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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28056/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena inflitta, confermando la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Messina, 17/11/2017).

Considerato che l'unico motivo dedotto, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che la sentenza impugnata offre, sul punto, motivazione congrua e logica (p. 2).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha rideterminato la pena inflitta, confermando la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (Messina, 17/11/2017). Considerato che l'unico motivo dedotto, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; e che la sentenza impugnata offre, sul punto, motivazione congrua e logica (p. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 28056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris