Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 03847/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2438-2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trani (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.), con sede in Milano, V.le Monza n. 259, in persona del [OSCURATO:PERSONA], Prov.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di P.E.C. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Bari ([OSCURATO:EMAIL]), dal quale è rappresentata, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto ex artt. 87 e ss.

T.U.B. del [OSCURATO:PERSONA], n . 10524/2023, emesso il 21 dicembre 2023, pubblicato e comunicato il 28 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.), ha parzialmente accolto l’opposizione svolta dall’opponente, ammettendo l’ulteriore credito dell’istante al passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 11.601,08 in via chirografaria, mandando al [OSCURATO:PERSONA] per la modifica dello stato passivo; ha rigettatotutte le restanti domanda svolte da parte opponente; - ed operando la compensazione per 1/3, ha condannatol’opponente alla refusione in favore della opposta [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite,per il restante importo liquidato in euro 5.976,00.

2. Il Tribunale, nel decreto decisorio qui impugnato, ha in primo luogo ricordato la cronologia temporale degli eventi riguardanti il rapporto contrattuale, sulla cui base l’opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo: (i) in data 27.4.2004era stato stipulato il contratto di locazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione, ad uso commerciale , l’immobile di sua proprietà, sito in Andria,a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (ii) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era intervenuta la r isoluzione consensuale del p recedente contratto di locazione e la stipula di un nuovo contratto nel quale era stato pattuito un canone annuo pari ad euro 54.000 ed una durata di 6 anni (1.1.2016-31.12.2021),con rinnovo tacito per uguale durata ( all’art. 3.4 le parti avevano tuttavia previsto che la disdetta non avrebbe potuto essere esercitata per la prima scadenza di 6 anni e all’art.13 era stato poi pattuito che al termine della locazione la locatrice avrebbe potuto scegliere se ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni o il ripristino dello stato dei luoghi al 27.04.2004); (iii) in data 1.10.2015, con decreto del MEF, adottato su proposta della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, erano stati sciolti gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la stessa veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria,ai sensi dell’art. 70, co. 1 lett. a) TUB; (iv) in data 30.12.2016 la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia invitava i Commissari a procedere con sollecitudine agli adempimenti attuativi dell’operazione di aumento di capitale sociale e a dar corso, ad esito di tale operazione, agli adempimenti conclusivi della procedura; (v) in data 25.1.201 7 era intervenuto l’acquisto di partecipazione di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA]. e la realizzazione dell’aumento di capitale di € 20 Mln; (vi) in data 31.1.2017, aseguito della ricostituzione degli organi da parte dell’assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria, si era conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA].;(vii) in data 1.6.2017 si era attivata la predisposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” per il triennio 2017-2019; (viii) in data 3.11 -

5.12. 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava al locatore il recesso per giusta causa ex art. 27, ult. co., l . 392/1978, non essendo compatibile con la naturale durata del contratto di locazione il nuovo piano di business; (ix) in data 27.11.2017 si disponeva , pertanto,la chiusura della filiale di Andria ed in data 20.2.2018GBM chiedeva al locatore se volesse ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] ovvero ottenere il ripristino dello stato dei luoghi esistente alla data del 27.4.2004, ai sensi dell’art. 13 del contratto di locazione;(x) in data 28.2.2018il locatore contestava l’efficacia del recesso , per asserita assenza di giusta causa ex art. 27, ult.co., L. 392/1978, e d invitava la conduttrice a prestare adempimento al contratto sino al 31.12.2027;(xi) in data 22.6.2018 [OSCURATO:SOCIETA] notifica va al locatore formale atto di intimazione a ricevere in consegna l’immobile ex art. 1216 c.c., rifiutata dal locatore, il quale riteneva inefficace il recesso; (xii) in data 25.10.2018GBM notificava ricorso , ex art. 1216 , co. 2 , c.c. e 79 disp. att. c.c.,per la nomina di un sequestratario ai fini della consegna dell’immobile e, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di Trani nominava il sequestratario; (xiii) in data 28.1.2019 e 5.2.2019 avevano luogo le operazioni di sequestro liberatorio,con riconsegna al custode delle chiavi; (xiv) in data 12.11.2018veniva promosso giudizio ex art. 447 bis c.p.c. dal locatore per accertare l’inefficacia del recesso e condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione sino alla scadenza del 31.12.2027 o, in subordine, nel caso di riconoscimento di efficacia del recesso, per accertare il diritto del locatore al rifiuto della consegna dell’immobile sino al ripristino dello stato dei luoghi con condanna della GBM al pagamento dei canoni sino alla riconsegna dell’immobile nello stato esistente al 2004ed in ogni caso per accertare l’insussistenza della mora del locatore nella riconsegna e la mancata liberazione dei locali, nonché l’inefficacia della procedura di sequestro; (xv) in data 22.5.2021AIGIS [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione da [OSCURATO:SOCIETA].) venivaposta in LCA con decreto del MEF n. 73 pubblicato in G.U. in data 3.6.2021;(xvi) in data 23.5.2021 AIGIS in LCA cede va a [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 90, co.

II, TUB, la totalità delle attività, delle passività di rango chirografario o superiore e dei rapporti giuridici facenti capo alla cedente AIGIS; (xvii) in data 6.7.2021 i l giudizio ex 447 bis c.p.c., interrotto il 15.6.2021, veniva riassunto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.- avendo la parte ricorrente reiterato le domande di accertamento e quelle di condanna, chiedendo pertanto la condanna della cessionaria al pagamento dei canoni maturati esclusivamente dopo la cessione (rate a scadere dal 10.6.2021)ed in data 28.4.2022 il Tribunale di Trani con sentenza n. 702/2022 dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (xviii) in data 12- 13.7.202veniva notificato ricorso ex art. 86 TUB al [OSCURATO:PERSONA] della Procedura di LCA con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedevadi accertare l’illegittimità e inefficacia del recesso e, per l’effetto,l’ammissione al passivo dei canoni maturati anche anteriormente all’apertura della procedura; (xix) in data 7- 12.10.2022il [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione ex art. 86, co. 8, TUB, riteneva: - legittimo e giustificato il recesso anticipato esercitato da GBM, vista la necessità di chiudere la filiale di Andria per eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto di locazione, ossia, l’intervento dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare l’approvazione del piano di riorganizzazione aziendale che, nell’analisi delle filiali, prevedeva l’acquisizione della filiale di Andria in quella di Barletta;- di riconoscere al ricorrente il diritto al ripristino dei luoghi al 27.4.2004 in ragione della somma calcolata dal CTU nominato dal Tribunale di Trani per euro 52.732 (lavori di riduzione in pristino dello stato dei luoghi) e d i ammettere,pertanto, [OSCURATO:PERSONA] al passivo per tale importo al chirografo .

3. Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha rilevato che: (a) era legittimoed efficace il recesso dal contratto di locazione formulato dalla conduttrice e , dunque, risultavanoinfondate le relative domande dell’opponente aventi ad oggetto l’adempimento del contratto sino alla sua scadenza contrattuale; (b) nulla fossedovuto a titolo di indennità, in favore dell’opponente perché: - “il contratto del 30.06.2015, come sopra riferito, prevedeva da parte del locatore la facoltà di scelta, al termine della locazione, tra il ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni realizzate dalla conduttrice, oppure chiedere ed ottenere il ripristino dello stato dei luoghi esistente alla data del 27.04.2004”;- successivamente alla comunicazione di recesso ricevuta il 5 dicembre 2017, con nota del 20 febbraio 2018,la [OSCURATO:PERSONA] conduttrice aveva chiesto “formalmente” al locatore di esercitare la suddetta facoltà di scelta;- “Alla predetta espressa richiesta della banca non seguiva specifico riscontro” da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale “si limitava, con comunicazione in data 28.02.2018, a contestare, nel merito, l’efficacia del recesso e invitava il conduttore a prestare adempimento al contratto”;- “stante l’omessa scelta esercitata tempestivamente dal locatore dopo la comunicazione di intervenuto recesso e la conseguente diffida a esercitare la facoltà contrattuale prevista, non può essere imputata alcuna voce di danno o di indennità a carico del conduttore, essendo il locatore incorso nella decadenza di cui all’art. 1287, co. 2, c.c.”; - l’intervenuta decadenza , ai sensi dell’art. 1287, co. 2, c.c. avevacomportato che la facoltà di scelta fra ritenzione delle addizioni e ripristino nello stato quo anteera passata in capo al conduttore, il quale si era “ attivato per la consegna dei locali nello stato in cui questi si trovavano al momento del recesso”, con la conseguenza che le addizioni sarebbero rimaste in loco gratuitamente nella disponibilità del locatore; - infine, era “illegittimo il rifiuto del locatore dell’offerta formale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la precisazione che non poteva più pretendere in quella sede, stante la decadenza medio tempore maturata, il ripristino dei locali” (così espressamente il decreto impugnato); (c) in ordine, poi, alla domanda “subordinata”, il credito per “indennità di occupazione” (rectius, danni per ritardatarestituzione ex art. 1591 c.c.) sino al 7 marzo 2019, ossia sino alla data di conclusione del procedimento di sequestro liberatorio,non era dovuto, per le medesime ragioni già esposte in riferimento al rigetto della domanda principale e perché:- “stante l’intervenuta decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c.”non era imputabile alla convenuta qualsivoglia indennità di occupazione , in quanto - in ragione della scelta operata dal conduttore (rilascio dell’immobile nello status quo) - il ritardo nella ri consegna era imputabile esclusivamente al locatore e dovevaescludersi la mora del conduttore nella riconsegna dei locali avvenuta sin dal mese di febbraio 2018, “ mediante offerta non formale seria e affidabile ai sensi dell’art. 1220 c.c.”; - “ p er completezza di motivazione ”, l’opponente neppure aveva “ allegato o dimostrato eventuali danni patiti in pendenza dell’iter di riconsegna”; (d) anche la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere il danno da rispristino dei locali era stata presa “in un’ottica meramente conciliativa” e “spontaneamente in sede di accertamento del passivo”; (e) la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità era stata determinata dalla “condotta processuale dell’opponente”, che non aveva aderito “ alla proposta conciliativa formulata dal G.R., determinando l’aggravio di spese derivante dalla prosecuzione della causa”.

4. Il decreto , pubblicat o il 28.12.2023 , è stat o impugnat o da RICCARDO INCHINGOLOcon ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Occorre esaminare per prima l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla l.c.a. controricorrente.

Essa è infondata.

La controricorrente sostiene in via preliminare che il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile perché non vi sarebbe stata impugnazione sulla statuizione relativa alla domanda principale di legittimità del recesso per giusta causa e che vi sarebbe stata incompatibilità fra la domanda principale non impugnata e quella subordinata.Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa di questa Corte di legittimità, allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili,ovvero sia stata accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l’onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017).

Orbene, ritiene il Collegio che le domande sopra descritte non s ia no incompatibili, perché non vi ènessun legame di incompatibilità ontologica fra l’accertamento della legittimità del recesso per giusta causa ex art. 27 l. 392/1978 e quello, subordinato, di legittimità del rifiuto della riconsegna sino all’adempimento dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi oggetto di locazione.Sul punto va infatti chiarito che, proprio in ragione della descrizione delle domande operata in premessa, le due domandeda ultimo ricordate non possono che essere qualificate come domande autonome, non legate, cioè, da alcuna connessione, con la conseguenza chela domanda avanzata in via subordinata avrebbe potuto essere proposta , senza necessità di impugnazione della domanda principale.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della decisione per violazione del principio dispositivo, dell’art. 111 Cost., dell’art. 99l. fall. come richiamato dall’art. 87, co. 2, d.lgs. 385/1993 vigente ratione temporis, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.2969 c.c., sul rilievo dell’erronea pronuncia d’ufficioda parte del Tribunale su un’eccezione in senso stretto.1.2 Osserva,cioè, il ricorrente che l a decisione impugnata aveva rigetta to le suedomande sulla base del rilievo ufficioso di una eccezione in senso stretto di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c.,che non sarebbe mai stata sollevata dalla controparte. 1.3 Ricorda infatti il ricorrente che il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per danni da ritardata restituzione della cosa locata ai sensi dell’art. 1591 c.c., per aver ritenuto che il locatore fosse decaduto ai sensi dell’art. 1287, comma2, c.c. dal diritto di scegliere, fra le prestazioni oggetto dell’obbligazione alternativa previste dall’art. 13 del contratto del 30 giugno 2015, la restituzione dell’immobile nello stato in cui versava alla data del 27 aprile 2004.Tale decadenza sarebbe maturata per effetto del mancato specifico riscontro alla nota del 20 febbraio 2018 con cui la parte conduttrice gli aveva chiesto di esercitare la facoltà di scelta.

In tal modo, la scelta fra le due prestazioni - sempre secondo il ragionamento del Tribunale -sarebbe passata alla parte conduttrice, ai sensi dell’art. 1287, co. 2, c.c., la quale avrebbe implicitamente optato per restituire l’immobile con le addizioni e modifiche da essa apportate ed avendo quest’ultimaofferto al locatore di eseguire la prestazione di riconsegna in tale ultima forma con offerta non formale ex art. 1220 c.c. non sarebbe incorsa nella mora del conduttore. 1.3 Secondo il ricorrente, invece, la decisione del Tribunale di Milano avrebbe violatoil principio dispositivo e le norme sopra indicate in rubrica, poiché si sarebbe basatasul rilievo d’ufficio di un’eccezione di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c. che, in ossequio al disposto dell’art. 2969 c.c., avrebbe potuto essere sollevata solo dalla parte.Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non aveva mai eccepito la suddetta decadenza, né nella fase di accertamento del passivo, né tantomeno nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Tale eccezione di decadenza non eramai stata sollevata dalla procedura concorsuale, poiché il diritto al ripristino dello stato dei luoghi era stato espressamente riconosciutodal commissario liquidatore in sede di accertamento del passivo.

Ciò avrebbe comportato , per come osservato dal ricorrente, la violazione del principio dispositivo ed il vizio di ultrapetizione.2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la n ullità della decisione per violazione dell’art. 86 d.lgs. 385/1993, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dei principi dettati dagli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c.. sul rilievo che la pronuncia impugnatasarebbe stata in contrasto con il giudicato endoconcorsuale. 2.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che la decisione impugnata aveva rigettatole sue domande di ammissione al passivo del credito per danni ex art. 1591 c.c., accertando che non vi eramora del conduttore, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse già ammesso al passivo il credito per risarcimento per equivalente dell’obbligo di ripristino, il cui riconoscimento presupponeva invecel’inadempimento nella riconsegna del bene e dunque la mora del conduttore. 2.2 Precisa il ricorrente che, all’esito della fase di accertamento del passivo che aveva preceduto il giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ammettere al passivo concorsuale il credito del ricorrente per spese di ripristino nello stato quo ante dell’immobile oggetto di controversia.

Tale decisione del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva logicamente il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e, correlativamente, l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in bonis all’ obbligo di provvedervi, da cui sarebbe dovuto discendere l’accertamento della mora del conduttore/debitore dell’obbligo di restituzione nello stato quo ante e l’ammissione al passivo del conseguente diritto del locatore a percepire i danni ex art. 1591 c.c.. 2.3 Ciò nonostante,con il decreto impugnato il Tribunale di Milano aveva, invece,rigettato la menzionata domanda di [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel riconoscere il diritto in sede di accertamento del passivo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una mera “scelta” da inquadrarsi “in un’ottica meramente conciliativa” e tale “scelta” di ammettere il credito sarebbe stata irrilevante, in quanto adottata successivamente alla “scelta a suo tempo legittimamente assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] (in bonis) di rilasciare i locali nello stato in cui si trovavano al momento del recesso, in assenza dell’esercizio della facoltà riconosciuta al locatore” (cfr. pag. 18, decreto impugnato).2.4 La decisione impugnata sarebbe, pertanto , illegittima per violazione dell’art. 86, commi 1, 2, 8 e 9, del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), giacché il [OSCURATO:PERSONA] di una [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. non esprime manifestazioni di volontà di carattere transattivo, ma accerta e riconosce diritti di credito (comma 1), nonché diritti reali (comma 2) e, nell’esercizio di un potere/dovere sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA] nella verificazione del passivo di altre procedure concorsuali, emette un provvedimento avente natura di accertamento e decisoria (il comma 8 dispone che si tratta di una “decisione”), che è impugnabile ai sensi dell’art. 87 T.U.B. e che, in mancanza, forma oggetto di giudicato endoconcorsuale ai sensi dell’art. 86, co. 9, T.U.B., con conseguente incontrovertibilità dei diritti così riconosciuti.

E sarebbe altresì illegittima la decisione impugnata anche per “violazione dell’art. 2909 c.c., poiché la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di ripristino (da cui sarebbe dovuto discendere l’accoglimento della conseguente domanda ex art. 1591 c.c.)” non era stata opposta da alcuno dei soggetti legittimati e dunque sarebbe divenuta cosa giudicata endoconcorsuale , ai sensi del menzionato art. 86, co. 9, T.U.B, con conseguente idoneità della medesima a fare stato nel concorso fra i creditori e dunque ad essere pienamente osservata anche dal giudice del giudizio di opposizione allo stato passivo. 2.5I primi due motivi sono fondati. 2.5.1 Come correttamente rileva il ricorrente, ritiene il Collegio, sulla base della non contestata ricostruzione della vicenda processuale sopra descritta, che il decreto impugnato ha violato senz’altro il principio dispositivo ed il disposto normativo di cui all’art. 112 c.p.c., poiché la decisione del Tribunale si è invero fondata sul rilievo dell’eccezione di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c., impropriamente sollevata d’ufficio dallo stesso Tribunale eche, invece, in ossequio al disposto di cui all’art. 2969 c.c. , avrebbe potuto essere sollevata solo dalla partea ciò interessata.

Orbene, risulta fatto pacifico chela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non avessemai eccepito la suddetta decadenza, né nella fase di accertamento dello statopassivo, né tantomeno nel successivo giudizio di opposizione.

In realtà, tale eccezione di decadenza non era mai stata sollevata dalla procedura concorsuale, poiché il diritto al ripristino dello stato dei luoghi era stato espressamente riconosciuto dallo stesso commissario liquidatore in sede di accertamento dello statopassivo. 2.5.2 Ma è fondata anche la doglianza sollevata nel secondo motivo.

Sul punto va evidenziato che, all’esito della fase di accertamento dello stato passivo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ammettere il credito del ricorrente per spese di ripristino nello stato quo ante dell’immobile oggetto di locazione.

Tale decisione del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva logicamente il riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e correlativamente l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in bonis all’obbligo di provvedervi, da cui sa rebbe dovuto discendere l’accertamento della mora del conduttore/debitore nell’obbligo di restituzione nello stato quo ante e l’ammissione al passivo del conseguente diritto del locatore a percepire i danni ex art. 1591 c.c.

Ciò nonostante il Tribunale di Milano aveva rigettato la menzionata domanda di [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel riconoscere il diritto in sede di accertamento del passivo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una mera “scelta” da inquadrarsi“in un’ottica meramente conciliativa”.

A ciò va anche aggiunto che la decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c. -in cui sarebbe incorso l’[OSCURATO:PERSONA] -avrebbe dovuto portare a ritenere non meritevole di accoglimento anche la domanda sulle spese di ripristino, domandaaccolta invece dal [OSCURATO:PERSONA] nella fase di accertamento dello statopassivo. 2.5.2Ciò posto, risultano anche in questo caso corretti i rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla violazione delle disposizioni normativesopra indicate in rubrica.

Ed invero, la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di ripristino -da cui sarebbe dovuto discendere dunque l’accoglimento della conseguente domanda ex art.1591 c.c. -non era stata opposta da alcuno dei soggetti legittimati e dunque doveva ritenersi essere divenuta definitiva, con conseguente idoneità della medesima a fare stato nel concorso fra i creditori e dunque ad essere pienamente osservata anche dal giudice del giudizio di opposizione allo stato passivo.

Con l a ulteriore evidente conseguenza che il T rib unale , nell’applicazione delladecadenza di cui all’art. 1287, 2 comma, c.c., non solo aveva rilevato ed accolto un ’eccezione non rilevabile d’ufficio , ma a veva altresì ritenuto legittima la scelta della conduttricedi lasciare le addizioni al locatore in evidente contrasto con l’ammissione del credito al passivoper il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il terzo motivo - con il quale si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,solo in via subordinata, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1287, co. 2, c.c. in relazione all’art. 27, ult. co., l. n. 392/1978 e dell’art. 1372 c.c. - rimane pertanto assorbito.

4. Il quarto mezzo denuncia invece “violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 1591 c.c. (presunzione legale di danno nel caso di mora del conduttore)”.Si evidenzia da parte del ricorrente che l’art. 1591 c.c. impone una presunzione legale di danno per il ritardo nella riconsegna dell’immobile, quantificando l’indennizzo nella misura corrispondente al canone convenuto.

Tale presunzione legale importerebbe un ’ inversione dell’onere della prova a carico del conduttore, il quale d ovrebbe allegare e provare che il locatore non aveva subito alcun danno derivante dal ritardo. 4.1 Anche in questo caso le doglianze sono fondate.

Scrive infatti il Tribunale: “Per completezza di motivazione, si osserva che l’opponente neppure ha allegato o dimostrato eventuali danni patiti in pendenza dell’iter di riconsegna, cfr. Cass. civ. n. 19981/2016: “Il locatore che intenda essere risarcito del danno per mancato reimpiegodel bene, dopo il rilascio da parte del conduttore in mora, ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di specifici fatti impeditivi a tale reimpiego, determinati dal ritardato od inesatto adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile, ed idonei ad escludere che il mancato sfruttamento locativo sia dipeso da mera inerzia o da scelte volontarie riferibili allo stesso locatore.” Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto.

In tale ipotesi, il canone convenuto costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire, sostituendosi l’obbligazione risarcitoria a quella contrattuale originaria.

Pertanto, vertendosi in tema di risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato nel corso del periodo in riferimento al quale il canone è contrattualmente commisurato, il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base del canone mensile in proporzione ai giorni di effettiva occupazione (Sez. 3, Sentenza n. 8240 del 24/05/2003).

Risulta dunque evidente che il principio di diritto evocato dal Tribunale riguarda diversamente il risarcimento del danno per mancato reimpiego del bene, solodopo il rilascio da parte del conduttore in mora .

Ne consegue che anche la predetta statuizione del Tribunale deve essere censurata ed il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, dovrà rileggere la vicenda processuale qui in esame alla luce del diverso principio di diritto qui sopra ricordato e riaffermato.

5. Ancheil quinto motivo - con il quale il ricorrente censura , invece, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.,il provvedimento impugnato per “v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla decisione sulle spese di lite”- rimane assorbito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2438-2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Trani (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.), con sede in Milano, V.le Monza n. 259, in persona del [OSCURATO:PERSONA], Prov. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di P.E.C. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Bari ([OSCURATO:EMAIL]), dal quale è rappresentata, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso il decreto ex artt. 87 e ss. T.U.B. del [OSCURATO:PERSONA], n . 10524/2023, emesso il 21 dicembre 2023, pubblicato e comunicato il 28 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano, decidendo sull’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.), ha parzialmente accolto l’opposizione svolta dall’opponente, ammettendo l’ulteriore credito dell’istante al passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 11.601,08 in via chirografaria, mandando al [OSCURATO:PERSONA] per la modifica dello stato passivo; ha rigettatotutte le restanti domanda svolte da parte opponente; - ed operando la compensazione per 1/3, ha condannatol’opponente alla refusione in favore della opposta [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite,per il restante importo liquidato in euro 5.976,00. 2. Il Tribunale, nel decreto decisorio qui impugnato, ha in primo luogo ricordato la cronologia temporale degli eventi riguardanti il rapporto contrattuale, sulla cui base l’opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo: (i) in data 27.4.2004era stato stipulato il contratto di locazione con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione, ad uso commerciale , l’immobile di sua proprietà, sito in Andria,a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (ii) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era intervenuta la r isoluzione consensuale del p recedente contratto di locazione e la stipula di un nuovo contratto nel quale era stato pattuito un canone annuo pari ad euro 54.000 ed una durata di 6 anni (1.1.2016-31.12.2021),con rinnovo tacito per uguale durata ( all’art. 3.4 le parti avevano tuttavia previsto che la disdetta non avrebbe potuto essere esercitata per la prima scadenza di 6 anni e all’art.13 era stato poi pattuito che al termine della locazione la locatrice avrebbe potuto scegliere se ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni o il ripristino dello stato dei luoghi al 27.04.2004); (iii) in data 1.10.2015, con decreto del MEF, adottato su proposta della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, erano stati sciolti gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e la stessa veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria,ai sensi dell’art. 70, co. 1 lett. a) TUB; (iv) in data 30.12.2016 la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia invitava i Commissari a procedere con sollecitudine agli adempimenti attuativi dell’operazione di aumento di capitale sociale e a dar corso, ad esito di tale operazione, agli adempimenti conclusivi della procedura; (v) in data 25.1.201 7 era intervenuto l’acquisto di partecipazione di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA]. e la realizzazione dell’aumento di capitale di € 20 Mln; (vi) in data 31.1.2017, aseguito della ricostituzione degli organi da parte dell’assemblea dei soci e della restituzione della banca alla gestione ordinaria, si era conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA].;(vii) in data 1.6.2017 si era attivata la predisposizione del “[OSCURATO:PERSONA]” per il triennio 2017-2019; (viii) in data 3.11 - 5.12. 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava al locatore il recesso per giusta causa ex art. 27, ult. co., l . 392/1978, non essendo compatibile con la naturale durata del contratto di locazione il nuovo piano di business; (ix) in data 27.11.2017 si disponeva , pertanto,la chiusura della filiale di Andria ed in data 20.2.2018GBM chiedeva al locatore se volesse ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] ovvero ottenere il ripristino dello stato dei luoghi esistente alla data del 27.4.2004, ai sensi dell’art. 13 del contratto di locazione;(x) in data 28.2.2018il locatore contestava l’efficacia del recesso , per asserita assenza di giusta causa ex art. 27, ult.co., L. 392/1978, e d invitava la conduttrice a prestare adempimento al contratto sino al 31.12.2027;(xi) in data 22.6.2018 [OSCURATO:SOCIETA] notifica va al locatore formale atto di intimazione a ricevere in consegna l’immobile ex art. 1216 c.c., rifiutata dal locatore, il quale riteneva inefficace il recesso; (xii) in data 25.10.2018GBM notificava ricorso , ex art. 1216 , co. 2 , c.c. e 79 disp. att. c.c.,per la nomina di un sequestratario ai fini della consegna dell’immobile e, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di Trani nominava il sequestratario; (xiii) in data 28.1.2019 e 5.2.2019 avevano luogo le operazioni di sequestro liberatorio,con riconsegna al custode delle chiavi; (xiv) in data 12.11.2018veniva promosso giudizio ex art. 447 bis c.p.c. dal locatore per accertare l’inefficacia del recesso e condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione sino alla scadenza del 31.12.2027 o, in subordine, nel caso di riconoscimento di efficacia del recesso, per accertare il diritto del locatore al rifiuto della consegna dell’immobile sino al ripristino dello stato dei luoghi con condanna della GBM al pagamento dei canoni sino alla riconsegna dell’immobile nello stato esistente al 2004ed in ogni caso per accertare l’insussistenza della mora del locatore nella riconsegna e la mancata liberazione dei locali, nonché l’inefficacia della procedura di sequestro; (xv) in data 22.5.2021AIGIS [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione da [OSCURATO:SOCIETA].) venivaposta in LCA con decreto del MEF n. 73 pubblicato in G.U. in data 3.6.2021;(xvi) in data 23.5.2021 AIGIS in LCA cede va a [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 90, co. II, TUB, la totalità delle attività, delle passività di rango chirografario o superiore e dei rapporti giuridici facenti capo alla cedente AIGIS; (xvii) in data 6.7.2021 i l giudizio ex 447 bis c.p.c., interrotto il 15.6.2021, veniva riassunto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.- avendo la parte ricorrente reiterato le domande di accertamento e quelle di condanna, chiedendo pertanto la condanna della cessionaria al pagamento dei canoni maturati esclusivamente dopo la cessione (rate a scadere dal 10.6.2021)ed in data 28.4.2022 il Tribunale di Trani con sentenza n. 702/2022 dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (xviii) in data 12- 13.7.202veniva notificato ricorso ex art. 86 TUB al [OSCURATO:PERSONA] della Procedura di LCA con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedevadi accertare l’illegittimità e inefficacia del recesso e, per l’effetto,l’ammissione al passivo dei canoni maturati anche anteriormente all’apertura della procedura; (xix) in data 7- 12.10.2022il [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione ex art. 86, co. 8, TUB, riteneva: - legittimo e giustificato il recesso anticipato esercitato da GBM, vista la necessità di chiudere la filiale di Andria per eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto di locazione, ossia, l’intervento dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare l’approvazione del piano di riorganizzazione aziendale che, nell’analisi delle filiali, prevedeva l’acquisizione della filiale di Andria in quella di Barletta;- di riconoscere al ricorrente il diritto al ripristino dei luoghi al 27.4.2004 in ragione della somma calcolata dal CTU nominato dal Tribunale di Trani per euro 52.732 (lavori di riduzione in pristino dello stato dei luoghi) e d i ammettere,pertanto, [OSCURATO:PERSONA] al passivo per tale importo al chirografo . 3. Tanto premesso in fatto, il Tribunale ha rilevato che: (a) era legittimoed efficace il recesso dal contratto di locazione formulato dalla conduttrice e , dunque, risultavanoinfondate le relative domande dell’opponente aventi ad oggetto l’adempimento del contratto sino alla sua scadenza contrattuale; (b) nulla fossedovuto a titolo di indennità, in favore dell’opponente perché: - “il contratto del 30.06.2015, come sopra riferito, prevedeva da parte del locatore la facoltà di scelta, al termine della locazione, tra il ritenere gratuitamente tutte o parte delle addizioni realizzate dalla conduttrice, oppure chiedere ed ottenere il ripristino dello stato dei luoghi esistente alla data del 27.04.2004”;- successivamente alla comunicazione di recesso ricevuta il 5 dicembre 2017, con nota del 20 febbraio 2018,la [OSCURATO:PERSONA] conduttrice aveva chiesto “formalmente” al locatore di esercitare la suddetta facoltà di scelta;- “Alla predetta espressa richiesta della banca non seguiva specifico riscontro” da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale “si limitava, con comunicazione in data 28.02.2018, a contestare, nel merito, l’efficacia del recesso e invitava il conduttore a prestare adempimento al contratto”;- “stante l’omessa scelta esercitata tempestivamente dal locatore dopo la comunicazione di intervenuto recesso e la conseguente diffida a esercitare la facoltà contrattuale prevista, non può essere imputata alcuna voce di danno o di indennità a carico del conduttore, essendo il locatore incorso nella decadenza di cui all’art. 1287, co. 2, c.c.”; - l’intervenuta decadenza , ai sensi dell’art. 1287, co. 2, c.c. avevacomportato che la facoltà di scelta fra ritenzione delle addizioni e ripristino nello stato quo anteera passata in capo al conduttore, il quale si era “ attivato per la consegna dei locali nello stato in cui questi si trovavano al momento del recesso”, con la conseguenza che le addizioni sarebbero rimaste in loco gratuitamente nella disponibilità del locatore; - infine, era “illegittimo il rifiuto del locatore dell’offerta formale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la precisazione che non poteva più pretendere in quella sede, stante la decadenza medio tempore maturata, il ripristino dei locali” (così espressamente il decreto impugnato); (c) in ordine, poi, alla domanda “subordinata”, il credito per “indennità di occupazione” (rectius, danni per ritardatarestituzione ex art. 1591 c.c.) sino al 7 marzo 2019, ossia sino alla data di conclusione del procedimento di sequestro liberatorio,non era dovuto, per le medesime ragioni già esposte in riferimento al rigetto della domanda principale e perché:- “stante l’intervenuta decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c.”non era imputabile alla convenuta qualsivoglia indennità di occupazione , in quanto - in ragione della scelta operata dal conduttore (rilascio dell’immobile nello status quo) - il ritardo nella ri consegna era imputabile esclusivamente al locatore e dovevaescludersi la mora del conduttore nella riconsegna dei locali avvenuta sin dal mese di febbraio 2018, “ mediante offerta non formale seria e affidabile ai sensi dell’art. 1220 c.c.”; - “ p er completezza di motivazione ”, l’opponente neppure aveva “ allegato o dimostrato eventuali danni patiti in pendenza dell’iter di riconsegna”; (d) anche la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere il danno da rispristino dei locali era stata presa “in un’ottica meramente conciliativa” e “spontaneamente in sede di accertamento del passivo”; (e) la parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità era stata determinata dalla “condotta processuale dell’opponente”, che non aveva aderito “ alla proposta conciliativa formulata dal G.R., determinando l’aggravio di spese derivante dalla prosecuzione della causa”. 4. Il decreto , pubblicat o il 28.12.2023 , è stat o impugnat o da RICCARDO INCHINGOLOcon ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Occorre esaminare per prima l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla l.c.a. controricorrente. Essa è infondata. La controricorrente sostiene in via preliminare che il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile perché non vi sarebbe stata impugnazione sulla statuizione relativa alla domanda principale di legittimità del recesso per giusta causa e che vi sarebbe stata incompatibilità fra la domanda principale non impugnata e quella subordinata.Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa di questa Corte di legittimità, allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili,ovvero sia stata accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l’onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017). Orbene, ritiene il Collegio che le domande sopra descritte non s ia no incompatibili, perché non vi ènessun legame di incompatibilità ontologica fra l’accertamento della legittimità del recesso per giusta causa ex art. 27 l. 392/1978 e quello, subordinato, di legittimità del rifiuto della riconsegna sino all’adempimento dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi oggetto di locazione.Sul punto va infatti chiarito che, proprio in ragione della descrizione delle domande operata in premessa, le due domandeda ultimo ricordate non possono che essere qualificate come domande autonome, non legate, cioè, da alcuna connessione, con la conseguenza chela domanda avanzata in via subordinata avrebbe potuto essere proposta , senza necessità di impugnazione della domanda principale. 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della decisione per violazione del principio dispositivo, dell’art. 111 Cost., dell’art. 99l. fall. come richiamato dall’art. 87, co. 2, d.lgs. 385/1993 vigente ratione temporis, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.2969 c.c., sul rilievo dell’erronea pronuncia d’ufficioda parte del Tribunale su un’eccezione in senso stretto.1.2 Osserva,cioè, il ricorrente che l a decisione impugnata aveva rigetta to le suedomande sulla base del rilievo ufficioso di una eccezione in senso stretto di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c.,che non sarebbe mai stata sollevata dalla controparte. 1.3 Ricorda infatti il ricorrente che il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito per danni da ritardata restituzione della cosa locata ai sensi dell’art. 1591 c.c., per aver ritenuto che il locatore fosse decaduto ai sensi dell’art. 1287, comma2, c.c. dal diritto di scegliere, fra le prestazioni oggetto dell’obbligazione alternativa previste dall’art. 13 del contratto del 30 giugno 2015, la restituzione dell’immobile nello stato in cui versava alla data del 27 aprile 2004.Tale decadenza sarebbe maturata per effetto del mancato specifico riscontro alla nota del 20 febbraio 2018 con cui la parte conduttrice gli aveva chiesto di esercitare la facoltà di scelta. In tal modo, la scelta fra le due prestazioni - sempre secondo il ragionamento del Tribunale -sarebbe passata alla parte conduttrice, ai sensi dell’art. 1287, co. 2, c.c., la quale avrebbe implicitamente optato per restituire l’immobile con le addizioni e modifiche da essa apportate ed avendo quest’ultimaofferto al locatore di eseguire la prestazione di riconsegna in tale ultima forma con offerta non formale ex art. 1220 c.c. non sarebbe incorsa nella mora del conduttore. 1.3 Secondo il ricorrente, invece, la decisione del Tribunale di Milano avrebbe violatoil principio dispositivo e le norme sopra indicate in rubrica, poiché si sarebbe basatasul rilievo d’ufficio di un’eccezione di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c. che, in ossequio al disposto dell’art. 2969 c.c., avrebbe potuto essere sollevata solo dalla parte.Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non aveva mai eccepito la suddetta decadenza, né nella fase di accertamento del passivo, né tantomeno nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Tale eccezione di decadenza non eramai stata sollevata dalla procedura concorsuale, poiché il diritto al ripristino dello stato dei luoghi era stato espressamente riconosciutodal commissario liquidatore in sede di accertamento del passivo. Ciò avrebbe comportato , per come osservato dal ricorrente, la violazione del principio dispositivo ed il vizio di ultrapetizione.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la n ullità della decisione per violazione dell’art. 86 d.lgs. 385/1993, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dei principi dettati dagli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c.. sul rilievo che la pronuncia impugnatasarebbe stata in contrasto con il giudicato endoconcorsuale. 2.1 Si evidenzia da parte del ricorrente che la decisione impugnata aveva rigettatole sue domande di ammissione al passivo del credito per danni ex art. 1591 c.c., accertando che non vi eramora del conduttore, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avesse già ammesso al passivo il credito per risarcimento per equivalente dell’obbligo di ripristino, il cui riconoscimento presupponeva invecel’inadempimento nella riconsegna del bene e dunque la mora del conduttore. 2.2 Precisa il ricorrente che, all’esito della fase di accertamento del passivo che aveva preceduto il giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ammettere al passivo concorsuale il credito del ricorrente per spese di ripristino nello stato quo ante dell’immobile oggetto di controversia. Tale decisione del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva logicamente il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e, correlativamente, l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in bonis all’ obbligo di provvedervi, da cui sarebbe dovuto discendere l’accertamento della mora del conduttore/debitore dell’obbligo di restituzione nello stato quo ante e l’ammissione al passivo del conseguente diritto del locatore a percepire i danni ex art. 1591 c.c.. 2.3 Ciò nonostante,con il decreto impugnato il Tribunale di Milano aveva, invece,rigettato la menzionata domanda di [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel riconoscere il diritto in sede di accertamento del passivo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una mera “scelta” da inquadrarsi “in un’ottica meramente conciliativa” e tale “scelta” di ammettere il credito sarebbe stata irrilevante, in quanto adottata successivamente alla “scelta a suo tempo legittimamente assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] (in bonis) di rilasciare i locali nello stato in cui si trovavano al momento del recesso, in assenza dell’esercizio della facoltà riconosciuta al locatore” (cfr. pag. 18, decreto impugnato).2.4 La decisione impugnata sarebbe, pertanto , illegittima per violazione dell’art. 86, commi 1, 2, 8 e 9, del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), giacché il [OSCURATO:PERSONA] di una [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. non esprime manifestazioni di volontà di carattere transattivo, ma accerta e riconosce diritti di credito (comma 1), nonché diritti reali (comma 2) e, nell’esercizio di un potere/dovere sovrapponibile a quello del [OSCURATO:PERSONA] nella verificazione del passivo di altre procedure concorsuali, emette un provvedimento avente natura di accertamento e decisoria (il comma 8 dispone che si tratta di una “decisione”), che è impugnabile ai sensi dell’art. 87 T.U.B. e che, in mancanza, forma oggetto di giudicato endoconcorsuale ai sensi dell’art. 86, co. 9, T.U.B., con conseguente incontrovertibilità dei diritti così riconosciuti. E sarebbe altresì illegittima la decisione impugnata anche per “violazione dell’art. 2909 c.c., poiché la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di ripristino (da cui sarebbe dovuto discendere l’accoglimento della conseguente domanda ex art. 1591 c.c.)” non era stata opposta da alcuno dei soggetti legittimati e dunque sarebbe divenuta cosa giudicata endoconcorsuale , ai sensi del menzionato art. 86, co. 9, T.U.B, con conseguente idoneità della medesima a fare stato nel concorso fra i creditori e dunque ad essere pienamente osservata anche dal giudice del giudizio di opposizione allo stato passivo. 2.5I primi due motivi sono fondati. 2.5.1 Come correttamente rileva il ricorrente, ritiene il Collegio, sulla base della non contestata ricostruzione della vicenda processuale sopra descritta, che il decreto impugnato ha violato senz’altro il principio dispositivo ed il disposto normativo di cui all’art. 112 c.p.c., poiché la decisione del Tribunale si è invero fondata sul rilievo dell’eccezione di decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c., impropriamente sollevata d’ufficio dallo stesso Tribunale eche, invece, in ossequio al disposto di cui all’art. 2969 c.c. , avrebbe potuto essere sollevata solo dalla partea ciò interessata. Orbene, risulta fatto pacifico chela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non avessemai eccepito la suddetta decadenza, né nella fase di accertamento dello statopassivo, né tantomeno nel successivo giudizio di opposizione. In realtà, tale eccezione di decadenza non era mai stata sollevata dalla procedura concorsuale, poiché il diritto al ripristino dello stato dei luoghi era stato espressamente riconosciuto dallo stesso commissario liquidatore in sede di accertamento dello statopassivo. 2.5.2 Ma è fondata anche la doglianza sollevata nel secondo motivo. Sul punto va evidenziato che, all’esito della fase di accertamento dello stato passivo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di ammettere il credito del ricorrente per spese di ripristino nello stato quo ante dell’immobile oggetto di locazione. Tale decisione del [OSCURATO:PERSONA] presupponeva logicamente il riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e correlativamente l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in bonis all’obbligo di provvedervi, da cui sa rebbe dovuto discendere l’accertamento della mora del conduttore/debitore nell’obbligo di restituzione nello stato quo ante e l’ammissione al passivo del conseguente diritto del locatore a percepire i danni ex art. 1591 c.c. Ciò nonostante il Tribunale di Milano aveva rigettato la menzionata domanda di [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel riconoscere il diritto in sede di accertamento del passivo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una mera “scelta” da inquadrarsi“in un’ottica meramente conciliativa”. A ciò va anche aggiunto che la decadenza ex art. 1287, co. 2, c.c. -in cui sarebbe incorso l’[OSCURATO:PERSONA] -avrebbe dovuto portare a ritenere non meritevole di accoglimento anche la domanda sulle spese di ripristino, domandaaccolta invece dal [OSCURATO:PERSONA] nella fase di accertamento dello statopassivo. 2.5.2Ciò posto, risultano anche in questo caso corretti i rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla violazione delle disposizioni normativesopra indicate in rubrica. Ed invero, la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di ripristino -da cui sarebbe dovuto discendere dunque l’accoglimento della conseguente domanda ex art.1591 c.c. -non era stata opposta da alcuno dei soggetti legittimati e dunque doveva ritenersi essere divenuta definitiva, con conseguente idoneità della medesima a fare stato nel concorso fra i creditori e dunque ad essere pienamente osservata anche dal giudice del giudizio di opposizione allo stato passivo. Con l a ulteriore evidente conseguenza che il T rib unale , nell’applicazione delladecadenza di cui all’art. 1287, 2 comma, c.c., non solo aveva rilevato ed accolto un ’eccezione non rilevabile d’ufficio , ma a veva altresì ritenuto legittima la scelta della conduttricedi lasciare le addizioni al locatore in evidente contrasto con l’ammissione del credito al passivoper il ripristino dello stato dei luoghi. 3. Il terzo motivo - con il quale si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,solo in via subordinata, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1287, co. 2, c.c. in relazione all’art. 27, ult. co., l. n. 392/1978 e dell’art. 1372 c.c. - rimane pertanto assorbito. 4. Il quarto mezzo denuncia invece “violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 1591 c.c. (presunzione legale di danno nel caso di mora del conduttore)”.Si evidenzia da parte del ricorrente che l’art. 1591 c.c. impone una presunzione legale di danno per il ritardo nella riconsegna dell’immobile, quantificando l’indennizzo nella misura corrispondente al canone convenuto. Tale presunzione legale importerebbe un ’ inversione dell’onere della prova a carico del conduttore, il quale d ovrebbe allegare e provare che il locatore non aveva subito alcun danno derivante dal ritardo. 4.1 Anche in questo caso le doglianze sono fondate. Scrive infatti il Tribunale: “Per completezza di motivazione, si osserva che l’opponente neppure ha allegato o dimostrato eventuali danni patiti in pendenza dell’iter di riconsegna, cfr. Cass. civ. n. 19981/2016: “Il locatore che intenda essere risarcito del danno per mancato reimpiegodel bene, dopo il rilascio da parte del conduttore in mora, ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di specifici fatti impeditivi a tale reimpiego, determinati dal ritardato od inesatto adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile, ed idonei ad escludere che il mancato sfruttamento locativo sia dipeso da mera inerzia o da scelte volontarie riferibili allo stesso locatore.” Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1591 cod. civ., nello stabilire che il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione, costituita dal pagamento del canone convenuto, fino al momento di detta riconsegna, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto. In tale ipotesi, il canone convenuto costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire, sostituendosi l’obbligazione risarcitoria a quella contrattuale originaria. Pertanto, vertendosi in tema di risarcimento correlato al danno effettivamente subito, l'importo dovuto dall'occupante deve essere correlato al periodo di effettiva occupazione, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia rilasciato nel corso del periodo in riferimento al quale il canone è contrattualmente commisurato, il risarcimento dovrà essere quantificato sulla base del canone mensile in proporzione ai giorni di effettiva occupazione (Sez. 3, Sentenza n. 8240 del 24/05/2003). Risulta dunque evidente che il principio di diritto evocato dal Tribunale riguarda diversamente il risarcimento del danno per mancato reimpiego del bene, solodopo il rilascio da parte del conduttore in mora . Ne consegue che anche la predetta statuizione del Tribunale deve essere censurata ed il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, dovrà rileggere la vicenda processuale qui in esame alla luce del diverso principio di diritto qui sopra ricordato e riaffermato. 5. Ancheil quinto motivo - con il quale il ricorrente censura , invece, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.,il provvedimento impugnato per “v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla decisione sulle spese di lite”- rimane assorbito.
Decreto Cassazione n. 03847/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris