CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VARESEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/11/2021 del TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Varese ha dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio per effetto della omessa notifica desunta dalla mancanza di valido accertamento in ordine al luogo di effettiva residenza dell'imputato, non presente all'udienza. 2. Propone ricorso per cassazione il PM territoriale lamentando la violazione degli artt. 157 e 552 cod proc pen e l'abnormità del provvedimento 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il provvedimento impugnato non risulta suscettibile di ricorso in cassazione. Nemmeno può ritenersi che il provvedimento medesimo risulti abnorme. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, PM in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni e altro, Rv. 262275). Nel caso di specie, invece, il provvedimento adottato rientra nel novero dei possibili esiti della verifica avente ad oggetto la costituzione delle parti e comunque non determina alcuna stasi processuale in quanto è superabile tramite verifiche anagrafiche diverse da quelle effettuate presso gli uffici tributari e la richiesta risulta comunque reiterabile. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal PM territoriale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2022 Il Consigliere esten