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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26403/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa aggravata dall'uso delle armi per avere fatto parte dell'organizzazione denominata clan Cappello-Bonaccorsi suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania, tra le quali quella denominata dei c.d.

Carateddi, in epoca antecedente e sino al marzo 2013 (capo A).

2. Con sentenza in data 4 aprile 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva infraquinquennale, per l'effetto rideterminando la pena finale in 7 anni di reclusione.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Sotto un primo profilo, il ricorso denuncia che, diversamente da quanto riferito dal collaboratore Bonaccorsi, nel 2009 vi sarebbe stata una semplice alleanza, nell'ambito del commercio di stupefacenti, tra gli Squillaci - appartenenti alla famiglia "Martinidda", diramazione dei "Santapaola" - e i Carateddi, facenti parte del gruppo avversario dei Cappello.

Un'alleanza realizzata, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, tra uno dei fratelli fratello, [OSCURATO:PERSONA], e il clan dei Carateddi, alla quale egli non avrebbe, peraltro, partecipato, rimanendo legato al gruppo di origine insieme al padre e al fratello maggiore.

Quanto, poi, all'episodio della partecipazione di Squillaci al summit di mafia dei Carateddi, avvenuto nel 2011 in presenza di Bonaccorsi, una settimana dopo la sua scarcerazione - episodio ritenuto idoneo a riscontrare il racconto di Bonaccorsi - il collaboratore in realtà riferirebbe di un unico incontro con Squillaci, omettendo qualsiasi dettaglio su di esso o sul ruolo che, nel frangente, avrebbe assunto l'imputato.

Ciò impedirebbe di dimostrare la partecipazione di Squillaci alla nuova organizzazione in termini di stabilità del vincolo e di fattiva collaborazione con il nuovo sodalizio, attraverso un concreto contributo alla vita o alla realizzazione dei reati-fine dello stesso.

Non significativo sarebbe l'episodio, ritenuto dalla Corte territoriale sintomatico del passaggio dal clan dei Santapaola a quello dei Capello, relativo all'uccisione, da parte del fratello Nicolò, nel luglio 2009, del responsabile santapaoliano del villaggio Sant'Agata, [OSCURATO:PERSONA], posto che la partecipazione del germano al fatto di sangue emergerebbe solo dalla partecipazione a una riunione.

In ogni caso, da numerosi processi per fatti di criminalità organizzata (come, ad esempio, il processo cd.

Orione) sarebbe emerso come, anche all'interno di un'unica compagine associativa, si siano spesso verificate profonde spaccature e alleanze determinate da interessi contingenti, senza che ciò abbia determinato il transito di un gruppo in altre organizzazioni criminali.

Sempre sul piano logico, il a ricorso evidenzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta, atteso che un soggetto di rango apicale come Squillaci avrebbe deciso di passare a un altro gruppo in cui non poteva mantenere la stessa posizione di vertice, diventando un semplice affiliato che sottostava agli ordini impartitigli.

Quanto all'intercettazioni di conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 6559, 6815 e 6817, rispettivamente la prima del 6 giugno 2009 e le altre del 25 giugno 2009) che confermerebbero il suo passaggio al clan dei Carateddi, dai dialoghi non si evincerebbe alcuna concreta condotta di partecipazione dei fratelli Squillaci a un'altra realtà associativa.

Dalla lettura coordinata delle tre conversazioni, captate nell'arco di 19 giorni, emergerebbe una serie di lamentele e di propositi generici, che non consentirebbero di individuare né specifiche vicende, né i potenziali destinatari delle lagnanze; e, anzi, sarebbero compatibili con le spiegazioni fornite da Squillaci circa gli interrogativi sul da farsi a seguito delle pressioni subae dal fratello Nicolò, che avrebbe voluto l'avvicinamento ai Carateddi e, di contro, sulle sue perplessità, che lo avrebbero portato a non assecondare il fratello.

Dunque, le intercettazioni in parola non costituirebbero validi riscontri, attesa la loro genericità e indeterminatezza, con la possibilità di diverse interpretazioni, tutte altrettanto plausibili.

In ogni caso, le vicende giudiziarie di Squillaci lo collocherebbero, nel medesimo arco temporale, in un contesto associativo opposto.

Infatti, al ricorrente, sino al giugno 2009, sarebbe stata contestata la partecipazione al clan "Santapaola - Ercolano", nonché il delitto di tentata estorsione aggravato dall'art. 7 «per la vicinanza e/o appartenenza al clan dei Martinidda» di [OSCURATO:PERSONA] (procedimento cd. money lender); il che dimostrerebbe la difficoltà di delineare un contributo associativo stabile al gruppo dei Carateddi.

Sarebbe, dunque, inverosimile che, nel medesimo contesto temporale, l'imputato possa essere transitato nel gruppo dei Carateddi, facente capo al clan dei Cappello - Bonaccorsi, per rimanervi, fra l'altro, per un tempo assai ristretto, sicché, al più, vi sarebbe stata una semplice alleanza tra i Martinidda e i Carateddi.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad apodittiche affermazioni sulla condotta di partecipazione, integrando così il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che si affiancherebbe al vizio di erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso inammissibile.

2. Va premesso che l'odierna impugnazione ricorso non contesta l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa denominata "Cappello - Bonaccorsi", ma soltanto la partecipazione ad essa dell'imputato, che il ricorso fonda, in primo luogo, sul presupposto che sarebbe irragionevole, per un affiliato, transitare da un sodalizio a un altro, oltre che sulla asserita mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Bonaccorsi.

2.1. Giova a questo punto evidenziare gli elementi di prova su cui le due sentenze di merito hanno, invece, ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale del gruppo mafioso della famiglia Martinidda, storicamente affiliata al clan "Santapaola - Ercolano" di Catania, in un certo periodo era passato, insieme al sodalizio di cui faceva parte, al clan dei Carateddi, riferibile al raggruppamento rivale dei Cappello.

Essi sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tale passaggio si era verificato nel 2009 e che, successivamente a esso, Squillaci aveva partecipato a un summit di mafia del clan dei Carateddi, avvenuto alla presenza dello stesso Bonaccorsi, nel 2011, una settimana dopo la sua scarcerazione.

Dette dichiarazioni sono state ritenute confermate dagli accertamenti compiuti dalle sentenze, ormai definitive, pronunciate nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Revenge 1, Revenge 2 e Revenge 3, acquisite al fascicolo del giudizio di primo grado.

Sul piano logico, inoltre, è stata valorizzata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno imputato, nel luglio del 2009 aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA], indicato come il responsabile del gruppo dei Santapaola presente nel villaggio Sant'Agata; e che il clan dei Carateddi aveva acquisito una sempre maggiore importanza in ambito mafioso rispetto allo storico clan Santapaola, con già fornendosi una significativa giustificazione, sul piano logico, della decisione di passare nelle fila di un sodalizio che stava emergendo come particolarmente potente.

Ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria è stata tratta, inoltre, dalle conversazioni ambientali riportate alle pagine da 83 a 90 della sentenza di primo grado, in occasione delle quali l'imputato parlava con il sodale [OSCURATO:PERSONA] circa la bontà o meno della scelta di passare al clan dei Carateddi e in cui i due discutevano apertamente del fatto se l'ormai avvenuto transito alla famiglia dei Carateddi fosse stato conveniente, offrendo una risposta negativa ai loro interrogativi.

Un ulteriore riscontro è stato, poi, rinvenuto nelle dichiarazioni rese nel giudizio di appello da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia dal 2012, il quale ha confermato di avere parlato direttamente con [OSCURATO:PERSONA] nel carcere di piazza Lanza, apprendendo da costui dell'avvenuto passaggio della famiglia Squillaci, unitamente agli Strano, dal gruppo dei Santapaola a quello dei Carateddi.

Il collaboratore ha anche riferito che il fratello Paolo gli aveva detto di essere stato contattato a sua volta da [OSCURATO:PERSONA], con cui Squillaci era stato intercettato (v. supra), il quale gli aveva proposto di passare, con tutta la famiglia Mirabile, nelle fila dei Carateddi; e che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] per cercare di ritornare nell'orbita del clan Santapaola, ,), mentre [OSCURATO:PERSONA], odierno imputato, e [OSCURATO:PERSONA] avevano preferito rimanere all'interno del clan dei Carateddi.

Infine, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da [OSCURATO:PERSONA], divenuto nelle more collaboratore di giustizia, il quale, con una deposizione ritenuta lineare e precisa, dovuta alla diretta cognizione dei fatti, essendo stato protagonista del passaggio degli Strano ai Carateddi in un periodo coevo al passaggio degli Squillaci, ha confermato che tale trasmigrazione era avvenuta verso la fine di maggio del 2009, quando gli ex santapaoliani si erano messi al servizio dei Carateddi e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore ha aggiunto, poi, che nel giugno di quell'anno si era svolta una riunione alla presenza del rappresentante provinciale di [OSCURATO:PERSONA] catanese, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e che, in tale sede, gli Strano erano stati rappresentati da [OSCURATO:PERSONA] e gli Squillaci da [OSCURATO:PERSONA], essendo questi ultimi due gruppi ormai inseriti nel clan dei Carateddi.

Il collaboratore ha, poi, confermato di conoscere da sempre l'odierno imputato, di essere certo del suo transito nel clan dei Carateddi e di averlo incontrato spesso insieme ad [OSCURATO:PERSONA] per comprare stupefacente nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA]'.

In un'occasione si era recato insieme a lui a casa di [OSCURATO:PERSONA] per questioni relative alla fornitura di stupefacenti e in quel frangente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] i soldi necessari per i processi in corso dei familiari detenuti, ricevendo rassicurazioni in tal senso.

Secondo il collaboratore, ancora, in tale periodo Squillaci, a causa della detenzione dei familiari, era il responsabile del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], si occupava principalmente degli affari di droga e delle estorsioni, transitate al clan dei Carateddi a seguito del passaggio degli Squillaci dai santapaoliani ai Carateddi-Cappello; e in un'altra occasione, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato un kalashnikov, poi riconsegnato al clan Santapaola a seguito del ritorno degli Squillaci in tale organizzazione mafiosa.

Reale ha anche chiarito che gli Strano e gli Squillaci avevano deciso di transitare nel 2009 nel clan dei Carateddi per incrementare i guadagni con il commercio degli stupefacenti, dal quale i Carateddi, all'epoca, ricavano grandissimi guadagni; mentre il rientro nella famiglia dei "Santapaola" era avvenuto a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, è stato esaminato in appello [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, detenuto dal 1999, il quale ha riferito di un colloquio avuto con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto conto del passaggio degli Squillaci ai Carateddi.

Quanto alla circostanza che l'imputato fosse stato condannato in altro procedimento, per estorsioni commesse negli stessi anni del passaggio ai Carateddi, come appartenente ai Martinidda, la Corte territoriale ha osservato che tale è sempre stata la collocazione degli Squillaci, in tal senso conosciuti dalle 5 ul-- vittime delle estorsioni, a prescindere dal loro inquadramento nei santapaoliani o nei Cappello-Carateddi.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati ritenuti dimostrati non solo l'adesione formale di Squillaci al clan dei Carateddi, ma anche il ruolo dallo stesso rivestito, essendosi egli messo a disposizione del gruppo mafioso un tempo rivale, avendo continuato l'attività estorsiva già in essere per conto della propria famiglia criminale, inserendosi nell'attività di spaccio di stupefacenti gestita nelle piazze catanesi; e occupandosi della detenzione delle armi del clan, come dimostra la circostanza che, al momento del suo arresto, il 6 settembre 2011, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], organici del clan dei Carateddi, erano state sequestrate due pistole e che, nel periodo in contestazione, egli ricevette da [OSCURATO:PERSONA] un kalashnikov, armi nella diretta disponibilità dell'organizzazione mafiosa.

3. Dunque, da un lato, le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto di sentenze definitive e di conversazioni captate, nonché le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta, costituenti indizi che, conformemente al tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., possiedono le connotazioni della gravità (ossia della persuasività), della precisione (cioè della idoneità ad escludere altre alternative ragionevoli, nemmeno offerte dal ricorrente) nonché della concordanza (ovvero il loro essere collimanti, non escludendosi a vicenda).

Dall'altro lato, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia sono risultate dotate di riscontri esterni, consistenti nei menzionati esiti delle conversazioni captate e nell'attività di indagine della polizia giudiziaria, per cui deve ritenersi che siano stati rispettati i requisiti dell'art. 192 cod. proc. pen.

Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, su cui si appuntano talune censure difensive, deve ribadirsi, secondo un indirizzo giurisprudenziale che costituisce ormai ius receptum, che costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di esse, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), ragion per cui sono irricevibili le doglianze miranti a offrire letture alternative delle conversazioni acquisite in atti.

4. Infine, va del pari ribadito, sotto un primo profilo, l'inammissibilità di doglianze che, come nel caso qui in rilievo sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01).

Va, infatti, ancora una volta evidenziato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Inoltre, sotto altro aspetto, essendosi, nella specie, al cospetto di una "doppia conforme" di condanna, va ulteriormente considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione asseritamente inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758 - 01).

Nella vicenda in esame, tuttavia, non è certamente dato riscontrare che i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, in una forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa aggravata dall'uso delle armi per avere fatto parte dell'organizzazione denominata clan Cappello-Bonaccorsi suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania, tra le quali quella denominata dei c.d. Carateddi, in epoca antecedente e sino al marzo 2013 (capo A). 2. Con sentenza in data 4 aprile 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva infraquinquennale, per l'effetto rideterminando la pena finale in 7 anni di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sotto un primo profilo, il ricorso denuncia che, diversamente da quanto riferito dal collaboratore Bonaccorsi, nel 2009 vi sarebbe stata una semplice alleanza, nell'ambito del commercio di stupefacenti, tra gli Squillaci - appartenenti alla famiglia "Martinidda", diramazione dei "Santapaola" - e i Carateddi, facenti parte del gruppo avversario dei Cappello. Un'alleanza realizzata, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, tra uno dei fratelli fratello, [OSCURATO:PERSONA], e il clan dei Carateddi, alla quale egli non avrebbe, peraltro, partecipato, rimanendo legato al gruppo di origine insieme al padre e al fratello maggiore. Quanto, poi, all'episodio della partecipazione di Squillaci al summit di mafia dei Carateddi, avvenuto nel 2011 in presenza di Bonaccorsi, una settimana dopo la sua scarcerazione - episodio ritenuto idoneo a riscontrare il racconto di Bonaccorsi - il collaboratore in realtà riferirebbe di un unico incontro con Squillaci, omettendo qualsiasi dettaglio su di esso o sul ruolo che, nel frangente, avrebbe assunto l'imputato. Ciò impedirebbe di dimostrare la partecipazione di Squillaci alla nuova organizzazione in termini di stabilità del vincolo e di fattiva collaborazione con il nuovo sodalizio, attraverso un concreto contributo alla vita o alla realizzazione dei reati-fine dello stesso. Non significativo sarebbe l'episodio, ritenuto dalla Corte territoriale sintomatico del passaggio dal clan dei Santapaola a quello dei Capello, relativo all'uccisione, da parte del fratello Nicolò, nel luglio 2009, del responsabile santapaoliano del villaggio Sant'Agata, [OSCURATO:PERSONA], posto che la partecipazione del germano al fatto di sangue emergerebbe solo dalla partecipazione a una riunione. In ogni caso, da numerosi processi per fatti di criminalità organizzata (come, ad esempio, il processo cd. Orione) sarebbe emerso come, anche all'interno di un'unica compagine associativa, si siano spesso verificate profonde spaccature e alleanze determinate da interessi contingenti, senza che ciò abbia determinato il transito di un gruppo in altre organizzazioni criminali. Sempre sul piano logico, il a ricorso evidenzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta, atteso che un soggetto di rango apicale come Squillaci avrebbe deciso di passare a un altro gruppo in cui non poteva mantenere la stessa posizione di vertice, diventando un semplice affiliato che sottostava agli ordini impartitigli. Quanto all'intercettazioni di conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 6559, 6815 e 6817, rispettivamente la prima del 6 giugno 2009 e le altre del 25 giugno 2009) che confermerebbero il suo passaggio al clan dei Carateddi, dai dialoghi non si evincerebbe alcuna concreta condotta di partecipazione dei fratelli Squillaci a un'altra realtà associativa. Dalla lettura coordinata delle tre conversazioni, captate nell'arco di 19 giorni, emergerebbe una serie di lamentele e di propositi generici, che non consentirebbero di individuare né specifiche vicende, né i potenziali destinatari delle lagnanze; e, anzi, sarebbero compatibili con le spiegazioni fornite da Squillaci circa gli interrogativi sul da farsi a seguito delle pressioni subae dal fratello Nicolò, che avrebbe voluto l'avvicinamento ai Carateddi e, di contro, sulle sue perplessità, che lo avrebbero portato a non assecondare il fratello. Dunque, le intercettazioni in parola non costituirebbero validi riscontri, attesa la loro genericità e indeterminatezza, con la possibilità di diverse interpretazioni, tutte altrettanto plausibili. In ogni caso, le vicende giudiziarie di Squillaci lo collocherebbero, nel medesimo arco temporale, in un contesto associativo opposto. Infatti, al ricorrente, sino al giugno 2009, sarebbe stata contestata la partecipazione al clan "Santapaola - Ercolano", nonché il delitto di tentata estorsione aggravato dall'art. 7 «per la vicinanza e/o appartenenza al clan dei Martinidda» di [OSCURATO:PERSONA] (procedimento cd. money lender); il che dimostrerebbe la difficoltà di delineare un contributo associativo stabile al gruppo dei Carateddi. Sarebbe, dunque, inverosimile che, nel medesimo contesto temporale, l'imputato possa essere transitato nel gruppo dei Carateddi, facente capo al clan dei Cappello - Bonaccorsi, per rimanervi, fra l'altro, per un tempo assai ristretto, sicché, al più, vi sarebbe stata una semplice alleanza tra i Martinidda e i Carateddi. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad apodittiche affermazioni sulla condotta di partecipazione, integrando così il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che si affiancherebbe al vizio di erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso inammissibile. 2. Va premesso che l'odierna impugnazione ricorso non contesta l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa denominata "Cappello - Bonaccorsi", ma soltanto la partecipazione ad essa dell'imputato, che il ricorso fonda, in primo luogo, sul presupposto che sarebbe irragionevole, per un affiliato, transitare da un sodalizio a un altro, oltre che sulla asserita mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Bonaccorsi. 2.1. Giova a questo punto evidenziare gli elementi di prova su cui le due sentenze di merito hanno, invece, ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale del gruppo mafioso della famiglia Martinidda, storicamente affiliata al clan "Santapaola - Ercolano" di Catania, in un certo periodo era passato, insieme al sodalizio di cui faceva parte, al clan dei Carateddi, riferibile al raggruppamento rivale dei Cappello. Essi sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tale passaggio si era verificato nel 2009 e che, successivamente a esso, Squillaci aveva partecipato a un summit di mafia del clan dei Carateddi, avvenuto alla presenza dello stesso Bonaccorsi, nel 2011, una settimana dopo la sua scarcerazione. Dette dichiarazioni sono state ritenute confermate dagli accertamenti compiuti dalle sentenze, ormai definitive, pronunciate nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Revenge 1, Revenge 2 e Revenge 3, acquisite al fascicolo del giudizio di primo grado. Sul piano logico, inoltre, è stata valorizzata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno imputato, nel luglio del 2009 aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA], indicato come il responsabile del gruppo dei Santapaola presente nel villaggio Sant'Agata; e che il clan dei Carateddi aveva acquisito una sempre maggiore importanza in ambito mafioso rispetto allo storico clan Santapaola, con già fornendosi una significativa giustificazione, sul piano logico, della decisione di passare nelle fila di un sodalizio che stava emergendo come particolarmente potente. Ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria è stata tratta, inoltre, dalle conversazioni ambientali riportate alle pagine da 83 a 90 della sentenza di primo grado, in occasione delle quali l'imputato parlava con il sodale [OSCURATO:PERSONA] circa la bontà o meno della scelta di passare al clan dei Carateddi e in cui i due discutevano apertamente del fatto se l'ormai avvenuto transito alla famiglia dei Carateddi fosse stato conveniente, offrendo una risposta negativa ai loro interrogativi. Un ulteriore riscontro è stato, poi, rinvenuto nelle dichiarazioni rese nel giudizio di appello da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia dal 2012, il quale ha confermato di avere parlato direttamente con [OSCURATO:PERSONA] nel carcere di piazza Lanza, apprendendo da costui dell'avvenuto passaggio della famiglia Squillaci, unitamente agli Strano, dal gruppo dei Santapaola a quello dei Carateddi. Il collaboratore ha anche riferito che il fratello Paolo gli aveva detto di essere stato contattato a sua volta da [OSCURATO:PERSONA], con cui Squillaci era stato intercettato (v. supra), il quale gli aveva proposto di passare, con tutta la famiglia Mirabile, nelle fila dei Carateddi; e che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con [OSCURATO:PERSONA] per cercare di ritornare nell'orbita del clan Santapaola, ,), mentre [OSCURATO:PERSONA], odierno imputato, e [OSCURATO:PERSONA] avevano preferito rimanere all'interno del clan dei Carateddi. Infine, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da [OSCURATO:PERSONA], divenuto nelle more collaboratore di giustizia, il quale, con una deposizione ritenuta lineare e precisa, dovuta alla diretta cognizione dei fatti, essendo stato protagonista del passaggio degli Strano ai Carateddi in un periodo coevo al passaggio degli Squillaci, ha confermato che tale trasmigrazione era avvenuta verso la fine di maggio del 2009, quando gli ex santapaoliani si erano messi al servizio dei Carateddi e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore ha aggiunto, poi, che nel giugno di quell'anno si era svolta una riunione alla presenza del rappresentante provinciale di [OSCURATO:PERSONA] catanese, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e che, in tale sede, gli Strano erano stati rappresentati da [OSCURATO:PERSONA] e gli Squillaci da [OSCURATO:PERSONA], essendo questi ultimi due gruppi ormai inseriti nel clan dei Carateddi. Il collaboratore ha, poi, confermato di conoscere da sempre l'odierno imputato, di essere certo del suo transito nel clan dei Carateddi e di averlo incontrato spesso insieme ad [OSCURATO:PERSONA] per comprare stupefacente nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA]'. In un'occasione si era recato insieme a lui a casa di [OSCURATO:PERSONA] per questioni relative alla fornitura di stupefacenti e in quel frangente [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] i soldi necessari per i processi in corso dei familiari detenuti, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Secondo il collaboratore, ancora, in tale periodo Squillaci, a causa della detenzione dei familiari, era il responsabile del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], si occupava principalmente degli affari di droga e delle estorsioni, transitate al clan dei Carateddi a seguito del passaggio degli Squillaci dai santapaoliani ai Carateddi-Cappello; e in un'altra occasione, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato un kalashnikov, poi riconsegnato al clan Santapaola a seguito del ritorno degli Squillaci in tale organizzazione mafiosa. Reale ha anche chiarito che gli Strano e gli Squillaci avevano deciso di transitare nel 2009 nel clan dei Carateddi per incrementare i guadagni con il commercio degli stupefacenti, dal quale i Carateddi, all'epoca, ricavano grandissimi guadagni; mentre il rientro nella famiglia dei "Santapaola" era avvenuto a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, è stato esaminato in appello [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, detenuto dal 1999, il quale ha riferito di un colloquio avuto con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto conto del passaggio degli Squillaci ai Carateddi. Quanto alla circostanza che l'imputato fosse stato condannato in altro procedimento, per estorsioni commesse negli stessi anni del passaggio ai Carateddi, come appartenente ai Martinidda, la Corte territoriale ha osservato che tale è sempre stata la collocazione degli Squillaci, in tal senso conosciuti dalle 5 ul-- vittime delle estorsioni, a prescindere dal loro inquadramento nei santapaoliani o nei Cappello-Carateddi. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati ritenuti dimostrati non solo l'adesione formale di Squillaci al clan dei Carateddi, ma anche il ruolo dallo stesso rivestito, essendosi egli messo a disposizione del gruppo mafioso un tempo rivale, avendo continuato l'attività estorsiva già in essere per conto della propria famiglia criminale, inserendosi nell'attività di spaccio di stupefacenti gestita nelle piazze catanesi; e occupandosi della detenzione delle armi del clan, come dimostra la circostanza che, al momento del suo arresto, il 6 settembre 2011, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], organici del clan dei Carateddi, erano state sequestrate due pistole e che, nel periodo in contestazione, egli ricevette da [OSCURATO:PERSONA] un kalashnikov, armi nella diretta disponibilità dell'organizzazione mafiosa. 3. Dunque, da un lato, le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto di sentenze definitive e di conversazioni captate, nonché le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta, costituenti indizi che, conformemente al tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., possiedono le connotazioni della gravità (ossia della persuasività), della precisione (cioè della idoneità ad escludere altre alternative ragionevoli, nemmeno offerte dal ricorrente) nonché della concordanza (ovvero il loro essere collimanti, non escludendosi a vicenda). Dall'altro lato, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia sono risultate dotate di riscontri esterni, consistenti nei menzionati esiti delle conversazioni captate e nell'attività di indagine della polizia giudiziaria, per cui deve ritenersi che siano stati rispettati i requisiti dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, su cui si appuntano talune censure difensive, deve ribadirsi, secondo un indirizzo giurisprudenziale che costituisce ormai ius receptum, che costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di esse, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), ragion per cui sono irricevibili le doglianze miranti a offrire letture alternative delle conversazioni acquisite in atti. 4. Infine, va del pari ribadito, sotto un primo profilo, l'inammissibilità di doglianze che, come nel caso qui in rilievo sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01). Va, infatti, ancora una volta evidenziato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Inoltre, sotto altro aspetto, essendosi, nella specie, al cospetto di una "doppia conforme" di condanna, va ulteriormente considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione asseritamente inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Nella vicenda in esame, tuttavia, non è certamente dato riscontrare che i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, in una forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamen
Sentenza Cassazione n. 26403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris