CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 11327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 30 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Verona ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto in data 3 settembre 2021 del GIP del Tribunale di Verona che aveva sequestrato la somma di euro 15.870,00 nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per spaccio di cocaina. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagata deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché mancava il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato ascritto, trattandosi della cessione di 52 grammi di cocaina, nonché la proporzionalità, avendo dimostrato che la provvista derivava in parte da un prestito della sorella. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è infondato, perché il Tribunale del riesame di Verona ha ben motivato che le circostanze obiettive del rinvenimento del denaro, suddiviso in tre mazzette e custodito in due giubbini insieme a un bilancino di precisione, il numero di banconote, il rilevante importo della somma in sequestro, nonché le specifiche modalità di occultamento, erano tutti elementi univocamente conducenti al collegamento del denaro all'attività di spaccio. Del resto, è incontestato che l'acquirente si era rifornito di stupefacente proprio presso l'abitazione degli indagati. Non irragionevole è la considerazione del Tribunale, secondo cui la libera disponibilità della somma, comunque rilevante, avrebbe agevolato la commissione di ulteriori reati consentendo al Paltera e alla Nachate di effettuare ulteriori acquisti di stupefacente da destinare alla successiva rivendita. Quanto alla sproporzione necessaria ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, la motivazione è del pari immune da censure. I Giudici hanno ritenuto la somma non coerente con la capacità reddituale dei due conviventi né hanno creduto al prestito da parte della sorella per sostenere le spese mediche del Paltera, in assenza di documentazione specifica comprovante le sue condizioni di salute e la capacità reddituale della sorella. Il ricorso'ivnon sottopone elementi significativi, volti a disarticolare il ragionamento dei Giudici. Va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]