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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07997/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19818/2018 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 87B54 H703K), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Patrocinio a spese dello Stato – liquidazione compenso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –intimato – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno n. 1306/17, depositata il 4 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza n. 1306/2017, il Tribunale di Salerno, pronunciandosi sull’opposizione promossa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’assistita [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi richiesti dall’Avvocato in virtù dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore dell’assistita, rigettava l’opposizione e condannava entrambe le ricorrenti al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite liquidatein euro 800,00 oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cpa e Iva se dovute, ritenendo sussistente un’incompatibilità fra gli istituti della “distrazione delle spese legali” in favore dell’Avvocato di cui all’art. 93 c.p.c. (dichiarata nel ricorso introduttivo) e del “patrocinio a spese dello Stato”, in quanto “l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al Patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire dii tale assistenza , senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio”; - per la cassazione della citata ordinanza del Tribunale di Salerno ricorre la D’Auria sulla base di quattro motivi; - è rimasto intimato il Ministero della giustizia; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - l’errata applicazione delle norme di legge in riferimento agli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in ambito civile di cui al d.P.R. n. 115/2002 (artt. 82, 131, 133 e 134) e del relativo principio derivato secondo il quale le spese sostenute dalla parte ammessa al patrocinio per la propria difesa sono sempre anticipate dall’Erario e non possono mai essere distratte in favore del difensore, e la violazione dell’art. 24 Cost. e del derivato principio di effettività della difesa; nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la motivazione perplessa, omessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente, il travisamento dei fatti e la nullità dell’ordinanza contenente solo massime trascritte e quindi priva di reale e riconoscibile motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata applicazione di norme di legge nonché la sovrapposizione dell’abrogato istituto di “gratuito patrocinio” (di cui all’art. 35, r.d. n. 3282/1923), con il “patrocinio a spese dello Stato” (exd.P.R. n. 115/2002, art. 133), posta l’ontologica differenza tra i due istituti.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il richiamo a massime giurisprudenziali afferenti a norme abrogate (artt. 11, 13 e 14, l. n. 533/73, artt. 23, c. 2, l. 134/01 e 298, c. 1, d.P.R. n. 115/2002), l’omessa valutazione di precedenti con orientamento diametralmente opposto a quello del provvedimento gravato (Cass. nn. 530 del 1981, 3406 del 1979, 17461 del 2014 e SS.UU.CC. n. 1009 del 2014), nonché il vizio di motivazione e l’omesso esame di punti decisivi della controversia con difetto di motivazione sugli stessi.

Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’errore sul fatto della anteriorità della dichiarazione di antistatarietà rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta nel ricorso depositato il 4 dicembre 2013, nonché l’omessa considerazione della posteriorità dell’istanza di ammissione al patrocinio depositata il 9 gennaio 2014, nonché l’omessa valutazione della dichiarazione del difensore contenuta a verbale in data 10 maggio 2016 operata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ammissione al beneficio intervenuta successivamente al deposito del ricorso, e infine la motivazione solo apparente sul punto dell’eccezione del ricorrente, il travisamento di fatti e – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità dell’ordinanza di reale e riconoscibil e motivazione.

I quattro motivi di ricorso – da trattare unitariamente per l’evidente connessione argomentativa che li avvince, vertendo tutti, seppure sotto diversi profili, sulla incidenza della dichiarazione di antistatietà delle spese rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – sono fondati e con essi il ricorso.

Uniformandosi al principio enunciato dal massimo consesso di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 26 marzo 2021 n. 8561), deve affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

Il ricorso va pertanto accolto e cassata l'ordinanzaimpugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione.

P .

Q .

M .

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19818/2018 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 87B54 H703K), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Patrocinio a spese dello Stato – liquidazione compenso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –intimato – avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno n. 1306/17, depositata il 4 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza n. 1306/2017, il Tribunale di Salerno, pronunciandosi sull’opposizione promossa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’assistita [OSCURATO:PERSONA]Auria avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi richiesti dall’Avvocato in virtù dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore dell’assistita, rigettava l’opposizione e condannava entrambe le ricorrenti al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite liquidatein euro 800,00 oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, cpa e Iva se dovute, ritenendo sussistente un’incompatibilità fra gli istituti della “distrazione delle spese legali” in favore dell’Avvocato di cui all’art. 93 c.p.c. (dichiarata nel ricorso introduttivo) e del “patrocinio a spese dello Stato”, in quanto “l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al Patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire dii tale assistenza , senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio”; - per la cassazione della citata ordinanza del Tribunale di Salerno ricorre la D’Auria sulla base di quattro motivi; - è rimasto intimato il Ministero della giustizia; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - l’errata applicazione delle norme di legge in riferimento agli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in ambito civile di cui al d.P.R. n. 115/2002 (artt. 82, 131, 133 e 134) e del relativo principio derivato secondo il quale le spese sostenute dalla parte ammessa al patrocinio per la propria difesa sono sempre anticipate dall’Erario e non possono mai essere distratte in favore del difensore, e la violazione dell’art. 24 Cost. e del derivato principio di effettività della difesa; nonché – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la motivazione perplessa, omessa, contraddittoria ed irriducibile sul punto oggetto di specifica eccezione del ricorrente, il travisamento dei fatti e la nullità dell’ordinanza contenente solo massime trascritte e quindi priva di reale e riconoscibile motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’errata applicazione di norme di legge nonché la sovrapposizione dell’abrogato istituto di “gratuito patrocinio” (di cui all’art. 35, r.d. n. 3282/1923), con il “patrocinio a spese dello Stato” (exd.P.R. n. 115/2002, art. 133), posta l’ontologica differenza tra i due istituti. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il richiamo a massime giurisprudenziali afferenti a norme abrogate (artt. 11, 13 e 14, l. n. 533/73, artt. 23, c. 2, l. 134/01 e 298, c. 1, d.P.R. n. 115/2002), l’omessa valutazione di precedenti con orientamento diametralmente opposto a quello del provvedimento gravato (Cass. nn. 530 del 1981, 3406 del 1979, 17461 del 2014 e SS.UU.CC. n. 1009 del 2014), nonché il vizio di motivazione e l’omesso esame di punti decisivi della controversia con difetto di motivazione sugli stessi. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente afferma – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’errore sul fatto della anteriorità della dichiarazione di antistatarietà rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuta nel ricorso depositato il 4 dicembre 2013, nonché l’omessa considerazione della posteriorità dell’istanza di ammissione al patrocinio depositata il 9 gennaio 2014, nonché l’omessa valutazione della dichiarazione del difensore contenuta a verbale in data 10 maggio 2016 operata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ammissione al beneficio intervenuta successivamente al deposito del ricorso, e infine la motivazione solo apparente sul punto dell’eccezione del ricorrente, il travisamento di fatti e – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità dell’ordinanza di reale e riconoscibil e motivazione. I quattro motivi di ricorso – da trattare unitariamente per l’evidente connessione argomentativa che li avvince, vertendo tutti, seppure sotto diversi profili, sulla incidenza della dichiarazione di antistatietà delle spese rispetto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – sono fondati e con essi il ricorso. Uniformandosi al principio enunciato dal massimo consesso di questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021 n. 8561), deve affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Il ricorso va pertanto accolto e cassata l'ordinanzaimpugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sul
Decreto Cassazione n. 07997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris