CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31448/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, PasqualeSansonetti, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata echiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;Uditi i difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze ha riformato,quoad poenam, la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 giugno 2020, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo dellacontinuazione con altri reati giudicati con separata sentenza, confermando ilgiudizio di penale responsabilità per i reati di bancarotta distrattiva e documentale,in relazione al fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. dichiarato nelmaggio 2015.Il Tribunale aveva condannato l’imputato, quale amministratore di fatto dellasocietà fallita, esercente un bar pasticceria, dal 29 dicembre 2014 e fino alfallimento, ritenendo che il suddetto avesse ideato e realizzato un programmaunitario di spoliazione della società, acquisendone il controllo mediante schermiformali fittizi, realizzati in diversi successivi momenti, con il coinvolgimento diprestanomi individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalla ricostruzione dei fatti emergeva che la società fallita erastata dapprima, con atto del 4 novembre 2014, oggetto di permuta con un’attivitàdi rivendita tabacchi intestata a [OSCURATO:PERSONA]; quindi, con atto del 26 novembre2014, ceduta a [OSCURATO:PERSONA], che ne assumeva la qualifica di amministratoredi diritto; infine, proseguita da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dall’imputato,dall’aprile 2015 e fino al fallimento dichiarato dopo pochi mesi, in assenza di titoloe corrispettivo.Il depauperamento del compendio aziendale era ricondotto ad un programmaunitario consapevolmente perseguito; in tale scenario, la mancata consegna ecomunque irregolare tenuta della contabilità sono state ritenute integrare il reatodi bancarotta documentale, considerandosi che il quadro complessivo, culminatonella distrazione del patrimonio aziendale e parallela nomina di una cd.testa dilegno come amministratore, rendeva evidente la sussistenza di un atteggiamentodoloso specifico, in frode ai creditori, nel senso di impedire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari e l’accertamento delle singoleresponsabilità.La Corte di appello ha prospettato una diversa interpretazione escludendo ilruolo di amministratore di fatto del ricorrente e considerandolo mero concorrenteesterno; ha, al contempo, assolto [OSCURATO:PERSONA] da ogni accusa perinsussistenza di prova del dolo, dopo averne delineato un ruolo di effettivaamministrazione della società fallita e non di mero prestanome.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due atti di ricorso a firma di diversidifensori.2.1.Con ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia, con primo motivo,violazione di norma di legge sul concorso di persone in reato proprio e vizio dimotivazione. La Corte di appello, oltre ad avere assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA],si è discostata dalle valutazioni del Tribunale che aveva considerato l'imputatoamministratore di fatto della società fallita, ritenendolo mero concorrente esternosenza, tuttavia, tenere conto che non sarebbe configurabile, ai sensi dell'art. 110cod. pen., un concorso esterno in reato proprio ascritto ad altro soggetto, a suavolta, assolto. Inoltre, a fondamento della responsabilità dell'imputato, risultanoessere state poste le dichiarazioni accusatorie dell’originario coimputato,[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva definito la propria posizione con sentenza dipatteggiamento, senza considerare che il medesimo aveva interesse a rendere unaversione che vedeva l'imputato direttamente coinvolto nella vicenda processuale,per fugare ogni dubbio sulla responsabilità della sua compagna; la prova dellasubordinazione di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, peraltro, fondata suelementi scarni, privi di rilevanza e poco significativi; in sede di appello, ilricorrente aveva dedotto di essersi limitato a gestire l'azienda, per un tempoesiguo, dall'aprile al luglio 2015 e che, in ragione delle competenze professionalipossedute, si era occupato del bar nel tentativo di risollevarne le sorti e valutarel'opportunità di un possibile acquisto; era stato erroneamente ritenuto che ilricorrente avesse voluto occultare il trasferimento dell'azienda con un'operazionein assenza di corrispettivo in quanto sussisteva specifica documentazioneamministrativa comprovante la prosecuzione della medesima attività da partedella società [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile all'imputato; nella stessa relazionefallimentare si era dato atto, peraltro, che l'imputato aveva acquistato dalla societàbancari, e non sussisterebbero elementi da cui desumere che dalla presuntadistrazione addebitata abbia ricavato un beneficio.2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo che la Cortedi appello avrebbe omesso di valutare le doglianze formulate nel gravameessendosi limitato ad effettuare un mero richiamo alla sentenza di primo grado.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.2.4. Con separato atto, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia viziodi motivazione rilevando che la pronuncia di condanna si fonda sulla chiamata incorreità di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di un giudizio di attendibilità, e stantel’insussistenza di ulteriori elementi certi dai quali desumere la responsabilitàdell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Inoltre, la Corte di appello avrebberitenuto l'imputato quale extraneus senza specificare la consistenza causale delsuo contributo mentre il Tribunale lo aveva considerato come amministratore difatto.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdei ricorsi.I difensori dell’imputato hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.1.Occorre preliminarmente ricordare che per configurare il concorso di personenel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivol'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato. Tale circostanza deve ritenersirealizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudiziodi prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversamisura dagli imputati. Ne consegue che, sotto l'aspetto soggettivo, non rientrandol'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbiaapportato un contributo di ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico delreato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso,(Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 – 01; Sez. 2, n. 18745 del15/01/2013, Rv. 255260 - 01; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901 - 01;Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Rv. 232853 – 01). Con specifico riferimento aldelitto di bancarotta fallimentare è costante l’insegnamento di questa Cortesecondo cui il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratoreconsiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus,con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimoniosociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555 – 01;Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 - 02).A tale insegnamento il Collegio intende dare seguito affermando che, in temadi concorso dell’extraneus nei reati propri di bancarotta fraudolenta, laresponsabilità del concorrente esterno presuppone non solo la volontarietà dellacondotta di apporto e la consapevolezza della sua incidenza depauperativa sulpatrimonio sociale in danno dei creditori, ma anche la riferibilità di tale contributoalla condotta tipica dell’intraneus, secondo una unitaria convergenza finalistica. Neconsegue che, ove l’intraneus, pur riconosciuto amministratore effettivo dellasocietà, sia assolto per difetto dell’elemento soggettivo, non può essere affermatala responsabilità dell’extraneus senza una specifica motivazione sulla concretaefficienza causale del suo contributo rispetto alla condotta dell’amministratore esulla sussistenza di una comune, ancorché non previamente concordata, unitarietàdi intenti nella realizzazione del fatto collettivo.2. Sulla scorta dei suindicati principi la motivazione della Corte territoriale- chesi è discostata in modo significativo rispetto alla valutazione dei fatti data dalTribunale pur ritenendone incontestata la ricostruzione ed utilizzando i medesimielementi di prova- non appare corretta in diritto ed adeguatamente illustrata.In particolare, la Corte di appello ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale perché il fatto noncostituisce il reato, dopo avere escluso che il medesimo abbia operato come meratesta di legno ritenendo acquisita in atti la prova certa di una sua ingerenza nellagestione della società ed un suo ruolo di amministratore effettivo.Il ruolo del ricorrente è stato ricostruito in termini di concorrente esterno purritenendosi, al contempo, che il medesimo abbia ideato e perseguito unprogramma di spoliazione della società e supponendo che abbia agito senzarendere partecipe lo [OSCURATO:PERSONA] dei suoi piani criminosi. L’imputato avrebbefornito, altresì, un contributo essenziale anche per il ruolo di consulente finanziariodella società oltre che per la diretta gestione del bar assunta, per il periodosuccessivo al 16 aprile 2015, nella qualità di amministratore di diritto della societàGest s.r..; le distrazioni sarebbero state effettuate avendo come beneficiario ilricorrente, venendo permesse e facilitate dallo [OSCURATO:PERSONA] in virtù del ruolo assuntodi amministratore di diritto.Tale motivazione appare, tuttavia, non conforme rispetto alle indicazioniermeneutiche sopra delineate in quanto è stato configurato, in capo al ricorrente,un contributo concorsuale rispetto ad un reato proprio contestato ad altrosoggetto, quale amministratore di diritto della società, rimasto, a sua volta, assoltoper difetto di prova del dolo, obliterandosi che, nell’ipotesi di concorso di personenel reato, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato eche le condotte dei concorrenti devono risultare integrate in unico obiettivo,perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. L’assoluzione del coimputatoSblendorio, disposta sulla base del previo riconoscimento di un suo ruolo effettivodi amministratore della società, si espone a rilievi di contraddittorietà rispetto allaritenuta responsabilità dell’imputato, quale concorrente esterno e non piùamministratore di fatto della società, non risultando, peraltro, indicata, sulla basedi tale diversa prospettazione, la specifica efficienza causale della condotta delricorrente rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e quale sia stata, indefinitiva, la portata e consistenza della condotta distrattiva ascritta, tenuto contodelle complessive e articolate vicende della società fallita nel suo ultimo periodo.Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare, altresì,eccentrica per la contestuale sottolineatura del ruolo del ricorrente quale «assolutodominus nella ideazione e realizzazione delle condotte fraudolente» (pag.64 dellasentenza impugnata) in contrasto con il ritenuto suo ruolo di mero amministratoreformale.3.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Firenze per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbiti gli altri motivi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]