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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 23770/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 03/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 03/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge e la carenza della motivazione in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie di reato nell'ambito dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, peraltro, la doglianza - oltre ad essere aspecifica - è meramente reiterativa di profili già scrutinati e disattesi con il supporto di congrua motivazione alla pag. 3 della sentenza impugnata, ove è stato evidenziato il "valore non risibile" del ciclomotore oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/03/203 [OSCURATO:PERSONA] 'ere Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 03/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 03/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge e la carenza della motivazione in relazione alla mancata sussunzione della fattispecie di reato nell'ambito dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, peraltro, la doglianza - oltre ad essere aspecifica - è meramente reiterativa di profili già scrutinati e disattesi con il supporto di congrua motivazione alla pag. 3 della sentenza impugnata, ove è stato evidenziato il "valore non risibile" del ciclomotore oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/203 [OSCURATO:PERSONA] 'ere Estensore Il
Sentenza Cassazione n. 23770/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris