CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 37083/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento dell'8 gennaio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 5, cod. pen. (capo 1); 81 cpv., 110, 318, 319, 319-ter cod. pen. (capo 2); 81 cpv., 110, 48 e 479 cod. pen. (capo 2.1); 81 cpv. 110 e 640 cod. pen. (capo 2.2); 81 cpv. e 340 cod. pen. (capo 2.3); 61 n. 7, 81 cpv., 110 e 640-bis cod. pen. (capo 4) o, in alternativa, 61 n. 7, 81 cpv., 110, 48 e 314 cod. pen. (capo 4 -bis). In particolare alla Tarantini era stato addebitato di aver fatto parte di un'associazione per delinquere, operante in Bari dal 2006 e con permanenza, finalizzata alla commissione di plurimi reati di falso, truffa ai danni dello Stato e della Regione Puglia e/o peculato per induzione in errore, interruzione di pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, riciclaggio e autoriciclaggio; nonché di avere, in esecuzione del programma di quel sodalizio criminale, quale operatore giudiziario in servizio presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari del Tribunale civile di Bari, ricevuto rilevanti somme di denaro, in specie la retribuzione mensile di 1.000 euro, commettendo atti contrari ai propri doveri di ufficio al fine di favorire i componenti dello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle causa di esecuzione mobiliare contro la Regione Puglia. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Tarantini, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 192 e 292 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale sostanziale contestate nei capi d'imputazione provvisoria 1) e 2), per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura, senza tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del fatti di reato addebitati che per la Tarantini risalirebbero, al più tardi, al dicembre del 2018, o a periodi in cui la stessa non era in servizio; senza considerare il contenuto delle intercettazioni dalle quali si evince che la prevenuta aveva rifiutato al Primavera ogni disponibilità; ed ancora, nonostante i dati acquisiti avessero escluso che la indagata — che non aveva alcun potere certificatorio nel suo ufficio, né ha svolto di fatto compiti spettanti ai cancellieri, e che aveva percepito lo stipendio mensile di 1.000 euro per avere svolto attività lavorativa nello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] — avesse aderito ad alcuna associazione per delinquere ovvero avesse violato ai propri doveri di ufficio, essendosi ella limitata ad effettuare alcune correzioni agli atti giudiziari delle parti, spesso seguendo le direttive dei propri superiori. 2.2. Mancanza di motivazione, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale contestate nei capi d'imputazione provvisoria 2.1), 2.2), 2.3), 4) e 4- bis), per avere il Tribunale di Bari omesso autonomamente di illustrare le ragioni giustificative dell'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui agli anzidetti addebiti. 2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione agli artt. 274, 309 e 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale barese erroneamente sostenuto l'esistenza di una concreta ed "eccezionale" esigenza connessa al rischio di recidiva, benché manchino dati da cui desumere un effettivo pericolo che la Tarantini, se rimessa in libertà, possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, anche tenuto conto che i fatti accertati risultino risalenti nel tempo, che la prevenuta- che ha reso dichiarazioni definite confessorie - è incensurata e invalida, non ha più rapporti con i coindagati, è prossima al pensionamento, è stata spostata in ufficio diverso da quello al quale era stata precedentemente assegnata e si trova in precarie condizioni economiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è in parte infondato e, in parte, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. In ragione della peculiarità e dei limiti del giudizio di legittimità, va rilevato come i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li hanno indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'odierna indagata con riferimento ai delitti a lei addebitati ai capi 1) e 2). È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche ai fini della qualificazione giuridica delle condotte. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de hbertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni e, in specie, il tenore delle intercettazioni eseguite durante le indagini. Elementi di conoscenza che avevano consentito di appurare, per un verso, come la Tarantini avesse percepito per molti anni dai componenti dello studio legale Primavera di Bari una somma di denaro mensile (in una captazione indicata espressamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come "la tangente") per garantire il compimento di una serie di atti, in parte anche contrari ai doveri di ufficio, all'interno dell'ufficio giudiziario addetto alla cura delle partiche di esecuzione mobiliare (fornendo informazioni, correggendo dati sbagliati su atti giudiziari, anticipando date di assegnazione, permettendo il pagamento ritardato di contributi) sì da favorire le iniziative dei professionisti operanti in quello studio; per altro verso, come la Tarantini fosse consapevole di far parte di una più ampia e articolata organizzazione criminale, essendo "entrata nel sistema" e fornendo dalla sua posizione 'strategica' un contributo essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del sodalizio, come confermato da quella conversazione intercettata da cui si evince che la predetta aveva avanzato la pretesa di ottenere una somma di denaro per risolvere i "pasticci" commessi dagli altri sodali. Né nel caso di specie è riconoscibile, in relazione all'imputazione provvisoria del capo 2), la violazione delle norme di diritto penale sostanziale richiamate dalla difesa. Ed infatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio - al quale i giudici di merito si sono attenuti - secondo il quale, in tema di corruzione in atti giudiziari, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935). 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, anche attraverso il consentito meccanismo del rinvio alla motivazione del provvedimento genetico della misura, anche a fronte di una indimostrata analitica contestazione con i motivi del riesame, erano stati indicati in maniera sufficientemente precisa gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti oggetto di addebito nei capi di imputazione provvisoria diversi dai primi due. 4. Il terzo motivo del ricorso è fondato. Se appaiono ininfluenti i riferimenti ad una serie di condizioni personali e di salute della indagata, in quanto collegati a censure obiettivamente dirette solo ad ottenere una diversa interpretazione delle emergenze fattuali ai fini del riconoscimento della esigenza cautelare - dati negativamente qualificati, come adeguatamente spiegato dai giudici di merito, dalla obiettiva gravità delle condotte delittuose accertate e dalla intensità del dolo manifestato - coglie nel segno la doglianza difensiva relativa alla mancanza nella ordinanza impugnata di una congrua motivazione circa il carattere di 'eccezionalità' del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza di altre misure cautelari meno gravose di quella applicata degli arresti domiciliari. Affermando che l'applicazione di misure più blande non impedirebbe alla Tarantini di continuare a recarsi in uno studio legale "disposto ad assoldarla per ottenere in cambio favori illeciti rientranti nell'ambito di competenza dell'ufficio in cui (l'indagata) lavora", il Tribunale del riesame non ha tenuto conto dell'insegnamento interpretativo formulato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale è illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la pubblica amministrazione, di una misura coercitiva, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 13093 del 05/03/2014, Corsino, Rv. 259504).L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura con rinvio al Tribunale di Bari che, nel nuovo giudizio sul punto, riformulerà la motivazione uniformandosi all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura e rinvia per nuovo giudizio sul pu