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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10066/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13315/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 43, come da procura a margine del controricorsoe ricorso incidentale; –controricorrente e ricor rente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento, Interessi da sospensione giudiziale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Ligurian. 1174/07/2014, depositata il 18.11.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Liguriaaccoglieva l’appello proposto dall a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova , che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 048 2010 00047020 22, dell’importo di € 4.058,45,e del presupposto provvedimento di iscrizione a ruolo, con i quali era stato richiesto il pagamento di “interessi di sospensione delle imposte dirette”; - dalla sentenza della CTR si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - la questione della illegittimità della richiesta di inte ressi, avente carattere assorbente rispetto alle altre censure prospettate dall’appellante, era fondata, in quanto, in caso di sospensione cautelare dell’atto impositivo ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono dovuti i soli interessi legali (che la contribuente aveva già versato), con esclusione di quelli previsti dall’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo l’Amministrazione finanziaria operato una indebita estensione in via analogica della predetta disposizione; - la richiesta di condanna dell’Ammi nistrazione ex art. 96 cod. proc. civ. era infondata per mancanza dei presupposti; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - l a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato , affidato a due motivi, illustrati con memoria;-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] - Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissi bilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società controricorrente, per violazione dell’art. 365 cod. proc. civ., in relazione alla mancanza della procura speciale che legittim i l’Avvocatura dello Stato a difendere l’Agenzia delle Entrate, atteso che quest’ultima ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale, senza la necessità di una specifica procura (ex multis, Cass. n. 24522 del 2009, Sez. un. n. 3116 del 2006); - altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta sempre dalla società controricorrente, per mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza, riguardante il ritenuto vizio di notificazione della cartella oggetto di impugnazione, in quanto la CTR non aveva esaminato la questione della regolarità della notificazione, ritenendola assorbita; - ciò posto, c on l’unico motiv o , la ricorrente principale deduce la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 39 e 21 del d.P.R. n . 602 del 1973 e 47 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile alla sospensione cautelare dell’atto impositivo , disposta giudizialmente ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, la previsione di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola gliinteressi legati alla sospensione amministrativa del ruolo; sostiene , inoltre, che gli interessi calcolati con la diversa cartella richiamata dalla società contribuente erano quelli maturati a seguito della sentenza di primo grado (che aveva confermato le imposte accertate riducendo solo le sanzioni, da ricalcolare nella misura minima) s ulla pretesa tributaria globalmente richiesta e iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, e non quelli richiesti con l’iscrizione a ruolo oggetto della presente impugnazione (maturati sugli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorioa seguito del ricorso presentato dalla controparte); -il motivo è innanzitutto infondato; - occorre premettere che, secondo un costante orientamento di questa Corte, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (ex multis, Cass. 11.07.2014, n. 15970 e Cass.6.10.2021, n. 27209); - ciò significa, in altri termini, che la pretesa di interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria, per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale, disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, non poggia sull’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che disciplina il diverso caso di sospensione amministrativa della procedura di riscossione, con la previsione di un tasso di interessi superiore a quello legale), ma sul principio generale di cui all’art. 1282, comma 1, cod. civ., in quanto la sospensione giudiziale non impediscela maturazione degli interessi (Cass. 22.02.2022, n. 5692) , non incidendo sull’efficacia del provvedimento impugnato , ma solo sulla suaesecutività, con la conseguenza che, fino a quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né dei relativi interessi (Cass. 19.01.2018, n. 1312);- a diversa conclusione non può perve nirsi neppure a seguito dell'introduzione nell'art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8 - bis , a mente del quale «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gliinteressi al tasso previsto per la sospensione amministrativa», in quanto detta novella, oltre a non essere applicabile al caso in esame ratione temporis ( esse ndo applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimodecreto legislativo), non può nemmeno costituire argomento per una ricostruzione della disciplina previgente nel senso propost o dalla ricorrente; - l 'innovazione introdotta da tale disposizione non consiste , infatti , nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver pa rificato il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché disospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa(Cass. n. 1312 2018 cit.); - esclusa, pertanto, l’applicazione al caso di specie degli interessi al tasso previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi maturati nella misura del tasso legale risultano, secondo la sentenza impugnata, già versati dalla contribuente; -l’ulteriore doglianza mossa dall’Agenzia ricorrente, secondo la quale la contribuente non avrebbe pagato gli interessi maturati sugli importi oggetto di sospensione, ma solo quelli maturati a seguito della decisione di primo grado sulla pretesa tributaria globalmente richiesta, iscritti a ruolo ex art. 68 del d.lgs. n. 456 del 1992, risulta inammissibile, perchè mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27.12.2019, n. 34476); - il rigetto del ricorso principale es onera il Collegio dall’esaminare quello incidentale , proposto in via condizionat a , il quale rimane assorbito; - l’Agenzia delle Entrate , di conseguenza, deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, mentre va dispo sta l a compensazione integrale d i quelle re lative al rapporto processuale di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., atteso che il ricorso principale ha riguardato solo questioni relative al merito della pretesa, in relazione al quale l’agente della riscossione non ha legittimazione, e il ricorso incidentale della contribuente è rimasto assorbito; - poiché alla data di proposizione del ricorso la giurisprudenza di questa Corte in tema di interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale, disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, non si era ancora consolidata, non si ravvisano le condizioni della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ., invocata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso principale, dich iara assorbito quello incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.486,00 per compens o professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13315/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli n. 43, come da procura a margine del controricorsoe ricorso incidentale; –controricorrente e ricor rente incidentale – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento, Interessi da sospensione giudiziale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Ligurian. 1174/07/2014, depositata il 18.11.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Liguriaaccoglieva l’appello proposto dall a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova , che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 048 2010 00047020 22, dell’importo di € 4.058,45,e del presupposto provvedimento di iscrizione a ruolo, con i quali era stato richiesto il pagamento di “interessi di sospensione delle imposte dirette”; - dalla sentenza della CTR si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - la questione della illegittimità della richiesta di inte ressi, avente carattere assorbente rispetto alle altre censure prospettate dall’appellante, era fondata, in quanto, in caso di sospensione cautelare dell’atto impositivo ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sono dovuti i soli interessi legali (che la contribuente aveva già versato), con esclusione di quelli previsti dall’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo l’Amministrazione finanziaria operato una indebita estensione in via analogica della predetta disposizione; - la richiesta di condanna dell’Ammi nistrazione ex art. 96 cod. proc. civ. era infondata per mancanza dei presupposti; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - l a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato , affidato a due motivi, illustrati con memoria;-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] - Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissi bilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società controricorrente, per violazione dell’art. 365 cod. proc. civ., in relazione alla mancanza della procura speciale che legittim i l’Avvocatura dello Stato a difendere l’Agenzia delle Entrate, atteso che quest’ultima ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura erariale, senza la necessità di una specifica procura (ex multis, Cass. n. 24522 del 2009, Sez. un. n. 3116 del 2006); - altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta sempre dalla società controricorrente, per mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza, riguardante il ritenuto vizio di notificazione della cartella oggetto di impugnazione, in quanto la CTR non aveva esaminato la questione della regolarità della notificazione, ritenendola assorbita; - ciò posto, c on l’unico motiv o , la ricorrente principale deduce la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 39 e 21 del d.P.R. n . 602 del 1973 e 47 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile alla sospensione cautelare dell’atto impositivo , disposta giudizialmente ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, la previsione di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola gliinteressi legati alla sospensione amministrativa del ruolo; sostiene , inoltre, che gli interessi calcolati con la diversa cartella richiamata dalla società contribuente erano quelli maturati a seguito della sentenza di primo grado (che aveva confermato le imposte accertate riducendo solo le sanzioni, da ricalcolare nella misura minima) s ulla pretesa tributaria globalmente richiesta e iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, e non quelli richiesti con l’iscrizione a ruolo oggetto della presente impugnazione (maturati sugli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorioa seguito del ricorso presentato dalla controparte); -il motivo è innanzitutto infondato; - occorre premettere che, secondo un costante orientamento di questa Corte, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (ex multis, Cass. 11.07.2014, n. 15970 e Cass.6.10.2021, n. 27209); - ciò significa, in altri termini, che la pretesa di interessi da parte dell’Amministrazione finanziaria, per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale, disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, non poggia sull’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che disciplina il diverso caso di sospensione amministrativa della procedura di riscossione, con la previsione di un tasso di interessi superiore a quello legale), ma sul principio generale di cui all’art. 1282, comma 1, cod. civ., in quanto la sospensione giudiziale non impediscela maturazione degli interessi (Cass. 22.02.2022, n. 5692) , non incidendo sull’efficacia del provvedimento impugnato , ma solo sulla suaesecutività, con la conseguenza che, fino a quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né dei relativi interessi (Cass. 19.01.2018, n. 1312);- a diversa conclusione non può perve nirsi neppure a seguito dell'introduzione nell'art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8 - bis , a mente del quale «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gliinteressi al tasso previsto per la sospensione amministrativa», in quanto detta novella, oltre a non essere applicabile al caso in esame ratione temporis ( esse ndo applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del medesimodecreto legislativo), non può nemmeno costituire argomento per una ricostruzione della disciplina previgente nel senso propost o dalla ricorrente; - l 'innovazione introdotta da tale disposizione non consiste , infatti , nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver pa rificato il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché disospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa(Cass. n. 1312 2018 cit.); - esclusa, pertanto, l’applicazione al caso di specie degli interessi al tasso previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi maturati nella misura del tasso legale risultano, secondo la sentenza impugnata, già versati dalla contribuente; -l’ulteriore doglianza mossa dall’Agenzia ricorrente, secondo la quale la contribuente non avrebbe pagato gli interessi maturati sugli importi oggetto di sospensione, ma solo quelli maturati a seguito della decisione di primo grado sulla pretesa tributaria globalmente richiesta, iscritti a ruolo ex art. 68 del d.lgs. n. 456 del 1992, risulta inammissibile, perchè mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - il rigetto del ricorso principale es onera il Collegio dall’esaminare quello incidentale , proposto in via condizionat a , il quale rimane assorbito; - l’Agenzia delle Entrate , di conseguenza, deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, mentre va dispo sta l a compensazione integrale d i quelle re lative al rapporto processuale di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., atteso che il ricorso principale ha riguardato solo questioni relative al merito della pretesa, in relazione al quale l’agente della riscossione non ha legittimazione, e il ricorso incidentale della contribuente è rimasto assorbito; - poiché alla data di proposizione del ricorso la giurisprudenza di questa Corte in tema di interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale, disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, non si era ancora consolidata, non si ravvisano le condizioni della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ., invocata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso principale, dich iara assorbito quello incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.486,00 per compens o professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario