CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ALESSANDRIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di COMO; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclude associandosi alla richiesta del Proc. Generale; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del GUP del Tribunale di COMO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio di denaro e metalli preziosi verso la confederazione Elvetica, di evasione dell'I.V.A. all'importazione, di esercizio in via professionale del commercio dell'oro, senza averne dato preventiva comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA]; riciclaggio di denaro e metalli preziosi verso la confederazione Elvetica; evasione dell'I.V.A. all'importazione; esercizio in via professionale del commercio dell'oro, senza averne dato preventiva comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA]; bancarotta) e, conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Alessandria. A ragione della decisione, rilevava che: gli approdi investigativi che avevano indotto il pubblico ministero a richiedere il rinvio a giudizio nei confronti dei predetti imputati erano stati "parzialmente rivoluzionati dal sopravvenuto fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 21.12.2016"; conseguentemente "le condotte contestate ai due amministratori della predetta società al capo D (contestato anche in concorso a Rampone e Visentin) ed F erano state riqualificate come bancarotta fraudolenta, rispettivamente, per distrazione [...] e per occultamento [...]; "agli imputati [OSCURATO:PERSONA] (rectius Giordano) erano stati contestati ulteriori due fatti di bancarotta ai rispettivi capi G) ed H) per essersi astenuti dal richiedere il fallimento pur in presenza delle condizioni di legge e per avere tenuto in modo irregolare le scritture contabili, sì da non consentire la reale ricostruzione del patrimonio societario", aggravati dall'avere cagionato un danno di rilevante gravità; "il pubblico ministero aveva escluso la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità contestata ai capi A) e B) a tutti gli imputati". Riteneva, quindi, che, "con riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la competenza per territorio doveva essere individuata facendo riferimento al reato più grave loro contestato, ovvero la bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dall'ingente rilevanza del danno cagionato, reato pacificamente commesso nel territorio di Alessandria"; che, conseguentemente, gli ulteriori reati rispettivamente contestati agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi trattamento sanzionatorio meno grave, anche se in alcuni casi consumati in altro territorio, essendo pacificamente connessi quanto meno ai sensi dell'ad 12 lett. b) cod. proc. pen., venivano attratti dalla competenza del giudice territorialmente competente per il reato più grave, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 lett. b) e 16 cod. proc. pen.; che, analogamente, le posizioni di Realini, Foletti, Betti, Tambussi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi connessi, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., al reato più grave di bancarotta fraudolenta contestato ai coimputati. 2. In data 10 dicembre 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria disponeva il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti, essendo state diversamente definite le posizioni degli altri imputati. 3. Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza in data 10 novembre 2021 sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. A ragione della propria decisione, il Tribunale riteneva che l'operazione ermeneutica, consistita nell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. a opera, prima, del pubblico ministero e, dopo, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como ai fini della pronuncia di incompetenza, non trovava fondamento normativo, era, altresì, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e non rientrava neppure nelle ipotesi tassative previste dall'art. 423 cod. proc. pen.. Affermava, inoltre, di non condividere i principi di diritto (attinenti al merito) richiamati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como per argomentare l'esclusione della citata aggravante; quindi, rilevava che l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. era stata contestata dalla Procura del Tribunale di Alessandria sia con riferimento al reato di riciclaggio (capo B della rubrica, già ab origine aggravato) sia con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta (capo D della rubrica) e che eccezioni di incompetenza per territorio erano state respinte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria. Tanto premesso, secondo il Tribunale di Alessandria, ai fini della determinazione della competenza, occorreva fare riferimento alla fase in cui si era verificata l'irregolare ritrattazione dell'azione penale (dinnanzi al G.U.P. del Tribunale di Como), a nulla rilevando le indicate modifiche dell'imputazione apportate dalla Procura della Repubblica di Alessandria; era, dunque, con riferimento al reato di cui al capo B) della rubrica, aggravato ex art. 61-bis cod. pen., sin dall'origine reato più grave, che dovevano essere valutati i criteri che determinavano la competenza per territorio; a fronte di una pluralità di reati omogenei (tutti rilevanti ex art. 648-bis cod. pen.), le fattispecie poste in continuazione interna dovevano essere ritenute di pari gravità e, perciò, ai sensi dell'art.16 cod. proc. pen., la competenza apparteneva al giudice competente per il primo reato; dall'analisi del capo di imputazione emergeva che la prima condotta rilevante ex art. 648- bis cod. pen. era quella relativa all'attività di importazione fatta via Ir terra, tramite la frontiera italo - svizzera (di cui alla fattura del 20.8.2012) e, poiché si trattava di condotta commessa all'estero, si doveva fare riferimento per determinare la competenza per territorio del primo reato agli artt. 6 cod. pen. e 10 del codice di rito e, quindi, all'ultimo segmento della condotta messo in atto nel territorio italiano; occorreva, altresì, avere riguardo all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'ultimo segmento della condotta tenuto in Italia era la presentazione della citata fattura alla dogana di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la competenza doveva essere individuata nel Tribunale di Como. Aggiungeva che non si sarebbe potuto giungere a diversa conclusione ritenendo che l'ultimo segmento della condotta tenuto in Italia fosse coinciso con l'emissione della citata fattura, poiché, non potendosi collocare nello spazio l'emissione di detta fattura, sarebbe stato necessario fare riferimento al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. pen. secondo cui "se non è noto il luogo indicato al comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato"; tuttavia, nel caso di specie, poiché gli imputati risiedevano in luoghi diversi, non era possibile fare riferimento a tale regola suppletiva, bensì doveva aversi riguardo all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., alla stregua del quale la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, era sempre il Giudice presso il Tribunale di Como. Specificava ulteriormente il Tribunale che ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuto pervenire anche qualora il reato di riciclaggio aggravato di cu al capo B) della rubrica fosse da ritenersi reato unico a consumazione prolungata, dovendosi, in questo caso, prendere in considerazione - come ultimo segmento della condotta - alternativamente la presentazione alla frontiera di [OSCURATO:PERSONA] dell'ultima fattura o l'emissione della stessa, avvenuta in luogo sconosciuto; che altro profilo di criticità della sentenza di incompetenza del Giudice dell'udienza del Tribunale di Como atteneva alla trasmissione degli atti in relazione a tutti gli imputati, non avendo il suddetto Giudice considerato che il reato di cui a capo D) della rubrica era contestato alla sola Visentin e non anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere è il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como. E in vero, condivide il Collegio le argomentazioni svolte nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Alessandria che ha sollevato il conflitto in parola, facendo corretta applicazione delle norme indicate e dei principi giurisprudenziali in materia. 2. Nella prima parte della presente sentenza sono state riportate, per comodità espositiva, le motivazioni del suddetto Tribunale, alle quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni. Qui è sufficiente sottolineare che: il Tribunale di Alessandria ha, innanzitutto, puntualmente chiarito che, a fronte di una pluralità di reati tra loro connessi e ascritti a una pluralità di imputati, al fine di stabilire la competenza per territorio debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 16 cod. proc. pen., che individua il Giudice competente in relazione al reato più grave; ha, quindi, criticato "l'operazione ermeneutica", effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, consistita nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., contestata con riferimento al delitto di riciclaggio (capo B della rubrica); ha, di seguito, correttamente richiamato il principio della irretrattabilità dell'azione penale, affermando che non fosse possibile per il pubblico ministero del Tribunale di Como escludere in sede di udienza preliminare la citata aggravante contestata in relazione al reato di cui al capo B) e per il Giudice spogliarsi in ragione di ciò della competenza; del tutto condivisibilmente, poi, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto che per la valutazione della competenza per territorio dovesse farsi riferimento alla fase in cui si era verificata la irregolare ritrattazione dell'azione penale; una volta individuato quale reato più grave quello di riciclaggio aggravato ab origine ex art. 61-bis cod. pen., ha applicato in maniera ineccepibile le disposizioni di cui agli artt. 16 cod. proc. pen., 6 cod. pen., 10 e 9, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Ebbene, proprio in ragione di dette argomentazioni la competenza territoriale a decidere in ordine al procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti è del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale