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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2025

Cassazione n. 14783/2025

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31288/2018 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 7106 E506 H); - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 16 settembre 2015 (rep. 12.209 – racc. 4037), rappresentata e difesa, in forza di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli Numero sezionale 448/2025Numero di raccolta generale 14783/2025 avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C20 B111 Q) Data pubblicazione 02/06/2025 e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59B11 C933 H); - CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]– per la cassazione della sentenza n. 950/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 21 marzo 2018, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia era l’avviso di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Triggiano chiedeva alla suindicata contribuente il versamento della somma di 134.830,00 € a titolo di TARI per l’anno d’imposta 2014.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dal Comune.

3. Con atto notificato in data 22 ottobre 2018 il Comune di Triggiano proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione e notificando in data 10 gennaio 2019 controricorso all’impugnazione incidentale avanzata dalla società.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controdeduzioni notificate il 3/7 dicembre 2018, articolando ricorso incidentale

4. Con atto depositato in data 3 ottobre 2024, sottoscritto da entrambe le parti, è stato rappresentato che:F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 Numero sezionale 448/2025 - «nelle more del giudizio, si è svolta la procedura di Numero di raccolta generale 14783/2025Data pubblicazione 02/06/2025 accertamento con adesione che ha condotto alla sottoscrizione di rituale verbale con il quale è stata consensualmente definito l’ammontare della TARI dovuta per l’annualità 2014»; - «a seguito del citato verbale il Comune ha provveduto a rettificare in autotutela l’ammontare della TARI oggetto del presente giudizio e [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto al versamento di quanto richiesto nell’avviso rettificato»; - «con il predetto verbale di [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune si sono altresì impegnati ad abbandonare formalmente il presente giudizio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere con reciproco impegno alla presentazione congiunta di apposita istanza di compensazione delle spese processuali».

Le parti hanno quindi chiesto di «dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, disponendo l’integrale compensazione delle spese». [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla luce di quanto precede, i reciproci ricorsi vanno dichiarati inammissibili in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere che elide l'interesse alla pronuncia sul ricorso, in termini riconosciuti ed ammessi dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. Sez.

Un. 18 luglio 2024, n. 19976).

2. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 Numero sezionale 448/2025 n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.

Numero di raccolta generale 14783/2025Data pubblicazione 02/06/2025 T., 31 gennaio 2024, n. 2921, cui adde Cass. Sez.

Un. 18 luglio 2024, n. 19976).

P.Q.M. la Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31288/2018 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 7106 E506 H); - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale, dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 16 settembre 2015 (rep. 12.209 – racc. 4037), rappresentata e difesa, in forza di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli Numero sezionale 448/2025Numero di raccolta generale 14783/2025 avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C20 B111 Q) Data pubblicazione 02/06/2025 e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59B11 C933 H); - CONTRORICORRENTE E RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]– per la cassazione della sentenza n. 950/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 21 marzo 2018, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia era l’avviso di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Triggiano chiedeva alla suindicata contribuente il versamento della somma di 134.830,00 € a titolo di TARI per l’anno d’imposta 2014. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dal Comune. 3. Con atto notificato in data 22 ottobre 2018 il Comune di Triggiano proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione e notificando in data 10 gennaio 2019 controricorso all’impugnazione incidentale avanzata dalla società. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controdeduzioni notificate il 3/7 dicembre 2018, articolando ricorso incidentale 4. Con atto depositato in data 3 ottobre 2024, sottoscritto da entrambe le parti, è stato rappresentato che:F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 Numero sezionale 448/2025 - «nelle more del giudizio, si è svolta la procedura di Numero di raccolta generale 14783/2025Data pubblicazione 02/06/2025 accertamento con adesione che ha condotto alla sottoscrizione di rituale verbale con il quale è stata consensualmente definito l’ammontare della TARI dovuta per l’annualità 2014»; - «a seguito del citato verbale il Comune ha provveduto a rettificare in autotutela l’ammontare della TARI oggetto del presente giudizio e [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto al versamento di quanto richiesto nell’avviso rettificato»; - «con il predetto verbale di [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune si sono altresì impegnati ad abbandonare formalmente il presente giudizio, dichiarando di non avere più nulla a pretendere con reciproco impegno alla presentazione congiunta di apposita istanza di compensazione delle spese processuali». Le parti hanno quindi chiesto di «dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, disponendo l’integrale compensazione delle spese». [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce di quanto precede, i reciproci ricorsi vanno dichiarati inammissibili in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere che elide l'interesse alla pronuncia sul ricorso, in termini riconosciuti ed ammessi dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 18 luglio 2024, n. 19976). 2. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31288/2018 Numero sezionale 448/2025 n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. Numero di raccolta generale 14783/2025Data pubblicazione 02/06/2025 T., 31 gennaio 2024, n. 2921, cui adde Cass. Sez. Un. 18 luglio 2024, n. 19976). P.Q.M. la Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di giudi
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