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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04038/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18903-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 437/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione erogata ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Rubini , a titolo di contributo di solidarietà nei quinquenni 2009-2013 e 2014-2018, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti; la Corte territoriale ha inteso dar seguito all'orientamento, oramai consolidato, di questa Corte la quale ritiene che l'imposizione del predetto contributo esuli dai poteri impositivi della Cassa poiché lo stesso, lungi dal configurare un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - di competenza dell'ente - costituisce un prelievo la cui introduzione spetta in via esclusiva al legislatore; Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinquemotivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], ha opposto controricorso; anche [OSCURATO:PERSONA] ini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATOCHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia "Violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delib.

CNPADC 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 763, (Legge Finanziaria per il 2007); violazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, (Legge di stabilità 2014); violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, convertito in L. n. 214 del 2011 (c.d.

"Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3 Cost.; violazione art. 23 Cost.; violazione dell'art. 38 Cost." per avere, la Corte di Appello, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente, approvato con D.M. 14 luglio 2014 nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati, risultando detta imposizione al di fuori dei limiti della autonomia normativa concessa dal legislatore agli Enti previdenziali privatizzati; Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la "Violazione L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, (Legge di Stabilità 2014).

Violazione L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; violazione L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria per il 2007); violazione D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delib.

CNPADC 28 ottobre 2008" per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall'interpretazione autentica operata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, in riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce in sostanza che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; con il terzo motivo di ricorso, riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 299 c.p.c. – art. 360, n. 4 c.p.c. –con necessita’ di separare il giudizio e di rinnovare l’attivita’ processuale in grado di appello nei confronti degli eredi , posto che, intervenuta la morte del Cabrini tra la notifica dell’appello ed il termine di costituzione della parte, la sentenza aveva dato atto che il ricorso in appello era stato ritualmente notificato anche al Cabrini, in tal modo non consentendo l’interruzione del processo e la partecipazione degli eredi; Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -5- con ulteriore motivo, deducendo l’omesso esame del relativomot ivo d’appello, si denuncia violazione di legge relativamente alla disciplina della prescrizione del credito oggetto di giudizio; il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., la violazione dell’art. 129, r.d.l n. 1827/1935 ed art. 47-bis, d.p.r. n. 639/1970, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., risultando evidente la violazione del dettato di cui all’art. 2948, n. 4), Cod.

Civ., in riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3), Cod.

Proc. Civ.,atteso che tale norma include nel proprio ambito di applicazione ciascun pagamento che deve essere effettuato periodicamente.

Tra tali pagamenti debbono essere ricomprese anche le somme non liquide né esigibili, come peraltro dimostrato, ad esempio, dal fatto cheil termine di prescrizione quinquennale si applica, pacificamente, anche alle somme dovute a titolo retributivo,anche quando esse sono contestate nel quantum (e, quindi, non possono certo definirsiliquide ed esigibili); i primi due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diario luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -6- al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); il terzo motivo, rilevato il difetto di legittimazione della vedova di [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, posto che (Cass. n. 20834 del 30/06/2022) in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.

In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale; è, quindi, evidente che nel caso dispecie la parte che avrebbe potuto dolersi ( qualora, ipotesi qui non ricorrente, fosse rimasta soccombente) è la parte in favore della quale l’istituto della interruzione opera e che ha subito la causa che tale interruzione determina e non altri; quanto,infine ai motivi che attengono alla individuazione del termine di prescrizione, gli stessi sono infondati; la relativa questione è stata oggetto di diverse pronunce (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -7- a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversiaora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c."; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2).

Ciò per la decisiva considerazione che "la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata"; il ricorso va, dunque, rigettato; Ric. 2021 n. 18903 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -8- le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, relativo ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], e rigetta gli altri .

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] .

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18903-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 437/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione erogata ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Rubini , a titolo di contributo di solidarietà nei quinquenni 2009-2013 e 2014-2018, condannandola alla restituzione degli importi trattenuti; la Corte territoriale ha inteso dar seguito all'orientamento, oramai consolidato, di questa Corte la quale ritiene che l'imposizione del predetto contributo esuli dai poteri impositivi della Cassa poiché lo stesso, lungi dal configurare un criterio di determinazione del trattamento pensionistico - di competenza dell'ente - costituisce un prelievo la cui introduzione spetta in via esclusiva al legislatore; Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinquemotivi, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], ha opposto controricorso; anche [OSCURATO:PERSONA] ini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]; e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATOCHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia "Violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delib. CNPADC 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 763, (Legge Finanziaria per il 2007); violazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, (Legge di stabilità 2014); violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, convertito in L. n. 214 del 2011 (c.d. "Decreto Salva Italia"); violazione dell'art. 3 Cost.; violazione art. 23 Cost.; violazione dell'art. 38 Cost." per avere, la Corte di Appello, dichiarato l'illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell'Ente, approvato con D.M. 14 luglio 2014 nella parte in cui ha introdotto il contributo di solidarietà a carico dei pensionati, risultando detta imposizione al di fuori dei limiti della autonomia normativa concessa dal legislatore agli Enti previdenziali privatizzati; Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la "Violazione L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, (Legge di Stabilità 2014). Violazione L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; violazione L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria per il 2007); violazione D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del "Regolamento di disciplina del regime previdenziale" della CNPADC e con la Delib. CNPADC 28 ottobre 2008" per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuti agli Enti previdenziali privatizzati, così come chiarito dall'interpretazione autentica operata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, in riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce in sostanza che a seguito del citato intervento normativo, gli Enti previdenziali privatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; con il terzo motivo di ricorso, riferito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 299 c.p.c. – art. 360, n. 4 c.p.c. –con necessita’ di separare il giudizio e di rinnovare l’attivita’ processuale in grado di appello nei confronti degli eredi , posto che, intervenuta la morte del Cabrini tra la notifica dell’appello ed il termine di costituzione della parte, la sentenza aveva dato atto che il ricorso in appello era stato ritualmente notificato anche al Cabrini, in tal modo non consentendo l’interruzione del processo e la partecipazione degli eredi; Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- con ulteriore motivo, deducendo l’omesso esame del relativomot ivo d’appello, si denuncia violazione di legge relativamente alla disciplina della prescrizione del credito oggetto di giudizio; il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., la violazione dell’art. 129, r.d.l n. 1827/1935 ed art. 47-bis, d.p.r. n. 639/1970, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., risultando evidente la violazione del dettato di cui all’art. 2948, n. 4), Cod. Civ., in riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3), Cod. Proc. Civ.,atteso che tale norma include nel proprio ambito di applicazione ciascun pagamento che deve essere effettuato periodicamente. Tra tali pagamenti debbono essere ricomprese anche le somme non liquide né esigibili, come peraltro dimostrato, ad esempio, dal fatto cheil termine di prescrizione quinquennale si applica, pacificamente, anche alle somme dovute a titolo retributivo,anche quando esse sono contestate nel quantum (e, quindi, non possono certo definirsiliquide ed esigibili); i primi due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diario luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -6- al legislatore (così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); il terzo motivo, rilevato il difetto di legittimazione della vedova di [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, posto che (Cass. n. 20834 del 30/06/2022) in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale; è, quindi, evidente che nel caso dispecie la parte che avrebbe potuto dolersi ( qualora, ipotesi qui non ricorrente, fosse rimasta soccombente) è la parte in favore della quale l’istituto della interruzione opera e che ha subito la causa che tale interruzione determina e non altri; quanto,infine ai motivi che attengono alla individuazione del termine di prescrizione, gli stessi sono infondati; la relativa questione è stata oggetto di diverse pronunce (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -7- a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversiaora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c."; ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che "la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata"; il ricorso va, dunque, rigettato; Ric. 2021 n. 18903 sez. ML -ud. 22-12-2022 -8- le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, relativo ad [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], e rigetta gli altri . Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 04038/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris