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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06327/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo e il secondo motivo (che lamentano il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, rispettivamente in relazione alla conoscenza o alla conoscibilità in capo al ricorrente della situazione di dissesto della fallita e alla consapevolezza dell'idoneità della condotta a incidere negativamente sulla solidità patrimoniale della fallita) finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e non anche un rituale travisamento della prova), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito che, in maniera congrua e non manifestamente illogica - e dunque qui non sindacabile - ha indicato le ragioni per cui ha attribuito anche al ricorrente il reato (anche sub specie del prescritto elemento soggettivo), valorizzando il difetto di elementi atti a dimostrare compiutamente il debito della fallita (amministrata dalla sorella del ricorrente) verso la società da lui gestita nonché la collocazione nel tempo del fatto rispetto alla data della cessazione dell'attività della prima (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo e il secondo motivo (che lamentano il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, rispettivamente in relazione alla conoscenza o alla conoscibilità in capo al ricorrente della situazione di dissesto della fallita e alla consapevolezza dell'idoneità della condotta a incidere negativamente sulla solidità patrimoniale della fallita) finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e non anche un rituale travisamento della prova), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito che, in maniera congrua e non manifestamente illogica - e dunque qui non sindacabile - ha indicato le ragioni per cui ha attribuito anche al ricorrente il reato (anche sub specie del prescritto elemento soggettivo), valorizzando il difetto di elementi atti a dimostrare compiutamente il debito della fallita (amministrata dalla sorella del ricorrente) verso la società da lui gestita nonché la collocazione nel tempo del fatto rispetto alla data della cessazione dell'attività della prima (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris