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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11353/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di sospendere la trattazione in attesa della decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale già sottoposta con riguardo all'art. 12, comma, 1 d.lgs. n. 286 del 1999; il medesimo difensore ha inoltre chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare l'estinzione per prescrizione reato allo stesso ascritto; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato ascrittogli, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui di interesse, in parziale riforma di quella di primo grado in data 3 maggio 2016, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo a titolo di aumento per continuazione della pena già irrogata per reati separatamente giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila divenuta irrevocabile in 24 giugno 2014), in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 12, d.

Igs. n. 286 del 1998 loro contestato, con esclusione dell'aggravante prevista dal comma 3-bis lett. a); mentre manteneva ferma la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo addebito.

I fatti, come già illustrato dai Giudici di primo grado, venivano ricondotti alla disciplina della fattispecie più favorevole vigente alla data della loro commissione (dal 20 febbraio 2009 al 3 marzo 2009), ossia si riteneva applicabile il testo di cui al comma 3 dell'art. 12 precedente alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, e ciò considerando anche la sussistenza dell'aggravante allora prevista dal comma 3-bis, lett. c-bis (fatto commesso da tre o più persone).

2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione, i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, rileva che, seguendo i principi fissati dalla sentenza della Sezioni Unite n. 40982 del 2018, i fatti avrebbero dovuto qualificarsi ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998, anche considerando la condotta tenuta in concreto dal ricorrente, le risultanze istruttorie a suo carico pressoché nulle, l'assenza della prova in ordine a un profitto da lui conseguito, nonché la circostanza che le intercettazioni non vedevano mai comparire l'utenza del ricorrente, né fare riferimento allo stesso.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione.

Deduce che, una volta qualificata la condotta quale circostanza aggravante, non poteva ritenersi la relativa punibilità a titolo di colpa in presenza di elementi inconsistenti, anche tenuto conto che dal registro, la cui produzione era stata richiesta nel giudizio di appello, era riscontrabile la revoca dell'assunzione dei lavoratori stagionali (di cui agli addebiti) inoltrata presso la locale prefettura.3.3.

Il terzo ,motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, censurando il diniego della riapertura dell'istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa al fine di acquisire il predetto registro che costituiva una prova decisiva.

3.4. Il quarto motivo lamenta vizi della motivazione in ordine alla valutazione della prova, essendo state svolte al riguardo considerazioni carenti o illogiche, tenuto conto delle regole operanti in tema di apprezzamento dei dati indiziari e a fronte della mancanza di elementi a carico, come già rilevato nel primo motivo (il ricorrente non aveva avuto contatti con gli intermediari e non nutriva alcun interesse economico diverso da quello di svolgere regolarmente il suo lavoro).

3.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.6. Con motivi nuovi pervenuti il 28 settembre 2021, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3, Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio contemplato per le aggravanti di cui ai commi 3 e 3- bis del suddetto art. 12.

Con gli stessi motivi, lamentandosi violazioni di legge e vizi della motivazione, si rileva che è mancata qualsiasi indicazione nella sentenza della norma applicata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

La difesa, inoltre, ribadisce e sviluppa alcune delle doglianze mosse con i primi tre motivi dell'originario ricorso, chiedendo altresì il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

4.1. I primi due motivi presentano contenuti pressoché sovrapponibili a quelli illustrati nei primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di verifica della prova ai fini dell'affermazione della responsabilità, rilevando che sono state svolte al riguardo meri ragionamenti congetturali privi del corretto confronto con le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], sì dai essersi fatto malgoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionamento probatorio.

4.3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4.4. Con motivi nuovi pervenuti il 4 ottobre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] pone le stesse questioni di legittimità costituzionale esposte nei motivi nuovi nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ribadisce e sviluppa alcune delle doglianze mosse con i primi tre motivi del ricorso, chiedendo altresì la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 4 e 18 d.

Igs. n. 276 del 2003 e il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.5.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo che denuncia violazione di legge, invoca la rideterminazione della pena, risultando eccessiva quella inflitta a tale ricorrente in sede di parziale riforma sul punto in appello.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo che denuncia violazione di legge, si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza di elementi che ne giustificavano il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che si è proceduto a trattazione scritta.

Le parti hanno depositato le conclusioni scritte indicate in epigrafe.

Tali possono considerarsi anche quelle depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2021.

Le conclusioni del Procuratore generale sono pervenute tempestivamente il 20 settembre 2021.

Tuttavia, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in sede di conclusioni, ha rilevato di averle avute comunicate solamente in data 13 ottobre 2021.

Tale difensore in ogni caso ha dimostrato, tramite la contestuale esposizione delle proprie conclusioni scritte, di avere avuto modo di confrontarsi con il contenuto di quelle precedenti della pubblica accusa, che ha inteso esplicitamente contrastare svolgendo argomenti a favore delle tesi sostenute nel ricorso.

Sicché, alcuna nullità potrebbe, comunque, derivare da quanto sopra rappresentato dal difensore in ordine alla data di comunicazione della conclusioni del Procuratore ,generale (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412).

2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Quanto alle censure mosse con i primi due motivi, va chiarito che già la motivazione della sentenza di primo grado (a partire da pag. 19) illustrava come nella specie dovesse trovare applicazione la disciplina più favorevole contemplata dall'art. 12 d.lgs. 268 del 1998 prima della modifica di cui alla legge n. 94 del 2009.

In particolare, il fatto contestato al ricorrente, riguardante soggetti in effetti illegalmente giunti in Italia e connotato dal fine di trarne profitto, era ricondotto alla fattispecie aggravata allora prevista dal comma 3 e dal comma 3- bis, con riguardo per quest'ultimo comma alla sola ipotesi del concorso di tre o più persone.

La determinazione della pena seguiva a tale chiara impostazione.

La sentenza di appello (a partire da pag. 23), prendendo in considerazione i principi affermati dalla sentenza della Sezioni Unite n. 40982 del 21/06/2018, nel YTh frattempo emessa, puntualmente spiegava che tale pronuncia aveva riguardato le previsione del cit. art. 12 dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009 e che, nel suo percorso motivazionale, neppure era giunta a porre in discussione che l'ipotesi prevista in precedenza dal comma 3 costituisse una fattispecie autonoma di reato.

Tale questione era in ogni caso irrilevante nel caso di specie, dato che la diversa lettura nel senso della configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale non avrebbe avuto alcuna refluenza sul regime sanzionatorio applicabile, non ponendosi questioni attinenti alla comparazione rispetto ad attenuanti.

I Giudici di appello, riducendo la pena inflitta al ricorrente, coerentemente all'inquadramento intervenuto quanto alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio applicabile, hanno stabilito, quale nuova pena di partenza, il minimo edittale allora previsto dal comma 3 dell'art. 12 cit., ossia anni quattro di reclusione, apportando poi un aumento di mesi tre di reclusione, in ragione della aggravante di cui al comma 3-bis già ritenuta in primo grado.

Tutti' i rilievi mossi nei primi due motivi del ricorso, così come nei motivi aggiunti con riguardo agli stessi temi e alla questione di costituzionalità ivi prospettata, non si misurano e anzi si pongono in aperto contrasto con il percorso di cui sopra.

Infatti, richiamano principi e considerazioni riguardanti la formulazione della fattispecie in epoca successiva alla modifica di cui alla legge 94 del 2009.

Si riferiscono così al più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto con tale legge, mentre nella specie è stato correttamente applicato quello precedente più favorevole, con la determinazione di una pena base pari al minimo edittale.

Le censure al riguardo evocano, inoltre, questioni circa la natura, autonoma o circostanziata, della fattispecie senza che sia data comprenderne la rilevanza.

Ignorano, per altro verso, la contestazione e il riconoscimento già in primo grado dell'arrivo illegale degli stranieri interessati dalla condotta del ricorrente, nonché dell'aggravante prevista dal comma 3-bis lett. c)-bis (fatto commesso da tre o più persone) nella formulazione previgente.

Trattasi, pertanto, di rilievi tutti manifestamente infondati.

Negli stessi motivi, inoltre, ci si sofferma sulla verifica probatoria della condotta contestata e ritenuta, svolgendo rilievi in ordine alla partecipazione al fatto del ricorrente e al requisito dell'avere agito al fine di trarne profitto, che si sostanziano in assertivi apprezzamenti privi di un reale confronto con le spiegazioni in senso contrario ribadite nella sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), secondo un ragionevole percorso motivazionale fondato su precise risultanze.

Pertanto, anche in tal caso le censure non possiedono alcuna attitudine a rappresentare i vizi che possono essere fatti valere nel giudizio di legittimità.

3.2. Le doglianze mosse con il terzo motivo risultano parimenti inammissibili, poiché attribuiscono rilevanza probatoria al registro che citano, parcellizzando e reinterpretando il complessivo apprezzamento di merito delle risultanze, che dà contezza della completezza del quadro di elementi acquisiti e al contempo precisamente illustra come detto registro neppure fosse stato prodotto e siano risultate esaustive le risultanze documentali in atti, relative ai contratti di soggiorno per il lavoro sottoscritti in data 20 febbraio 2009, ai quali faceva seguito l'ingresso in Italia previa richiesta del permesso di soggiorno.

3.3. Il quarto motivo enuncia principi in ordine alla valutazione della prova indiziaria senza poter minimamente dimostrare la loro violazione, poiché, oltre a richiamare alcuni degli stessi inammissibili rilievi in precedenza espressi, si confronta solamente con certe considerazioni logico deduttive svolte nella sentenza impugnata (pag. 16), trascurando del tutto sia quanto immediatamente dopo si spiega circa le precise e convergenti risultanze che le asseverano, sia i successivi passi motivazionali tutti nello stesso senso (pagg. 22 e 23).

Pertanto, si tratta di rilievi con evidenza aspecifici, puramente rivalutativi e comunque manifestamente infondati.

3.4. Il quinto motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, censurando il diniego delle attenuanti generiche, non fa altro che opporsi genericamente al corretto e motivato esercizio del potere discrezionale di merito in materia come illustrato nella sentenza impugnata (pag. 26), che non solo fa riferimento al dato oggettivo della gravità della co- ndotta, ma mostra poi di apprezzare anche la diversità delle posizioni dei singoli imputati e di ritenerle però idonee solo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, fissato così per il ricorrente nel minimo per la pena base, con un successivo aumento alquanto contenuto.

3.5. I motivi nuovi risultano, comunque, inammissibili in ragione della estensione dell'inammissibilità del ricorso (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.).

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. I primi due motivi di tale ricorso, i cui argomenti vengono ripresi nei motivi nuovi, risultano inammissibili per le ragioni già esposte esaminando i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi anche in tal caso rilevare che la pena in appello è stata rideterminata attraverso chiari riferimenti alla disciplina correttamente applicabile che però sono stati del tutto ignorati dalla difesa.

I rilievi di merito che vengono inseriti in tale motivi, sui temi della partecipazione al fatto e del requisito dell'avere agito al fine di trarne profitto, si sostanziano in assertivi apprezzamenti privi di un reale confronto con le spiegazioni in senso contrario ribadite nella sentenza impugnata (pagg. 16 e 17), secondo un ragionevole percorso motivazionale fondato su precise risultanze.

Sicché, anche sotto tale profilo le censure si rivelano inammissibili.4.2.

Nel terzo motivo si continuano a svolgere mere valutazioni citandosi solo alcuni passi della motivazione e frasi che avrebbe reso il teste [OSCURATO:PERSONA], per reinterpretare parte delle spiegazioni di merito relative alle dichiarazioni di detto teste e isolarle impropriamente dall'intero contesto motivazionale, che assume un ragionato e chiaro significato a confutazione delle contrarie tesi difensive.

Si tratta, dunque, di censure che non hanno alcuna attitudine a dimostrare in sede di legittimità la violazione dei principi in materia di prova che citano.

4.3. Il quarto motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, censurando il diniego delle attenuanti generiche, non fa altro che opporsi genericamente al corretto e motivato esercizio del potere discrezionale di merito in materia come illustrato nella sentenza impugnata (pag. 26), che non solo fa riferimento al dato oggettivo della gravità della condotta, ma mostra poi di apprezzare anche la diversità delle posizioni dei singoli imputati e di ritenerle però idonee solo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, fissato così per il ricorrente nel minimo per la pena base, con un successivo aumento alquanto contenuto.

4.4. I restanti rilievi di cui ai motivi nuovi, che pongono ancora questioni circa la qualificazione del fatto e l'intervento della prescrizione, senza misurarsi con la ricostruzione motivazionale della fattispecie e della determinazione del trattamento sanzionatorio, sono comunque inammissibili in forza dell'estensione dell'inammissibilità del ricorso (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.).

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura esclusivamente l'entità dell'aumento di pena stabilito per la continuazione riconosciuta in appello, sulla base di generici rilievi che si limitano a menzionare il fatto in sé irrilevante della carcerazione già subita dal ricorrente, a fronte di un aumento fissato in mesi dieci di reclusione con riguardo a condotte di cui l'intero percorso motivazionale rappresenta le connotazioni di gravità.

Le doglianze mosse, pertanto, risultano manifestamente infondate.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il diniego, tuttavia, risulta adeguatamente giustificato nella sentenza impugnata attraverso il riferimento alla gravità dei fatti in cui è rimasto coinvolto P il ricorrente.

Essa rimane descritta nelle restanti parti della motivazione di appello e già specificatamente in quella di primo grado (pag. 22), ivi sottolineandosi fra l'altro che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] riguardava quattro cittadini pakistani.

I rilievi proposti in sede di appello sul punto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre coimputati, con unico atto, opponevano indistintamente per tutti gli appellanti la mera menzione di una serie di eterogenei elementi, sì da risultare connotati da evidenti profili di aspecificità con riguardo ai rilievi in fatto mossi alla decisione di primo grado sul punto.

Da ciò l'inammissibilità della devoluzione del tema al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione in appello in proposito che si salda con quella di primo grado, nel fornire adeguata spiegazione dell'esercizio delle prerogative di merito.

Per tali ragioni anche tale ricorso risulta inammissibile.

7. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di sospendere la trattazione in attesa della decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale già sottoposta con riguardo all'art. 12, comma, 1 d.lgs. n. 286 del 1999; il medesimo difensore ha inoltre chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare l'estinzione per prescrizione reato allo stesso ascritto; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato ascrittogli, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui di interesse, in parziale riforma di quella di primo grado in data 3 maggio 2016, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo a titolo di aumento per continuazione della pena già irrogata per reati separatamente giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di L'Aquila divenuta irrevocabile in 24 giugno 2014), in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 12, d. Igs. n. 286 del 1998 loro contestato, con esclusione dell'aggravante prevista dal comma 3-bis lett. a); mentre manteneva ferma la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo addebito. I fatti, come già illustrato dai Giudici di primo grado, venivano ricondotti alla disciplina della fattispecie più favorevole vigente alla data della loro commissione (dal 20 febbraio 2009 al 3 marzo 2009), ossia si riteneva applicabile il testo di cui al comma 3 dell'art. 12 precedente alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, e ciò considerando anche la sussistenza dell'aggravante allora prevista dal comma 3-bis, lett. c-bis (fatto commesso da tre o più persone). 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione, i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1. Il primo motivo, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, rileva che, seguendo i principi fissati dalla sentenza della Sezioni Unite n. 40982 del 2018, i fatti avrebbero dovuto qualificarsi ai sensi dell'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998, anche considerando la condotta tenuta in concreto dal ricorrente, le risultanze istruttorie a suo carico pressoché nulle, l'assenza della prova in ordine a un profitto da lui conseguito, nonché la circostanza che le intercettazioni non vedevano mai comparire l'utenza del ricorrente, né fare riferimento allo stesso. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che, una volta qualificata la condotta quale circostanza aggravante, non poteva ritenersi la relativa punibilità a titolo di colpa in presenza di elementi inconsistenti, anche tenuto conto che dal registro, la cui produzione era stata richiesta nel giudizio di appello, era riscontrabile la revoca dell'assunzione dei lavoratori stagionali (di cui agli addebiti) inoltrata presso la locale prefettura.3.3. Il terzo ,motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, censurando il diniego della riapertura dell'istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa al fine di acquisire il predetto registro che costituiva una prova decisiva. 3.4. Il quarto motivo lamenta vizi della motivazione in ordine alla valutazione della prova, essendo state svolte al riguardo considerazioni carenti o illogiche, tenuto conto delle regole operanti in tema di apprezzamento dei dati indiziari e a fronte della mancanza di elementi a carico, come già rilevato nel primo motivo (il ricorrente non aveva avuto contatti con gli intermediari e non nutriva alcun interesse economico diverso da quello di svolgere regolarmente il suo lavoro). 3.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.6. Con motivi nuovi pervenuti il 28 settembre 2021, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3, Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio contemplato per le aggravanti di cui ai commi 3 e 3- bis del suddetto art. 12. Con gli stessi motivi, lamentandosi violazioni di legge e vizi della motivazione, si rileva che è mancata qualsiasi indicazione nella sentenza della norma applicata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa, inoltre, ribadisce e sviluppa alcune delle doglianze mosse con i primi tre motivi dell'originario ricorso, chiedendo altresì il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. 4.1. I primi due motivi presentano contenuti pressoché sovrapponibili a quelli illustrati nei primi due motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione in punto di verifica della prova ai fini dell'affermazione della responsabilità, rilevando che sono state svolte al riguardo meri ragionamenti congetturali privi del corretto confronto con le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], sì dai essersi fatto malgoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ragionamento probatorio. 4.3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con motivi nuovi pervenuti il 4 ottobre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] pone le stesse questioni di legittimità costituzionale esposte nei motivi nuovi nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ribadisce e sviluppa alcune delle doglianze mosse con i primi tre motivi del ricorso, chiedendo altresì la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 4 e 18 d. Igs. n. 276 del 2003 e il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo che denuncia violazione di legge, invoca la rideterminazione della pena, risultando eccessiva quella inflitta a tale ricorrente in sede di parziale riforma sul punto in appello. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo che denuncia violazione di legge, si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza di elementi che ne giustificavano il riconoscimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che si è proceduto a trattazione scritta. Le parti hanno depositato le conclusioni scritte indicate in epigrafe. Tali possono considerarsi anche quelle depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2021. Le conclusioni del Procuratore generale sono pervenute tempestivamente il 20 settembre 2021. Tuttavia, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in sede di conclusioni, ha rilevato di averle avute comunicate solamente in data 13 ottobre 2021. Tale difensore in ogni caso ha dimostrato, tramite la contestuale esposizione delle proprie conclusioni scritte, di avere avuto modo di confrontarsi con il contenuto di quelle precedenti della pubblica accusa, che ha inteso esplicitamente contrastare svolgendo argomenti a favore delle tesi sostenute nel ricorso. Sicché, alcuna nullità potrebbe, comunque, derivare da quanto sopra rappresentato dal difensore in ordine alla data di comunicazione della conclusioni del Procuratore ,generale (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412). 2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1 Quanto alle censure mosse con i primi due motivi, va chiarito che già la motivazione della sentenza di primo grado (a partire da pag. 19) illustrava come nella specie dovesse trovare applicazione la disciplina più favorevole contemplata dall'art. 12 d.lgs. 268 del 1998 prima della modifica di cui alla legge n. 94 del 2009. In particolare, il fatto contestato al ricorrente, riguardante soggetti in effetti illegalmente giunti in Italia e connotato dal fine di trarne profitto, era ricondotto alla fattispecie aggravata allora prevista dal comma 3 e dal comma 3- bis, con riguardo per quest'ultimo comma alla sola ipotesi del concorso di tre o più persone. La determinazione della pena seguiva a tale chiara impostazione. La sentenza di appello (a partire da pag. 23), prendendo in considerazione i principi affermati dalla sentenza della Sezioni Unite n. 40982 del 21/06/2018, nel YTh frattempo emessa, puntualmente spiegava che tale pronuncia aveva riguardato le previsione del cit. art. 12 dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009 e che, nel suo percorso motivazionale, neppure era giunta a porre in discussione che l'ipotesi prevista in precedenza dal comma 3 costituisse una fattispecie autonoma di reato. Tale questione era in ogni caso irrilevante nel caso di specie, dato che la diversa lettura nel senso della configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale non avrebbe avuto alcuna refluenza sul regime sanzionatorio applicabile, non ponendosi questioni attinenti alla comparazione rispetto ad attenuanti. I Giudici di appello, riducendo la pena inflitta al ricorrente, coerentemente all'inquadramento intervenuto quanto alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio applicabile, hanno stabilito, quale nuova pena di partenza, il minimo edittale allora previsto dal comma 3 dell'art. 12 cit., ossia anni quattro di reclusione, apportando poi un aumento di mesi tre di reclusione, in ragione della aggravante di cui al comma 3-bis già ritenuta in primo grado. Tutti' i rilievi mossi nei primi due motivi del ricorso, così come nei motivi aggiunti con riguardo agli stessi temi e alla questione di costituzionalità ivi prospettata, non si misurano e anzi si pongono in aperto contrasto con il percorso di cui sopra. Infatti, richiamano principi e considerazioni riguardanti la formulazione della fattispecie in epoca successiva alla modifica di cui alla legge 94 del 2009. Si riferiscono così al più rigoroso trattamento sanzionatorio introdotto con tale legge, mentre nella specie è stato correttamente applicato quello precedente più favorevole, con la determinazione di una pena base pari al minimo edittale. Le censure al riguardo evocano, inoltre, questioni circa la natura, autonoma o circostanziata, della fattispecie senza che sia data comprenderne la rilevanza. Ignorano, per altro verso, la contestazione e il riconoscimento già in primo grado dell'arrivo illegale degli stranieri interessati dalla condotta del ricorrente, nonché dell'aggravante prevista dal comma 3-bis lett. c)-bis (fatto commesso da tre o più persone) nella formulazione previgente. Trattasi, pertanto, di rilievi tutti manifestamente infondati. Negli stessi motivi, inoltre, ci si sofferma sulla verifica probatoria della condotta contestata e ritenuta, svolgendo rilievi in ordine alla partecipazione al fatto del ricorrente e al requisito dell'avere agito al fine di trarne profitto, che si sostanziano in assertivi apprezzamenti privi di un reale confronto con le spiegazioni in senso contrario ribadite nella sentenza impugnata (pagg. 22 e 23), secondo un ragionevole percorso motivazionale fondato su precise risultanze. Pertanto, anche in tal caso le censure non possiedono alcuna attitudine a rappresentare i vizi che possono essere fatti valere nel giudizio di legittimità. 3.2. Le doglianze mosse con il terzo motivo risultano parimenti inammissibili, poiché attribuiscono rilevanza probatoria al registro che citano, parcellizzando e reinterpretando il complessivo apprezzamento di merito delle risultanze, che dà contezza della completezza del quadro di elementi acquisiti e al contempo precisamente illustra come detto registro neppure fosse stato prodotto e siano risultate esaustive le risultanze documentali in atti, relative ai contratti di soggiorno per il lavoro sottoscritti in data 20 febbraio 2009, ai quali faceva seguito l'ingresso in Italia previa richiesta del permesso di soggiorno. 