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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 32094/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 17899-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 131/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della CALABRIA, depositata il 12/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado indicata in epigrafe aveva accolto l'appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 656/2020, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, in rettifica del valore di terreni dichiarato nell’atto di divisione per atto notarile del 5/1/2015, rep. n. 120565.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso di esaminare la consulenza tecnica d'ufficio dalla medesima disposta, che aveva determinato ai fini fiscali il valore dei beni,oggetto dell’atto notarile, in misura inferiore a quello accertato dall’Ufficio.

1.2. La censura è fondata.

1.3. Dall’esame degli atti di causa, ritualmente riprodotti ed allegati dai ricorrenti, emerge che effettivamente, nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel confermare l’atto impositivo impugnato, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica d’ufficiodisposta ed espletata in sede di appello (ritualmente allegata al ricorso), che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa, e le cui conclusioni sono state richiamate a p. 5 del ricorso laddove il consulente risulta aver stimato, alla data di stipula dell’atto di divisione, il complessivo valore venale dei terreni oggetto di causa in misura pari ad Euro 546.307,93, notevolmente inferiore al valore indicato dall’Ufficio, pari ad Euro 2.770.744,00, sulla scorta dei seguenti rilievi:« il notevole divario di valori scaturito dell’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate rispetto a quanto determinato dalla CTU scaturisce dal fatto che l’Agenzia ha valutato un parte dei terreni accertati come edificabili attribuendone valori unitari di aree fabbricabili, parte di terreni che sarebbero dovuti rientrare, invece, nella stima dei terreni agricoli eseguita dall’Agenzia delle Entrate applicando i valori VAM.

Infatti, per come già detto, i sopradetti terreni considerati dall’Agenzia delle Entrate come edificabili, alla data di stipula dell’atto di divisione, erano stati declassati a zona E (natura agricola) per effetto delle misure di salvaguardia ai sensi della Legge Regionale del 16.04.2002 n° 19 e succ. mod. e int.

Le misure di salvaguardia, infatti, in vigore dal 19.06.2011, sono state introdotte dall’art. 65 della citata L.R. che, al comma 2.b, estendeva la destinazione agricola a tutte le “Zone C” al di fuori dei centri abitati e a quelle per le quali non risultavano presentate richieste di approvazione di piani di lottizzazione ... »

1.4. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide edal quale va data continuità in questa sede, il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualora esso si risolva, come nellaspecie, nella pretermissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. nn. 18598 e 12387 del 2020, nn. 13770 e 13399 del 2018); nel caso, costituito dal valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non- edificabile ed al loro assoggettamento a misure di salvaguardia.

1.5. È opportuno evidenziare, infatti, che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione [introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012], applicabile ratione temporis , ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, al che consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua « decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014).

1.6. Non può, dunque, ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» la «consulenza tecnica d'ufficio» atteso che il «fatto storico» di cui al menzionato articolo è elemento della fattispecie sostanziale, quindi accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del «fatto processuale», il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell'art. 4 dell'art 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18328/2019, in motivazione).

1.7. La c.t.u. è, pertanto, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), sicché la c.t.u. costituisce l'elemento istruttorio (il dato secondo la citata Cass., S.U. n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il «fatto storico»,ex art. 360 n. 5 c.p.c.,rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente.

1.8. Nel caso in esame i ricorrenti hanno formulato una censura di vizio di motivazione coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., avendo indicato il «fatto storico» decisivo che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare, individuato, come si detto, nel valore dei beni inferiore a quello stimato dall’Ufficio in considerazione della destinazione agricola dei terreni dei ricorrenti per effetto delle misure di salvaguardia rispetto ai terreni edificabili presi a riferimento dall’Agenzia delle Entrate.

2. Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo (con cui si ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze come violazione di norme di diritto) con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 17899-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 131/2024 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della CALABRIA, depositata il 12/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado indicata in epigrafe aveva accolto l'appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 656/2020, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, in rettifica del valore di terreni dichiarato nell’atto di divisione per atto notarile del 5/1/2015, rep. n. 120565. Agenzia delle entrate resiste con controricorso. I ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso di esaminare la consulenza tecnica d'ufficio dalla medesima disposta, che aveva determinato ai fini fiscali il valore dei beni,oggetto dell’atto notarile, in misura inferiore a quello accertato dall’Ufficio. 1.2. La censura è fondata. 1.3. Dall’esame degli atti di causa, ritualmente riprodotti ed allegati dai ricorrenti, emerge che effettivamente, nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nel confermare l’atto impositivo impugnato, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica d’ufficiodisposta ed espletata in sede di appello (ritualmente allegata al ricorso), che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa, e le cui conclusioni sono state richiamate a p. 5 del ricorso laddove il consulente risulta aver stimato, alla data di stipula dell’atto di divisione, il complessivo valore venale dei terreni oggetto di causa in misura pari ad Euro 546.307,93, notevolmente inferiore al valore indicato dall’Ufficio, pari ad Euro 2.770.744,00, sulla scorta dei seguenti rilievi:« il notevole divario di valori scaturito dell’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate rispetto a quanto determinato dalla CTU scaturisce dal fatto che l’Agenzia ha valutato un parte dei terreni accertati come edificabili attribuendone valori unitari di aree fabbricabili, parte di terreni che sarebbero dovuti rientrare, invece, nella stima dei terreni agricoli eseguita dall’Agenzia delle Entrate applicando i valori VAM. Infatti, per come già detto, i sopradetti terreni considerati dall’Agenzia delle Entrate come edificabili, alla data di stipula dell’atto di divisione, erano stati declassati a zona E (natura agricola) per effetto delle misure di salvaguardia ai sensi della Legge Regionale del 16.04.2002 n° 19 e succ. mod. e int. Le misure di salvaguardia, infatti, in vigore dal 19.06.2011, sono state introdotte dall’art. 65 della citata L.R. che, al comma 2.b, estendeva la destinazione agricola a tutte le “Zone C” al di fuori dei centri abitati e a quelle per le quali non risultavano presentate richieste di approvazione di piani di lottizzazione ... » 1.4. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide edal quale va data continuità in questa sede, il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualora esso si risolva, come nellaspecie, nella pretermissione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. nn. 18598 e 12387 del 2020, nn. 13770 e 13399 del 2018); nel caso, costituito dal valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non- edificabile ed al loro assoggettamento a misure di salvaguardia. 1.5. È opportuno evidenziare, infatti, che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione [introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012], applicabile ratione temporis , ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, al che consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua « decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014). 1.6. Non può, dunque, ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» la «consulenza tecnica d'ufficio» atteso che il «fatto storico» di cui al menzionato articolo è elemento della fattispecie sostanziale, quindi accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del «fatto processuale», il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell'art. 4 dell'art 360 c.p.c. (cfr. Cass. n. 18328/2019, in motivazione). 1.7. La c.t.u. è, pertanto, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi, assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), sicché la c.t.u. costituisce l'elemento istruttorio (il dato secondo la citata Cass., S.U. n. 8053/2014) da cui è possibile trarre il «fatto storico»,ex art. 360 n. 5 c.p.c.,rilevato e/o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente. 1.8. Nel caso in esame i ricorrenti hanno formulato una censura di vizio di motivazione coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., avendo indicato il «fatto storico» decisivo che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare, individuato, come si detto, nel valore dei beni inferiore a quello stimato dall’Ufficio in considerazione della destinazione agricola dei terreni dei ricorrenti per effetto delle misure di salvaguardia rispetto ai terreni edificabili presi a riferimento dall’Agenzia delle Entrate. 2. Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo (con cui si ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze come violazione di norme di diritto) con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deci
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