CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -Intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. 4 n. 1066/2020, depositata il 9.6.2020, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Rossano [OSCURATO:PERSONA] –spese per incrementi patrimoniali - Motivazione apparente – violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova. Calabro, previo invio di questionario ed acquisizione della documentazione, rideterminava sinteticamente il reddito a fini Irpef per l’anno di imposta 2003, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 600/73, tenuto conto degli acquisti di beni immobili avvenuti negli anni 2004 e 2005, non giustificati dai redditi dichiarati. 2. La C.T.P. di Catanzaro accoglieva il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse fornito adeguata prova contraria, atta a superare la presunzione derivante dal redditometro. 3.La C.T.R. rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’Agenzia avesse resistito solo con riguardo alla prova fornita in relazione all’acquisto del fabbricato del comune di Bari, risolvendosi la censura in una mera asserzione, mentre alcuna doglianza era stata espressa in relazione alla donazione celata dietro l’acquisto dell’altro immobile. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di motivazione apparente, assumendo che la C.T.R. non aveva svolto alcuna argomentazione per spiegare il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto ritenere idonea la prova offerta dalla contribuente. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.2. La motivazione della pronuncia impugnata, seppur succinta, soddisfa il minimo costituzionale, avendo la C.T.R. ritenuto che fosse l’Agenzia delle Entrate a dover spiegare per quale motivo l’attestazione bancaria prodotta dalla contribuente con riferimento al fabbricato ubicato in Bari non fosse probante, nonostante provenisse da un terzo della cui affidabilità non si aveva motivo di dubitare e che nessuna censura era stata invece sollevata in merito alla statuizione della C.T.P. secondo cui dietro l’acquisto dell’altro immobile si celasse una donazione. 2.Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta «violazione o la falsa applicazione dell'art. 38, quinto e sesto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Assume al riguardo che il giudice a quo, nel respingere il proposto gravame, non avrebbe tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in punto di onere della prova contraria gravante sul contribuente, in presenza della presunzione scaturente dall’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, secondo cui, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. La norma, nella parte in cui richiede che il contribuente dimostri che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito in tutto in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, specifica che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto, quanto all’immobile acquistato nel 2004 a Bari, che la contribuente avesse dimostrato di aver avuto disponibilità liquide per risparmi propri e apporti in denaro provenienti dal nucleo familiare, senza considerare che la prova contraria non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa, dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità e la spesa per incrementi patrimoniali e quindi anche la durata del possesso ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma, dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale, ragione per cui l’attestazione della Banca non poteva ritenersi esaustiva. Secondo l’Agenzia delle Entrate il giudice del gravame avrebbe anche errato nel ritenere che non erano state sollevate censure in merito all’acquisto del fabbricato ubicato a Fasano (BR) nell’anno 2005, avendo invece l’Agenzia riproposto tutte le contestazioni contenute nell’avviso di accertamento ed anche spiegato, a pagina 2, che “Riguardo all’investimento effettuato nell’anno 2005, la parte nulla ha prodotto per giustificare l’investimento, in quanto ha dichiarato di avere avuto difficoltà a reperire la relativa documentazione”. A fronte delle mere affermazioni della contribuente circa l’esistenza di una donazione simulata nulla era stato documentato al riguardo. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2.Come già ritenuto da questa Corte in altro giudizio tra le stesse parti ( Cass. n. n. 14321/2021), secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso da Cass. 20/03/2009, n. 6813, e da diverse pronunce ad essa conformi ( cfr., ex multis, Cass., 26/11/2014, n. 25104; Cass., 16/07/2015, n. 14885; Cass., 10/11/2015, n. 22944), il contribuente è onerato anche della prova che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati è stata sostenuta proprio con quei redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) dei quali ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito. Peraltro, si rinviene anche un precedente di legittimità non totalmente in linea con tale orientamento, poiché afferma che la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigente ratione temporis, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., 19/03/2014, n. 6396). Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale successiva ha ricomposto la distanza tra le due interpretazioni della norma in ordine al contenuto dell'onere della prova liberatoria gravante sul contribuente, chiarendo che, pur non prevedendosi esplicitamente la dimostrazione che gli ulteriori redditi in questione siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto infatti lo specifico riferimento dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., 20/01/2017,n. 1510. Nello stesso senso già Cass., 18/04/2014, n. 8995, richiamata da Cass., 26/11/2014, n. 25104 e Cass., 16/07/ 2015, n. 14885; oltre alle successive Cass., 23/03/2018, n. 7389; Cass., 10/07/2018, n. 18097). Tale orientamento è stato poi confermato da plurime successive pronunce di questa Corte ( tra le tante, Cass. n. 16098/2024, Cass. n. 25569/2025). 2.3. Con riferimento all’acquisto dell’immobile avvenuto nell’anno 2004, la C.T.R., considerato quanto statuito nella sentenza di primo grado (la cui motivazione è stata riportata a pagina 6 del ricorso per cassazione), si è concentrata sull’attendibilità dell’attestazione rilasciata dall’istituto bancario Unicredit circa l’accredito di somme da parte delle figlie sul conto corrente della contribuente qualche giorno prima dell’acquisto, senza però verificare, in ossequio ai principi sopra illustrati, se tali somme fossero poi state prelevate o comunque utilizzate in collegamento temporale con l’atto di compravendita ossia senza verificare la durata del possesso. 2.4. Relativamente all’acquisto dell’immobile intervenuto nell’anno 2005, la C.T.R. non si è avveduta dell’esistenza del motivo di gravame e non ha pertanto provveduto ad esaminare i documenti - di cui fa generico cenno la sentenza di primo grado (riprodotta a pagina 6 del ricorso per cassazione)-, che erano stati prodotti dalla contribuente ed indi a valutare l’idoneità degli stessi a dimostrare l’esistenza di una simulazione della compravendita. 3.La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi illustrati al punto 2.2. della presente ordinanza e deve pertanto essere cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Calabria, sez. di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di appello formulati dall’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei principi sopra illustrati, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Calabria, sez. di Catanzaro, in diversa composizione, per u