3.3. Il quarto motivo enuncia principi in ordine alla valutazione della prova indiziaria senza poter minimamente dimostrare la loro violazione, poiché, oltre a richiamare alcuni degli stessi inammissibili rilievi in precedenza espressi, si confronta solamente con certe considerazioni logico deduttive svolte nella sentenza impugnata (pag. 16), trascurando del tutto sia quanto immediatamente dopo si spiega circa le precise e convergenti risultanze che le asseverano, sia i successivi passi motivazionali tutti nello stesso senso (pagg. 22 e 23). Pertanto, si tratta di rilievi con evidenza aspecifici, puramente rivalutativi e comunque manifestamente infondati. 3.4. Il quinto motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, censurando il diniego delle attenuanti generiche, non fa altro che opporsi genericamente al corretto e motivato esercizio del potere discrezionale di merito in materia come illustrato nella sentenza impugnata (pag. 26), che non solo fa riferimento al dato oggettivo della gravità della co- ndotta, ma mostra poi di apprezzare anche la diversità delle posizioni dei singoli imputati e di ritenerle però idonee solo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, fissato così per il ricorrente nel minimo per la pena base, con un successivo aumento alquanto contenuto. 3.5. I motivi nuovi risultano, comunque, inammissibili in ragione della estensione dell'inammissibilità del ricorso (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.). 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. I primi due motivi di tale ricorso, i cui argomenti vengono ripresi nei motivi nuovi, risultano inammissibili per le ragioni già esposte esaminando i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi anche in tal caso rilevare che la pena in appello è stata rideterminata attraverso chiari riferimenti alla disciplina correttamente applicabile che però sono stati del tutto ignorati dalla difesa. I rilievi di merito che vengono inseriti in tale motivi, sui temi della partecipazione al fatto e del requisito dell'avere agito al fine di trarne profitto, si sostanziano in assertivi apprezzamenti privi di un reale confronto con le spiegazioni in senso contrario ribadite nella sentenza impugnata (pagg. 16 e 17), secondo un ragionevole percorso motivazionale fondato su precise risultanze. Sicché, anche sotto tale profilo le censure si rivelano inammissibili.4.2. Nel terzo motivo si continuano a svolgere mere valutazioni citandosi solo alcuni passi della motivazione e frasi che avrebbe reso il teste [OSCURATO:PERSONA], per reinterpretare parte delle spiegazioni di merito relative alle dichiarazioni di detto teste e isolarle impropriamente dall'intero contesto motivazionale, che assume un ragionato e chiaro significato a confutazione delle contrarie tesi difensive. Si tratta, dunque, di censure che non hanno alcuna attitudine a dimostrare in sede di legittimità la violazione dei principi in materia di prova che citano. 4.3. Il quarto motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, censurando il diniego delle attenuanti generiche, non fa altro che opporsi genericamente al corretto e motivato esercizio del potere discrezionale di merito in materia come illustrato nella sentenza impugnata (pag. 26), che non solo fa riferimento al dato oggettivo della gravità della condotta, ma mostra poi di apprezzare anche la diversità delle posizioni dei singoli imputati e di ritenerle però idonee solo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, fissato così per il ricorrente nel minimo per la pena base, con un successivo aumento alquanto contenuto. 4.4. I restanti rilievi di cui ai motivi nuovi, che pongono ancora questioni circa la qualificazione del fatto e l'intervento della prescrizione, senza misurarsi con la ricostruzione motivazionale della fattispecie e della determinazione del trattamento sanzionatorio, sono comunque inammissibili in forza dell'estensione dell'inammissibilità del ricorso (art. 586, comma 4, cod. proc. pen.). 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura esclusivamente l'entità dell'aumento di pena stabilito per la continuazione riconosciuta in appello, sulla base di generici rilievi che si limitano a menzionare il fatto in sé irrilevante della carcerazione già subita dal ricorrente, a fronte di un aumento fissato in mesi dieci di reclusione con riguardo a condotte di cui l'intero percorso motivazionale rappresenta le connotazioni di gravità. Le doglianze mosse, pertanto, risultano manifestamente infondate. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] censura esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il diniego, tuttavia, risulta adeguatamente giustificato nella sentenza impugnata attraverso il riferimento alla gravità dei fatti in cui è rimasto coinvolto P il ricorrente. Essa rimane descritta nelle restanti parti della motivazione di appello e già specificatamente in quella di primo grado (pag. 22), ivi sottolineandosi fra l'altro che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] riguardava quattro cittadini pakistani. I rilievi proposti in sede di appello sul punto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre coimputati, con unico atto, opponevano indistintamente per tutti gli appellanti la mera menzione di una serie di eterogenei elementi, sì da risultare connotati da evidenti profili di aspecificità con riguardo ai rilievi in fatto mossi alla decisione di primo grado sul punto. Da ciò l'inammissibilità della devoluzione del tema al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione in appello in proposito che si salda con quella di primo grado, nel fornire adeguata spiegazione dell'esercizio delle prerogative di merito. Per tali ragioni anche tale ricorso risulta inammissibile. 7. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ri
Sentenza Cassazione n. 11353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris