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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30203/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la condotta posta in essere dall'imputato, consistente nel detenere in tre vani sottoscala di un palazzo capi di abbigliamento contraffatti, in assenza di una documentazione accertante la provenienza della merce, integra gli estremi del reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti; b) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, intesa come consapevolezza da parte dell'agente della provenienza illecita del bene, è desumibile dall'elevato quantitativo di merce rinvenuta, dalle modalità di conservazione dei capi e dall'assenza di qualsivoglia ricevuta accertante la provenienza; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra i quali le modalità dell'azione, il numero dei capi contraffatti e l'intensità del dolo dell'imputato; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 7 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favdre della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 luglio 2024 DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la condotta posta in essere dall'imputato, consistente nel detenere in tre vani sottoscala di un palazzo capi di abbigliamento contraffatti, in assenza di una documentazione accertante la provenienza della merce, integra gli estremi del reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti; b) la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, intesa come consapevolezza da parte dell'agente della provenienza illecita del bene, è desumibile dall'elevato quantitativo di merce rinvenuta, dalle modalità di conservazione dei capi e dall'assenza di qualsivoglia ricevuta accertante la provenienza; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra i quali le modalità dell'azione, il numero dei capi contraffatti e l'intensità del dolo dell'imputato; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 7 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favdre della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 luglio 2024 DEPOSI
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