CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 38369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 ottobre 1970 avverso la sentenza del 27 settembre 2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 7 gennaio 2020, dal Tribunale di Como ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 707 codice penale, per essere stato sorpreso nel possesso ingiustificato di tre cacciaviti e un paio di forbici e, confermando la confisca dei beni sequestrati. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. nonché vizio di motivazione, con particolare riguardo alla omessa revoca della confisca di alcuni beni oggetto di sequestro, svariati metri di nastro adesivo e una torcia,estranei al capo di imputazione. 3. Il ricorso è fondato . Giova ricordare in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nella nozione di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature", formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l'elencazione degli oggetti del possesso, rientrano quegli strumenti che hanno un'attitudine all'effrazione, e tra questi non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all'illuminazione. (Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007 Cc. (dep. 18/01/2007 ) Rv. 235817 - 01) Il giudice di appello ha respinto la richiesta di revoca sottolineando che gli oggetti (torce, nastro adesivo e strisce di biadesivo) sequestrati insieme a cacciaviti e forbici erano di scarso valore economico e che , in particolare, le strisce di biadesivo erano utilizzabili applicandole sui metri a nastro avvolgibili per asportare le monete contenute negli offertai della parrocchia; sicchè trattandosi di strumenti pertinenti al reato contestato, costituivano materiale sequestrabile. Tale motivazione non è condivisibile poiché il reato contestato è quello di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e i nastri adesivi e i metri avvolgibili, così come la torcia elettrica, non rientrano in tale categoria di beni. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la confisca degli oggetti in sequestro e la revoca della confisca e la conseguente restituzione delle due torce, del nastro adesivo e delle svariate strisce di bioadesivo oggetto di sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di due torce, del nastro adesivo e dei metri avvolgibili, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. [OSCURATO:PERSONA] Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria ailThla Borsellino Sergi9 • Paola DEP