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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35740/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 6 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.283, per aver detenuto per la vendita all'interno di un pozzetto congelatore prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025 I consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 6 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.283, per aver detenuto per la vendita all'interno di un pozzetto congelatore prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 I consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35740/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris