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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:660
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0466_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – BEI / Siria (causa T‑466/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo a un progetto di approvvigionamento idrico in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1) (v. punti 13‑16, 21, 27, 32, 33)

2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 17, 19, 20)

3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Commissione che ha incaricato la Banca europea per gli investimenti di avviare procedure di recupero per conto dell’Unione (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 23‑26) Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 363150,97, equivalente agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022. 2) La somma di EUR 301679,16 che comprende gli importi principali è produttiva di interessi di mora al tasso annuo del 3,5% a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento. 3) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .

62022TJ0466_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 – BEI / Siria (causa T‑466/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo a un progetto di approvvigionamento idrico in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia» 1. Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1) (v. punti 13‑16, 21, 27, 32, 33) 2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE e dalla clausola compromissoria (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 17, 19, 20) 3. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Commissione che ha incaricato la Banca europea per gli investimenti di avviare procedure di recupero per conto dell’Unione (Artt. 256, § 1, e 272 TFUE) (v. punti 23‑26) Dispositivo 1) La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 363150,97, equivalente agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022. 2) La somma di EUR 301679,16 che comprende gli importi principali è produttiva di interessi di mora al tasso annuo del 3,5% a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento. 3) La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .
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