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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40261/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/05/2021 del Tribunale di Frosinone di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina impropria aggravata (art. 628, secondo e terzo comma, n. 3-bis cod. pen.) e lesione personale aggravata (art. 582, 585 e 576, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione della legge penale e la mancana o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), oltre che essere fondato su doglianze in punto di fatto - non sindacabili, pertanto, in questa sede di legittimità - risulta, in ogni caso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha compiutamente evidenziato come la condotta violenta ai danni della persona offesa, sia stata posta in essere, non già al momento della sottrazione, bensì successivamente a questa ed al fine di consolidare il possesso, secondo lo schema della rapina impropria (in particolare, spingendo la vittima fuori dall'autovettura e, poi, accelerando, così da investire la persona offesa, farla cadere a terra e trascinarla per alcuni metri); Considerato che il secondo motivo, con il quale è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla pena, risulta manifestamente infondata, atteso che la Corte d'appello di Roma ha specificamente argomentato in ordine alla pena irrogata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione, invece, della recidiva, con una motivazione adeguata e priva di vizi logici; Rilevato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), sicché del tutto adeguata è la motivazione della Corte d'appello che ha ritenuto la reputato la congruità della pena già irrogata dal Tribunale di Frosinone alla luce delle modalità del fatto, della violenza utilizzata e delle non modeste lesioni cagionate alla vittima; Rilevato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato), sicché del tutto adeguata è la motivazione della Corte d'appello di Roma che ha ritenuto di escludere la concessione di dette attenuanti in ragione della particolare violenza del fatto e della negativa personalità dell'imputato quale emergeva anche dai precedenti penali, evidenziando, non illogicamente, l'irrilevanza dell'ammissione dei fatti, in quanto avvenuta quanto ormai le prove della responsabilità dell'imputato, colto nell'immediatezza del fatto, erano inoppugnabili; Rilevato, infine che, quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01), chiarendo, in motivazione che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, come ha in effetti fatto la Corte d'appello di Roma, con l'evidenziare come i reati sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dal Grande, fossero dimostrativi della tendenza alla violenza dell'imputato e della sua assenza di freni inibitori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/05/2021 del Tribunale di Frosinone di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina impropria aggravata (art. 628, secondo e terzo comma, n. 3-bis cod. pen.) e lesione personale aggravata (art. 582, 585 e 576, in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'erronea applicazione della legge penale e la mancana o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di furto con strappo (art. 624-bis cod. pen.), oltre che essere fondato su doglianze in punto di fatto - non sindacabili, pertanto, in questa sede di legittimità - risulta, in ogni caso, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha compiutamente evidenziato come la condotta violenta ai danni della persona offesa, sia stata posta in essere, non già al momento della sottrazione, bensì successivamente a questa ed al fine di consolidare il possesso, secondo lo schema della rapina impropria (in particolare, spingendo la vittima fuori dall'autovettura e, poi, accelerando, così da investire la persona offesa, farla cadere a terra e trascinarla per alcuni metri); Considerato che il secondo motivo, con il quale è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla pena, risulta manifestamente infondata, atteso che la Corte d'appello di Roma ha specificamente argomentato in ordine alla pena irrogata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione, invece, della recidiva, con una motivazione adeguata e priva di vizi logici; Rilevato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), sicché del tutto adeguata è la motivazione della Corte d'appello che ha ritenuto la reputato la congruità della pena già irrogata dal Tribunale di Frosinone alla luce delle modalità del fatto, della violenza utilizzata e delle non modeste lesioni cagionate alla vittima; Rilevato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato), sicché del tutto adeguata è la motivazione della Corte d'appello di Roma che ha ritenuto di escludere la concessione di dette attenuanti in ragione della particolare violenza del fatto e della negativa personalità dell'imputato quale emergeva anche dai precedenti penali, evidenziando, non illogicamente, l'irrilevanza dell'ammissione dei fatti, in quanto avvenuta quanto ormai le prove della responsabilità dell'imputato, colto nell'immediatezza del fatto, erano inoppugnabili; Rilevato, infine che, quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01), chiarendo, in motivazione che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, come ha in effetti fatto la Corte d'appello di Roma, con l'evidenziare come i reati sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dal Grande, fossero dimostrativi della tendenza alla violenza dell'imputato e della sua assenza di freni inibitori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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