CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nella misura di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.9 ottobre 1990, n.309, qualificato nell'ipotesi prevista dal sesto comma. L'unico motivo proposto attiene alla concreta dosimetria della pena, atteso che il giudice del rinvio, sarebbe partito da una pena base superiore a quella minima ed entrando quindi in contraddizione con quanto stabilito dalla sentenza rescindente emessa dalla Terza Sezione di questa Corte. Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, sulla base della lettura della motivazione della sentenza di annullamento, si evince come questa Corte abbia fondato la propria decisione sul fatto che il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale rientrava nella cornice edittale propria dei promotori dell'associazione e non di quella propria dei singoli partecipi, chiedendo quindi una nuova determinazione della pena inflitta previa esclusione del ruolo apicale dell'imputato (in quanto già negato dal giudice di primo grado con punto non fatto oggetto di gravame). Ne consegue la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale che ha irrogato una pena inferiore rispetto a quella dell'originaria sentenza di appello (non incorrendo quindi nella violazione del divieto di reformatio in peius) e compresa nella cornice edittale applicabile per i partecipi all'associazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 I