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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14207/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIRAFFAELLA), [OSCURATO:PERSONA] (LANCELLOTTADOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIPAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti principali –Numero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché controREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE– intimati –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASTALDICARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché contror.g. n. 20413/2025 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE– intimati –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCACCINOPASQUA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERRECCHIAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],O’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PETRARCAMARIA), [OSCURATO:PERSONA] (FAVELLATOVINCENZO E [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché controREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALEr.g. n. 20413/2025 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026– intimati –avverso l’ordinanza n. 3541/2025 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 agosto 2025;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la competenza delTribunale di Isernia;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il giorno 4 ottobre 1943, verso le ore 11 del mattino, alla frazioneCastello del Comune di Fornelli, alcuni soldati tedeschi appartenentiall’esercito del [OSCURATO:PERSONA] uccisero, mediante impiccagione a nodofisso, sei civili di nazionalità italiana: [OSCURATO:PERSONA], CelestinoLancellotta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Per risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, soffertiin conseguenza dell’occorso, gli eredi delle vittime domandarono (conricorsi proposti ai sensi dell’art. 281-undecies cod. proc. civ.) alTribunale di Isernia, in via di azione o di intervento in giudizio giàpendente, la condanna della Repubblica federale tedesca nonché, insolido, dei Ministeri delle Finanze e degli Esteri di detta Repubblica.Nei giudizi così instaurati (iscritti ai numeri 498, 524, 1023 e 1044del R.G. dell’anno 2023), si costituì il Ministero degli Affari esteri e dellaCooperazione internazionale dello Stato italiano (che aveva ricevuto lanotifica dei ricorsi introduttivi destinati alla Repubblica federale tedescain persona dell’Ambasciatore di essa, «per il tramite del CerimonialeDiplomatico Ufficio II» ubicato presso detto Ministero): su sua istanza,venne dal giudice ordinata la notificazione dei ricorsi al Ministerodell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 43, sesto comma, deld.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79).r.g. n. 20413/2025 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritualmente eseguito l’adempimento e disposta la riunione dellecontroversie, si è in esse costituito il Ministero dell’Economia e delledel giudice adito in favore del Tribunale di Campobasso, individuato inbase al criterio del foro erariale.2.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Isernia hadeclinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso.3.

Avverso tale provvedimento hanno proposto successive istanzedi regolamento di competenza, tutte confluite in unico procedimento,gli originari attori ed interventori, in epigrafe indicati.Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., il Ministerodell’Economia e delle Finanze.Il P.G. conclude come in epigrafe.Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Le tre istanze di regolamento lamentano identica violazione efalsa applicazione dell’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, dell’art. 25 cod.proc. civ. e dell’art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.Sul rilievo che le azioni risarcitorie erano dirette esclusivamente neiriguardi della Repubblica federale tedesca (e dei suoi Ministeri) senzaalcuna richiesta nei confronti dello Stato italiano o di suoi Ministeri (nonformulata nemmeno con l’atto di integrazione del contraddittorio)deducono l’inoperatività del foro erariale nella vicenda, invece applicatonella ordinanza gravata, ed invocano la declaratoria di competenza delTribunale di Isernia, in forza del criterio del forum commissi delicti.2.

Le istanze di regolamento sono fondate.Ai fini della determinazione della competenza ratione loci nel casodi specie è dirimente la circostanza della formulazione, negli originaridella Repubblica federale tedesca, con successiva notificazione di talir.g. n. 20413/2025 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026ai limitati fini previsti dall’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.Orbene, pronunciando su una vicenda pianamente sovrapponibilea quella in scrutinio, Cass. 21/08/2025, n. 23669 ha enunciato ilseguente principio di diritto: «per le domande risarcitorie proposte neiconfronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto ilrisarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la secondaguerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta ancheun’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale sidetermina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso,l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicatidi condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini diguerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italianidalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente avalere sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell’Economia edelle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non hafatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca adessere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggettol’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma haintrodotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella faseesecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato esteroin relazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsiesclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, delMinistero dell’Economia e delle Finanze – neppure sulla base delladisposizione del comma 6 del medesimo art.43, che, prescrivendo lanotificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudiziintrodotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al dettoMinistero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere ler.g. n. 20413/2025 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 7del r.d. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza,l’applicazione della regola del foro erariale.

Allorquando, invece, siaconvenuta in giudizio anche l’amministrazione statale – evenienzapossibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione,di una situazione legittimante all’intervento adesivo dipendente –, allastregua del principio secondo cui la competenza si determina dalladomanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenzainderogabile che sussista su una di esse, si configura l’operatività delforo erariale».Nel richiamato arresto, questa Corte ha chiarito che:«l’art.43 del d.l. n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati dicondanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra,compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalleforze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente a valeresul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non hafatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenutonei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento dellaresponsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimediodestinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all’azionerisarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quelladello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e dellesuccitato art.43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi deigiudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge presso gliuffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc.civ.; è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso diaccoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa inr.g. n. 20413/2025 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026esecuzione a valere sul Fondo “Ristori”, al Ministero dell’Economia edelle Finanze deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio dicognizione (non già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte”passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire adadiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto,avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta neiconfronti di questo; in tale prospettiva, la norma che prescrive lanotifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Avvocatura dello Stato haappunto la funzione di consentire alla difesa erariale l’acquisizione dellanotizia dell’introduzione del procedimento, nonché degli estremi delladomanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamenteesercitare il proprio diritto all’intervento;l’esercizio del diritto di intervento da parte di una amministrazionedello Stato non implica, tuttavia, quanto alla competenza,l’applicazione della regola del foro erariale, in ragione dell’eccezioneprevista dall’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, a norma del quale le normeordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di volontariointervento in causa di un’amministrazione dello Stato».In conformità a tale regula iuris (già di recente ribadita da Cass.08/01/2026, n. 460), nella fattispecie in esame non trova applicazioneil criterio del foro erariale, su cui invece riposa l’ordinanza impugnata:unico soggetto originariamente convenuto in giudizio era la Repubblicafederale di Germania, non essendo stata l’azione risarcitoria esercitataanche nei confronti dello Stato italiano, con conseguente neutralità, aifini della competenza territoriale, della spontanea costituzione in lite,non provocata dalla evocazione ad opera dei ricorrenti, del Ministerodegli affari esteri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.3.

In definitiva: operando gli ordinari canoni di radicamento rationeloci, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Isernia,nel cui circondario è ricompreso il Comune di Fornelli, luogo dir.g. n. 20413/2025 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026perpetrazione del fatto illecito crimine di guerra fonte dei lamentatidanni (forum commissi delicti), con termine per la riassunzione dellacausa come da dispositivo.4.

La regolamentazione delle spese del giudizio per regolamentosegue la soccombenza, con condanna della resistente in favore diciascun gruppo di ricorrenti, come distinto in epigrafe.La liquidazione dei compensi professionali, operata secondo tariffaprofessionale, si compie sulla base dello scaglione relativo alle cause divalore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza adoggetto solo una questione (quella di competenza) e non già l’interacontroversia (Cass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504).Va infine disposta la distrazione delle spese in favore dei difensoriche hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

P.Q.MDichiara la competenza per territorio del Tribunale di Isernia.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del presente provvedimento.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti principali, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio,liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, conper dichiarazione di anticipo resa.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio,liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euror.g. n. 20413/2025 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, condichiarazione di anticipo resa.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presentegiudizio, liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, conresa.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20413/2025 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIRAFFAELLA), [OSCURATO:PERSONA] (LANCELLOTTADOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIPAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti principali –Numero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché controREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE– intimati –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASTALDICARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UCCIGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché contror.g. n. 20413/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALE– intimati –e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCACCINOPASQUA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VERRECCHIAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],O’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E PETRARCAMARIA), [OSCURATO:PERSONA] (FAVELLATOVINCENZO E [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti successivi –controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– resistente –nonché controREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLACOOPERAZIONE INTERNAZIONALEr.g. n. 20413/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026– intimati –avverso l’ordinanza n. 3541/2025 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 agosto 2025;sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare la competenza delTribunale di Isernia;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giorno 4 ottobre 1943, verso le ore 11 del mattino, alla frazioneCastello del Comune di Fornelli, alcuni soldati tedeschi appartenentiall’esercito del [OSCURATO:PERSONA] uccisero, mediante impiccagione a nodofisso, sei civili di nazionalità italiana: [OSCURATO:PERSONA], CelestinoLancellotta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Per risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, soffertiin conseguenza dell’occorso, gli eredi delle vittime domandarono (conricorsi proposti ai sensi dell’art. 281-undecies cod. proc. civ.) alTribunale di Isernia, in via di azione o di intervento in giudizio giàpendente, la condanna della Repubblica federale tedesca nonché, insolido, dei Ministeri delle Finanze e degli Esteri di detta Repubblica.Nei giudizi così instaurati (iscritti ai numeri 498, 524, 1023 e 1044del R.G. dell’anno 2023), si costituì il Ministero degli Affari esteri e dellaCooperazione internazionale dello Stato italiano (che aveva ricevuto lanotifica dei ricorsi introduttivi destinati alla Repubblica federale tedescain persona dell’Ambasciatore di essa, «per il tramite del CerimonialeDiplomatico Ufficio II» ubicato presso detto Ministero): su sua istanza,venne dal giudice ordinata la notificazione dei ricorsi al Ministerodell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 43, sesto comma, deld.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79).r.g. n. 20413/2025 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ritualmente eseguito l’adempimento e disposta la riunione dellecontroversie, si è in esse costituito il Ministero dell’Economia e delledel giudice adito in favore del Tribunale di Campobasso, individuato inbase al criterio del foro erariale.2. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Isernia hadeclinato la propria competenza in favore del Tribunale di Campobasso.3. Avverso tale provvedimento hanno proposto successive istanzedi regolamento di competenza, tutte confluite in unico procedimento,gli originari attori ed interventori, in epigrafe indicati.Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., il Ministerodell’Economia e delle Finanze.Il P.G. conclude come in epigrafe.Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Le tre istanze di regolamento lamentano identica violazione efalsa applicazione dell’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, dell’art. 25 cod.proc. civ. e dell’art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.Sul rilievo che le azioni risarcitorie erano dirette esclusivamente neiriguardi della Repubblica federale tedesca (e dei suoi Ministeri) senzaalcuna richiesta nei confronti dello Stato italiano o di suoi Ministeri (nonformulata nemmeno con l’atto di integrazione del contraddittorio)deducono l’inoperatività del foro erariale nella vicenda, invece applicatonella ordinanza gravata, ed invocano la declaratoria di competenza delTribunale di Isernia, in forza del criterio del forum commissi delicti.2. Le istanze di regolamento sono fondate.Ai fini della determinazione della competenza ratione loci nel casodi specie è dirimente la circostanza della formulazione, negli originaridella Repubblica federale tedesca, con successiva notificazione di talir.g. n. 20413/2025 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026ai limitati fini previsti dall’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.Orbene, pronunciando su una vicenda pianamente sovrapponibilea quella in scrutinio, Cass. 21/08/2025, n. 23669 ha enunciato ilseguente principio di diritto: «per le domande risarcitorie proposte neiconfronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto ilrisarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e control’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la secondaguerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta ancheun’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale sidetermina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso,l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicatidi condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini diguerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italianidalle forze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente avalere sul Fondo “Ristori” istituito presso il Ministero dell’Economia edelle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non hafatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca adessere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggettol’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma haintrodotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella faseesecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato esteroin relazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsiesclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, delMinistero dell’Economia e delle Finanze – neppure sulla base delladisposizione del comma 6 del medesimo art.43, che, prescrivendo lanotificazione all’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudiziintrodotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al dettoMinistero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere ler.g. n. 20413/2025 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 7del r.d. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza,l’applicazione della regola del foro erariale. Allorquando, invece, siaconvenuta in giudizio anche l’amministrazione statale – evenienzapossibile in ragione della titolarità, da parte di detta amministrazione,di una situazione legittimante all’intervento adesivo dipendente –, allastregua del principio secondo cui la competenza si determina dalladomanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenzainderogabile che sussista su una di esse, si configura l’operatività delforo erariale».Nel richiamato arresto, questa Corte ha chiarito che:«l’art.43 del d.l. n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati dicondanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra,compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalleforze del [OSCURATO:PERSONA], possono essere eseguiti esclusivamente a valeresul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguireprocedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non hafatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenutonei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l’accertamento dellaresponsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimediodestinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all’azionerisarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quelladello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economia e dellesuccitato art.43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi deigiudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-legge presso gliuffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’art. 144 cod. proc.civ.; è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso diaccoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa inr.g. n. 20413/2025 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026esecuzione a valere sul Fondo “Ristori”, al Ministero dell’Economia edelle Finanze deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio dicognizione (non già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte”passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire adadiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto,avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta neiconfronti di questo; in tale prospettiva, la norma che prescrive lanotifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Avvocatura dello Stato haappunto la funzione di consentire alla difesa erariale l’acquisizione dellanotizia dell’introduzione del procedimento, nonché degli estremi delladomanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamenteesercitare il proprio diritto all’intervento;l’esercizio del diritto di intervento da parte di una amministrazionedello Stato non implica, tuttavia, quanto alla competenza,l’applicazione della regola del foro erariale, in ragione dell’eccezioneprevista dall’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, a norma del quale le normeordinarie di competenza rimangono ferme nei casi di volontariointervento in causa di un’amministrazione dello Stato».In conformità a tale regula iuris (già di recente ribadita da Cass.08/01/2026, n. 460), nella fattispecie in esame non trova applicazioneil criterio del foro erariale, su cui invece riposa l’ordinanza impugnata:unico soggetto originariamente convenuto in giudizio era la Repubblicafederale di Germania, non essendo stata l’azione risarcitoria esercitataanche nei confronti dello Stato italiano, con conseguente neutralità, aifini della competenza territoriale, della spontanea costituzione in lite,non provocata dalla evocazione ad opera dei ricorrenti, del Ministerodegli affari esteri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.3. In definitiva: operando gli ordinari canoni di radicamento rationeloci, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Isernia,nel cui circondario è ricompreso il Comune di Fornelli, luogo dir.g. n. 20413/2025 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026perpetrazione del fatto illecito crimine di guerra fonte dei lamentatidanni (forum commissi delicti), con termine per la riassunzione dellacausa come da dispositivo.4. La regolamentazione delle spese del giudizio per regolamentosegue la soccombenza, con condanna della resistente in favore diciascun gruppo di ricorrenti, come distinto in epigrafe.La liquidazione dei compensi professionali, operata secondo tariffaprofessionale, si compie sulla base dello scaglione relativo alle cause divalore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza adoggetto solo una questione (quella di competenza) e non già l’interacontroversia (Cass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504).Va infine disposta la distrazione delle spese in favore dei difensoriche hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo. P.Q.MDichiara la competenza per territorio del Tribunale di Isernia.Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tredalla comunicazione del presente provvedimento.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti principali, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio,liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, conper dichiarazione di anticipo resa.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio,liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euror.g. n. 20413/2025 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 20413/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 14207/2026Data pubblicazione 14/05/2026200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, condichiarazione di anticipo resa.Condanna parte resistente, Ministero dell’Economia e delle Finanze,al pagamento in favore dei ricorrenti successivi, in epigrafe indicati concapofila eredi di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presentegiudizio, liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, conresa.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 20413/2025 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris