuto o il ritiro del passaporto, la sospensione provvisoria del rilascio o ilsequestro di esso o di altro documento destinato a far superare i valichi di frontiera, qualeche sia il nomen iuris o la Forma dell'atto, è provvedimento giurisdizionale, da motivarsi aisensi del primo comma dell'art. 111 della Costituzione, che, incidendo sulla libertà personaledell'imputato, è sindacabile ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., in relazione al commasecondo dell'art. 111 della Costituzione).L’orientamento è stato riproposto anche nel sistema successivo all’entrata in vigore delnuovo codice di procedura, in cui è stato ritenuto che “il provvedimento con il quale il giudicedell'esecuzione decida sulla richiesta di nulla osta al rilascio di passaporto o altro documentovalido per l'espatrio avanzata da soggetto nei cui confronti sia eseguibile una pronuncia dicondanna (art.3, lett.

D, della L.21 novembre 1967 n.1185), è idoneo ad incidere sulla libertàpersonale ed è pertanto da ritenere suscettibile di ricorso per cassazione” (Sez. 1, n. 6225del 06/11/1997, Sansalone, Rv. 209176 - 01), ed ha trovato conferma, come detto, in unparticolare caso di affidamento in prova, nella sentenza Vecchione sopra citata.L’applicazione dei principi che si possono trarre dai precedenti giurisprudenziali citatiinduce, pertanto, a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di leggeanche al caso in esame del divieto di espatrio inflitto quale misura di sicurezza, posta la nonappellabilità dello stesso per la particolare procedura con cui è stato disposto.4.

Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, nel merito esso è fondato.Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha imposto il divieto di espatrio è,infatti, totalmente privo di motivazione, consistendo lo stesso soltanto del dispositivo.La giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che, nelle materie in cui èammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, la apparenza o laomissione totale di motivazione costituisce una violazione di legge in quanto mancataapplicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeche le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez.

U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione; Sez.

U,n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misurecautelari reali; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, PG in proc.

Prencipe, Rv. 287771 – 01, inmateria di impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod.proc. pen.).Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza diTorinoCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino hadisposto l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609-novies cod. pen. neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusioneper il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Torino del21 maggio 2021, irrevocabile l’8 aprile 2022, pena espiata in carcere tra il 28 febbraio 2022ed il 27 febbraio 2024 e, nel periodo successivo a tale data, in affidamento in prova con esitopositivo.Con successiva ordinanza del 22 settembre 2025, su una richiesta dei Carabinieri cheavevano dato esecuzione al provvedimento, che riferivano di aver appreso che il condannatoaveva in programma un viaggio all’estero e chiedevano se lo stesso potesse essere ritenutoautorizzato ad effettuarlo, lo stesso magistrato ha aggiunto la prescrizione aggiuntiva che “ilsoggetto non è autorizzato all'espatrio”.2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il divieto di espatrio non èprevisto dalla norma dell'art 609-novies cod. pen., che il ricorrente ha una figlia che vivenegli [OSCURATO:PERSONA] che rappresenta l'unico affetto rimasto, e che questa limitazione alla libertà dimovimento imposta dal giudice può violare l'articolo 2 del protocollo n. 4 C.E.D.U.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. In punto di procedura si premette che il condannato ha presentato, in realtà, un attodi appello.Il Tribunale di sorveglianza di Torino, ricevuto l’atto di appello, lo ha riqualificato inricorso per cassazione rilevando che il divieto di espatrio non era contenuto nelprovvedimento originario di applicazione della misura di sicurezza emesso dal magistrato disorveglianza del 4 settembre 2025, che non era stato appellato, e che, a ritenerediversamente, l’appello contro tale provvedimento sarebbe comunque tardivo.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che contro questo secondo provvedimentoimpugnazione, ma che potrebbe essere ritenuto astrattamente ammissibile il ricorso percassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto provvedimentoincidente sulla libertà personale.2. La prospettazione del Tribunale di sorveglianza è corretta; l’appello deve essereconvertito ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ed il ricorso deveessere ritenuto ammissibile ex art. 111, comma 7, Cost.L’atipicità del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, che non è a rigorené una modifica della prescrizioni della misura di sicurezza disposta, né una nuovaapplicazione di misura di sicurezza, ma una sorta di provvedimento interpretativodell’ordinanza applicativa della misura di sicurezza rimasta non impugnata, rendeinapplicabile la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “i provvedimenti del magistrato disorveglianza di modifica o di diniego della modifica del prescrizioni inerenti il regime dellemisure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., perchédirettamente incidenti sulla libertà personale. Fattispecie in tema di libertà vigilata, in cui laCorte ha ritenuto appellabile il provvedimento di diniego della richiesta di modifica dell'orariodi rientro” (Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Adornetto, Rv. 283888 – 01; nello stesso sensoSez. 1, n. 5782 del 13/01/2010, Bifulco, Rv. 246491 – 01, con riferimento ai provvedimentidel magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggettiinternati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado diprivazione della libertà personale; conforme più di recente, con riferimento ad unprovvedimento di “trasformazione” della misura di sicurezza, Sez. 1, n. 101 del 19/11/2025,dep. 2026, Velardi, n.m.).L’inappellabilità del provvedimento rende astrattamente ammissibile l’operatività dellaprevisione dell’art. 111, comma 7, Cost. che ammette il ricorso per cassazione per violazionedi legge “contro i provvedimenti sulla libertà personale”, atteso che il ricorso a questostrumento di impugnazione è ammesso soltanto quando non sia previsto nell’ordinamentouno specifico strumento di impugnazione, come ritenuto già da Sez. U, n. 4 del 28/01/1956,Anelli, Rv. 097605 – 1, secondo cui “(…) non è ammissibile il ricorso per Cassazione aisensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché il relativo disposto è inoperante tutte le volteche, per disposizione di legge, la sentenza oppure il provvedimento giurisdizionaleconcernente la libertà personale sia altrimenti impugnabile”.3. Il ricorso allo strumento del ricorso per cassazione per violazione di legge di cuiall’art. 111, comma 7, Cost. deve ritenersi nel caso in esame non solo astrattamenteammissibile, ma anche in concreto consentito, in quanto il divieto di espatrio imposto dalmagistrato di sorveglianza è una prescrizione che rientra nella “libertà personale” nelsignificato da attribuire alla norma costituzionale.Pur se, infatti, nella giurisprudenza della Corte, la previsione dell’art. 111, comma 7,Cost. ha trovato il suo campo di applicazione privilegiato nell’impugnazione avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.277884; in senso conforme di recente Sez. 1, n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.;Sez. 1, n. 47268 del 22/11/2024, Tarantino, n.m.), questa Sezione ha già ritenuto che ilrimedio fosse applicabile anche alle richieste di modifica delle modalità di esecuzionedell'affidamento in prova al servizio sociale “nel caso in cui siano interessate prescrizioni cheincidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". Fattispecie relativa a provvedimento dirigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativaall'estero)” (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01).Il collegio ritiene che questo orientamento debba essere confermato anche conriferimento al divieto di espatrio applicato quale misura di sicurezza, sempre che lo stessonon sia in altro modo impugnabile.L’assunto che i provvedimenti, che - nelle varie forme in cui possono essere emessi -abbiano l’effetto in concreto di impedire l’espatrio, siano da ritenersi relativi alla “libertàpersonale”, è consolidato nella giurisprudenza della Corte fin dal periodo in cui era vigente ilprecedente codice di procedura (v., sul punto, Sez. U, n. 8 del 10/10/1987, Tumminelli, Rv.177102 – 01: Il rifiuto o il ritiro del passaporto, la sospensione provvisoria del rilascio o ilsequestro di esso o di altro documento destinato a far superare i valichi di frontiera, qualeche sia il nomen iuris o la Forma dell'atto, è provvedimento giurisdizionale, da motivarsi aisensi del primo comma dell'art. 111 della Costituzione, che, incidendo sulla libertà personaledell'imputato, è sindacabile ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., in relazione al commasecondo dell'art. 111 della Costituzione).L’orientamento è stato riproposto anche nel sistema successivo all’entrata in vigore delnuovo codice di procedura, in cui è stato ritenuto che “il provvedimento con il quale il giudicedell'esecuzione decida sulla richiesta di nulla osta al rilascio di passaporto o altro documentovalido per l'espatrio avanzata da soggetto nei cui confronti sia eseguibile una pronuncia dicondanna (art.3, lett. D, della L.21 novembre 1967 n.1185), è idoneo ad incidere sulla libertàpersonale ed è pertanto da ritenere suscettibile di ricorso per cassazione” (Sez. 1, n. 6225del 06/11/1997, Sansalone, Rv. 209176 - 01), ed ha trovato conferma, come detto, in unparticolare caso di affidamento in prova, nella sentenza Vecchione sopra citata.L’applicazione dei principi che si possono trarre dai precedenti giurisprudenziali citatiinduce, pertanto, a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di leggeanche al caso in esame del divieto di espatrio inflitto quale misura di sicurezza, posta la nonappellabilità dello stesso per la particolare procedura con cui è stato disposto.4. Una volta ritenuto ammissibile il ricorso, nel merito esso è fondato.Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha imposto il divieto di espatrio è,infatti, totalmente privo di motivazione, consistendo lo stesso soltanto del dispositivo.La giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che, nelle materie in cui èammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, la apparenza o laomissione totale di motivazione costituisce una violazione di legge in quanto mancataapplicazione, in particolare, della norma dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeche le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (cfr. Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione; Sez. U,n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01, in tema di misurecautelari reali; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, PG in proc. Prencipe, Rv. 287771 – 01, inmateria di impugnazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod.proc. pen.).Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza diTorinoCosì è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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