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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33553/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26988/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6058/2024 depositata il 27/09/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26988/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 33553/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26988/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 33553/2025 Data pubblicazione 22/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26988/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6058/2024 depositata il 27/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26988/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 33553/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26988/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 33553/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Decreto Cassazione n. 33553/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris