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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 15045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da LEURINI Francesco tesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEURINI Francesco deducendo vizio di motivazione e violazione di legge .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione di elementi di fatto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da LEURINI Francesco tesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., ed accoglieva l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LEURINI Francesco deducendo vizio di motivazione e violazione di legge . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sostanziale richiesta di rivalutazione di elementi di fatto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris