CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10904/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-intimata-Numero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6341/2020depositata il 11/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chela [OSCURATO:SOCIETA] otteneva, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,un decreto ingiuntivo allegando che:- il 2 novembre 2010 aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.un contratto per l’erogazione di servizi pubblicitari radiofonici etelevisivi per il periodo di novembre e dicembre dello stessoanno;- il 15 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato uncontratto con [OSCURATO:SOCIETA]. per l’affidamento alla stessadella gestione dell’azienda, in ragione del quale i contrattipubblicitari in corso a far data dal 3 gennaio 2011 sarebbero stati«volturati» a favore di quest’ultima;- il 1° febbraio 2011 e il 1° marzo 2011 [OSCURATO:SOCIETA] avevastipulato con [OSCURATO:SOCIETA] due ulteriori contratti per l’erogazionedi analoghi servizi pubblicitari, rispettivamente per il mese difebbraio 2011, e per il mese di marzo 2011;- le prestazioni erano state effettuate e oggetto di fatturazione;[OSCURATO:SOCIETA] si opponeva all’ingiunzione relativa alle somme oggettodi fatturazione, controdeducendo, in particolare, che:- tutti i contratti erano nulli per violazione di norme imperative, inragione di quanto rilevato dalla CONSOB che, con delibera del 22dicembre 2010 n. 17598, aveva cautelarmente sospeso lacampagna pubblicitaria in oggetto per violazione dell’art. 94,T.U.F., in tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari,mancante della predisposizione e pubblicazione di un prospettoinformativo;Numero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026- il contratto di affitto di ramo di azienda tra [OSCURATO:PERSONA] eIDG [OSCURATO:SOCIETA], del 15 dicembre 2010, aveva avuto effetti dal 3gennaio 2011, sicché alcune fatture erano riferibili allaconcedente e non all’affittuaria;- in ogni caso [OSCURATO:SOCIETA] era stata inadempiente nell’esecuzionedei contratti pubblicitari;il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo condannando l’ingiunta alpagamento di una minor somma, con pronuncia riformata dalla Corte diappello che, nel rigettare integralmente l’opposizione a decreto ingiuntivo,osservava che:- erano stati prodotti i tre contratti per la prestazione di servizipubblicitari;- l’effettuazione delle prestazioni di servizio era dimostrata dalloscambio di email sulla definizione concordata dei testi datrasmettere, dalla stessa delibera CONSOB di sospensione delservizio in atto, dalla conseguente ripresa della campagnapubblicitaria col contratto del 1° febbraio 2011, con successivoscambio email riferibile a quei mesi, recante esplicito riferimentoalla delibera in parola e alla rimodulazione dell’offerta in terminidi azionariato diffuso;- anche in tesi, qualunque incidenza della delibera CONSOB suitermini dell’offerta avrebbe dovuto dirsi integrare un factumprincipis indipendente da [OSCURATO:SOCIETA];- non erano invocabili le prospettate nullità, poiché altro era laviolazione rilevata dalla CONSOB in ordine all’offerta al pubblicoin discussione, altro erano i servizi pubblicitari oggetto dicontratto con cui si era diffusa l’offerta stessa, in difetto, peraltro,di qualunque elemento che fondasse la conoscenza, da partedell’esecutore della campagna pubblicitaria, delle infrazioniamministrative, come palesato anche dalla mancataNumero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026comminatoria di sanzioni, da parte dell’autorità di vigilanza, acarico di [OSCURATO:SOCIETA];avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] cinque motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 1218, 1460, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerareche:- era stato provato solo il contenuto degli impegni contrattuali,specie con riferimento ai servizi da rendere, ma non la loroeffettuazione;- non vi era alcuna email che facesse riferimento alla deliberaCONSOB e alla rimodulazione dell’offerta pubblicitaria, comeaffermato nella sentenza gravata basata, perciò, su proveinesistenti agli atti;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 1460, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corteavrebbe errato in particolare omettendo di esaminare l’eccezioned’inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive del febbraio emarzo 2011;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2558, 2559, 2562, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato mancando in particolare di considerare che, come pacifico tra leparti, tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non vi era stato un contratto dicessione di azienda ma di affitto di ramo d’azienda, sicché non vi era statosubentro nei debiti inerenti al contratto per servizi pubblicitari intercorsotra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2010, cui si riferivanoNumero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026due fatture per l’importo di 30 mila euro ritenuto dovuto dal giudice disecondo grado;con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2558, 2559, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Cortedi appello avrebbe errato omettendo in particolare di constatare che ilcontratto di affitto di azienda del 15 dicembre 2010 aveva previsto che irapporti di credito e debito sorti anteriormente alla data di consegna eranoda imputare a vantaggio e svantaggio di [OSCURATO:PERSONA], e rispetto atale data era antecedente il contratto del 2 novembre 2010, come infattistatuito dal giudice di prime cure;con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 91, cod. proc. civ., e, in relazione ad esso, degli artt. 4, primo equinto comma, lettera c), nonché 6, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Cortedi appello avrebbe errato mancando di considerare che le questionigiuridiche e l’istruttoria erano state di semplice esame, sicché spettava lariduzione della metà dei valori medi di liquidazione delle spese di lite,mentre, quanto al secondo grado, non vi era affatto stata la faseistruttoria ovvero di trattazione.Considerato cheil primo motivo è inammissibile;la Corte di appello ha desunto l’effettuazione delle prestazionicontrattuali da un complesso di elementi istruttori, tra cui:a) lo scambio di email «sulla definizione concordata dei testi datrasmettere riferibile al periodo finale della campagna elettorale»(pag. 4, 4° capoverso, 4° rigo, della sentenza in questa sedegravata);b) la delibera della CONSOB che, sospendendo i servizi, ne avevaconfermato indirettamente l’esecuzione;c) la stipulazione di un ulteriore contratto, il 1° febbraio 2011, dopola delibera dell’autorità amministrativa di vigilanza;Numero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026d) lo scambio di ulteriori email con riferimenti alla delibera stessa ealla rimodulazione dell’offerta;dunque, in primo luogo va evidenziato che, quanto alla dedottamancanza di email con l’esplicito riferimento di cui al punto d), non sipropone specifica censura negatoria della menzionata rimodulazione;in secondo luogo, anche a prescindere dal profilo sub d), è evidenteche il complessivo accertamento, in parte inferenziale, della Cortedistrettuale, riferito espressamente all’adempimento delle prestazioni enon solo alla previsione negoziale del loro contenuto, restaconclusivamente fermo;si tratta di accertamento fattuale non riesaminabile, comeconclusivamente sollecitato, in questa sede di sola legittimità;fermo quanto appena esposto, deve (infatti) constatarsi che lacensura:a) non risulta dedurre effettivamente la violazione dell’evocato art.2697, cod. civ., che si configura solamente se il giudice di meritoapplica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’onere in parola a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedella fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi edeccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35,secondo principî ribaditi ripetutamente, ex multis, da Cass.23/10/2018 n. 26769 e, seppure con diversa declinazione, daCass., 29/05/2018 n. 13395, fino, sempre ad esempio, sul punto,a Cass., 15/10/2024, n. 23769);b) non risulta dedurre effettivamente la violazione dell’art. 115, cod.proc. civ., denunciando – come necessario perché tale normarilevi – che il giudice ha dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella previsione, ovvero hagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti maNumero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli: laviolazione in esame non può cioè configurarsi quando si finisca,invece, per allegare che il giudice, nel valutare le prove propostedalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, esucc. conf. esemplificabili con Cass., 10/09/2019, n. 22525,Cass., 07/11/2019, n. 28619, soprattutto Cass., Sez. U.,30/09/2020, n. 20867, e successivamente, tra le molte, Cass.,18/02/2021, n. 4304, e Cass., 22/09/2023, n. 27100);c) non deduce un travisamento di una (in tesi decisiva, ma comevisto non tale) prova alla stregua del ridotto àmbito di talefattispecie siccome individuato da Cass., Sez. U., 05/03/2024, n.5792 (a mente della quale ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio, trovando il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per erroredi fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n.4, cod. proc. civ., mentre, se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e,cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale);d) prospetta, dunque inammissibilmente, la violazione delle duerestanti norme civilistiche richiamate quale risultante dall’assuntainfrazione di quelle appena considerate con i visti esiti;il secondo motivo è manifestamente infondato;in primo luogo, l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod.proc. civ., è mal dedotto, dato che riguarda un’eccezione, il cui mancatoNumero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026scrutinio avrebbe dovuto prospettarsi ai sensi dell’art. 112, cod. proc. civ.,in relazione al n. 4 dell’art. 360, cod. proc. civ.in secondo luogo, pur volendo apprezzare la censura una voltariqualificata, esaminando, come sopra visto, la contestazione di mancataprova dell’adempimento delle prestazioni di servizio pubblicitario, è deltutto evidente che è stato svolto lo scrutinio della cui pretesa mancanza cisi duole;il quarto motivo, da esaminare prioritariamente al terzo per ragionilogiche, è fondato nei termini che seguono;pur assumendo che si fosse trattato di cessione (e non affitto) diazienda, è pacifico, documentato e anche accertato dalla Cortedistrettuale, che il suddetto trasferimento avrebbe avuto effetto dalgennaio 2011;è lo stesso Collegio di merito che, come visto, ha accertatol’effettuazione delle prestazioni anche del primo contratto, del 2 novembre2010, riferite al periodo di novembre e dicembre 2010;nel caso di cessione d'azienda, i crediti di cui all'art. 2559, cod. civ.,sono quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestionedell'azienda stessa (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9010), ma, come osservatoanche in dottrina, non si tratta di norma cui sono sottese ragioni di ordinepubblico, ed è pertanto derogabile (cfr., già, Cass., 15/02/1979, n. 1001);ora, andando di contrario avviso al primo giudice, la Corte di appelloha in effetti omesso di esaminare quanto pattuito dalle parti nel citatonegozio, ossia che i rapporti “sorti” anteriormente alla data di consegna (3gennaio 2011) restavano in carico, per crediti o debiti, a Radio RomaNord;ne deriva quanto anticipato;il terzo motivo è assorbito;l’assorbimento della censura dipende per logica dallo scrutinio dellaterza, fermo restando che la Corte di appello ha in effetti affermatoNumero registro generale 14463/2021Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 10904/2026Data pubblicazione 23/04/2026apoditticamente che si trattò di cessione di azienda e non di affitto diramo aziendale, come dedotto sin dal ricorso monitorio secondo quantorilevato dallo stesso giudice di secondo grado (pag. 2 della sentenza, 7°rigo) e riscontrabile in atti, accertato dal Tribunale e rimasto senzacensura;il quinto motivo è anch’esso logicamente assorbito, posto che, aisensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., la statuizione sulle spesecade per effetto della disposta cassazione della sentenza;spese al giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo,accoglie il terzo, dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma perché,in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]