CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 aprile 2024
Cassazione n. 20019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14685/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Ministero dell'interno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: I [OSCURATO:PERSONA], II [OSCURATO:PERSONA], III Italia Centrale, IV Italia Meridionale; –intimati – per l'annullamento delle decisioni di rigetto: n. 2/2024 del 27/04/2024 , n. 5/2024 del 2 /05/2024 , dell'[OSCURATO:PERSONA] relative al candidato individuale [OSCURATO:PERSONA] con simbolo [OSCURATO:PERSONA], e per illegittimità derivata dei provvedimenti degli [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, VENEZIA, ROMA, NAPOLI . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto rivolto alle Sezioni Unite di questa Corte, datato 29-30 maggio 2024 e trasmesso a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2024, impugna le decisioni n. 2/2024 del 27 aprile 20 24 e n. 5/2024 del 2 maggio 2024 dell'[OSCURATO:PERSONA] e vari verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali (presso le Corti di appello di Milano, Venezia, Roma e Napoli) per l'elezione dei membri del Parlamento europeo che non hanno ammesso la sua candidatura; il ricorrente, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa dello Stato italiano che disciplina la presentazione delle candidature al Parlamento europeo, ha chiesto disporsi l’inserimento della sua candidatura personale, con il simbolo n. 8 «[OSCURATO:PERSONA]» nella scheda elettorale; della fissazione dell'udienza di discussione, resa particolarmente urgente dalla materia del ricorso, è stata data comunicazione al ricorrente ed al P.G. a mezzo p.e.c. con abbreviazione dei termini per il deposito di memorie; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso si espone a un preliminare e assorbente riliev o di improcedibilitàsotto un duplice profilo; il ricorso non risulta proposto in modalità telematiche, come reso obbligatorio, per tutti i ricorsi proposti successivamente al 1° gennaio 2023, dall’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ., secondo cui « nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (...) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» (v. Cass. Sez. U. Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023, Rv. 668227; Cass. Sez. 1 20/04/2023, n. 10689); non è stata,inoltre, ritualmente versata dal ricorrente in atti alcuna copia autentica delle decisioni impugnate, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non potendo sopperire a tale doverosa attività di parte l'ufficiosa acquisizione di copia informe ad opera della cancelleria di questa Corte, di tanto giammai onerata; l'evidente improcedibilità del ricorso (prevalendone il rilievo su quello delle cause di inammissibilità: Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; Cass. ord. 15/03/2013, n. 6706; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. Sez. U. 15/05/2018, n. 11850; Cass. ord. 02/07/2018, n. 17268; Cass. Sez. U. 18/07/2019, n. 19370) preclude la declaratoria di separate cause di inammissibilità che pure palesemente ricorrono, tra loro concorrenti in via indipendente; quand'anche fosse stato possibile presentare il ricorso di persona (rimanendo problematica la soluzione positiva, visto che la facoltà di stare in giudizio di persona, riconosciuta dall'art. 23 cod. proc. amm. nelle controversie elettorali, è negata dal Consiglio di Stato), non risulta comunque versata ritualmente e tempestivamente agli atti alcuna prova della rituale notifica del medesimo alle controparti: ma neppure la facoltà di stare in giudiziodi persona esimerebbe la parte dal rispetto di tutte le regole di procedura — Cass. Sez. U. 07/09/1990, n. 9256 — e fra queste, quindi, quella dell'onere di notifica dell'impugnazione alle controparti a pena di inammissibilità del ricorso stesso (tra molte, Cass.16/02/2012, n. 2209); il ricorso si risolve peraltro in un'inestricabile —e non consentita (tra molte: Cass. 09/05/2019, n. 12253; Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754; Cass. 13/06/2017, n. 14639) — commistione di argomenti di fatto e questioni di diritto, a prescindere dall'oscurità e dall'incostanza di consequenzialità logica di molte delle espressioni impiegate; il rigoroso rispetto della legge processuale, non derogabile a suo piacimento dal singolo neppure in considerazione dell'oggetto della pretesa, impone pertanto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e preclude l'esame del merito di tutte le complesse doglianze sviluppate dal ricorrente, qualunque siano i parametri di riferimento, sia pure costituzionali o sovranazionali, nel complesso invocati; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta in questa sede alcuna attività difensiva dalle controparti; non si applica l'art. 13, comma 1-quaterdel dPR n. 115 del 2000, ai fini del raddoppio del contributo, essendo il processo esente; P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, nell