CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 20303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella qualità di titolare dell'omonimaditta, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2461 avverso la sentenza n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 22/02/2022 R.G.N. 93/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 21/2021 il Tribunale di Gela, decidendosull’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA], avevadichiarato “nullo il precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 23dicembre 2015 per la corresponsione della somma Nudmie ro€ re gistro generale 10574/2022Numero sezionale 2461/202622.530,00, basato su “Diffida accertativa” ex art. 12 dN.ulgmesr.o dni r.a ccolta generale 20303/2026124 del 2004, emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] della FamigliaDa,t a pubblicazione 17/06/2026delle Politiche sociali e del Lavoro”; aveva compensato“integralmente le spese di lite”.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Caltanisetta, decidendo sull’appello proposto dal Bognannicontro la suddetta sentenza di primo grado, nonché sull’appelloincidentale della Vitale, così provvedeva, in parziale riformadella stessa sentenza: - dichiarava “l’insussistenza del creditoazionato da [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di precetto dallo stessonotificato alla Ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, il 23 dicembre 2015 per lacorresponsione della somma di € 22.500,00, basato su “DiffidaAccertativa” ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessadall’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche socialie del Lavoro”; confermava “nel resto l’impugnata sentenza”;compensava “tra le parti per i due terzi le spese di lite afferential presente grado di giudizio e” condannava “[OSCURATO:PERSONA] rifondere a controparte i restanti due terzi”, come liquidati.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premettevain sintesi: a) che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione alprecetto notificatole il 23 dicembre 2015, con il quale BognanniAngelo le aveva intimato il pagamento della somma di €22.530,00, oltre spese ed interessi legali; b) che, nellaresistenza dell’opposto, l’adito Tribunale di Gela, istruita lacausa mediante acquisizione di produzione documentale eassunzione di prove testimoniali, con la sentenza sopra indicata,rigettate le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti,aveva annullato il precetto opposto, sul rilievo che il Bognanninon avesse assolto l’onere su di lui gravante di provareNumero registro generale 10574/2022l’esistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio; c) i motivNi umero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 20303/2026delle contrapposte impugnazioni, principale e incidentale, delDleat a pubblicazione 17/06/2026parti.4. Tanto premesso, la Corte giudicava infondati i motividell’appello principale, relativi all’ammissibilità dell’opposizionedi primo grado in assenza dei rimedi amministrativi previsti dallalegge e al riparto dell’onere della prova nel giudizio.5. Per la Corte era inammissibile il motivo di gravameproposto dal Bognanni, in punto di: “Erroneità della sentenzaimpugnata per omessa valutazione delle prove documentaliacquisite agli atti del procedimento di primo grado”.6. La Corte, quindi, riteneva non fondato l’ultimo motivodell’impugnazione principale, concernente il merito del giudizio.7. Secondo la Corte, infine, non poteva accogliersil’ulteriore domanda proposta in via incidentale, qualereiterazione di analoga domanda avanzata in sede diopposizione a precetto, avente a oggetto la declaratoria diillegittimità della stessa diffida accertativa ex art. 12 d.lvo n.124/2004, in quanto posta in essere in violazione di legge,trattandosi alla luce di quanto sopra spiegato, di atto infondatoma non di certo violativo di norme di legge.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.9. Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10574/20221. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione eN umero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 20303/2026falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – iDnat a pubblicazione 17/06/2026riferimento al n. 3) dell’art. 360 c.p.c.”. Censura la parte in cuila sentenza impugnata ha concluso che: “Nessuno deidichiaranti, in definitiva, è stato in grado di riferire, in manieraconcorde, il periodo in cui il Bognanni lavorò per conto della dittaVitale, né, tanto meno e soprattutto, particolari significativi circala natura e le modalità di svolgimento del presunto rapportolavorativo in discorso idoneo a qualificarlo effettivamente intermini di subordinazione, nulla potendo all’uopo ricavarsi dallamera circostanza secondo cui l’odierno appellante, in un dato enon meglio specificato periodo, avrebbe consegnato bibite percontro della Vitale, forse due o tre volte a settimana, essendotale impegno compatibile anche con un rapporto di lavorooccasionale o di tipo autonomo, nulla emergendo, …”. Deduceche la decisione è censurabile, “stante che – in realtà – lapresenza lavorativa del Bognanni è indubitabilmentecomprovata, dimostrata e fuori di dubbio, anche in un tempo dimedio termine, comunque – e confrontando le risultanzetestimoniali – con assoluta certezza”.2. Il motivo è inammissibile.3. Il ricorrente non considera che la Corte, nel procedereall’esame dell’ultimo motivo d’appello principale dell’attualericorrente per cassazione aveva confermato che sul Bognannigravava l’onere della prova “in punto di effettiva esistenza delrapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, da cuisarebbero scaturiti i crediti retributivi oggetto di intimazione”(così a pag. 11 dell’impugnata sentenza, ma v. anche laprecedente pag. 9).Numero registro generale 10574/2022Inoltre, il ricorrente non spiega comunque perché e in baseN umero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 20303/2026a quali norme nel contesto processuale di cui è causa l’onerDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]probatorio a riguardo incombesse, non su di lui, bensì sullacontroparte.3.1. La censura, peraltro, s’incentra su assunto meramenteassertivo e generico dove vi si sostiene che “la presenzalavorativa del Bognanni è indubitabilmente comprovata,dimostrata e fuori di dubbio, anche in un tempo di mediotermine, comunque – e confrontando le risultanze testimoniali– con assoluta certezza”; assunto, del resto, così contrappostoad una valutazione delle risultanze processuali che la Corte haespresso, non solo nel passo quasi conclusivo trascritto dalricorrente, ma in diffusa motivazione (v. in extenso pagg. 11-14 dell’impugnata sentenza).3.2. Parimenti generico ed assertivo è, poi, l’ulterioreassunto del ricorrente che: “[OSCURATO:PERSONA], invece, è rimastadel tutto inerte, limitandosi ad una sterile difesa senzanemmeno preoccuparsi di comprovare, per come invecesarebbe dovuto essere suo preciso onere anche ai sensi e pergli effetti dell’art. 115 cpc, che il Bognanni svolgesse attivitàautonoma”.4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivodella controversia, conseguente violazione degli artt. 112 e 132cpc, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduceche “vi è la omessa valutazione delle emergenze probatorieassunte in sede processuale ma anche, e devesi sottolinearlo,la apodittica, ingiustificata e davvero censurabile preferenzadella versione di un teste rispetto ad un altro”.Numero registro generale 10574/20225. Anche questo motivo è inammissibile. Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 20303/2026Data pubblicazione 17/06/20266. La profilata anomalia motivazionale è denunciata dalricorrente facendo riferimento al previgente testo del n. 5) delcomma primo dell’art. 360 c.p.c. (che si riferiva appunto ad“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa unpunto decisivo della controversia, prospettato dalle parti orilevabile di ufficio”); inoltre, nell’ambito di censura formulataesclusivamente in base all’ipotesi della violazione di norme didiritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., il ricorrenteanche nello svolgimento della censura non spiega sotto qualiprofili opini violato l’art. 112 c.p.c. (in tema di “Corrispondenzatra chiesto e pronunciato”), pure menzionato nella rubrica delsecondo motivo.6.1. Infine, come risulta chiaramente dallo sviluppo delmotivo (v. pagg. 27-30 del ricorso), il ricorrente propone unacritica dell’apprezzamento probatorio operato dalla Corte dimerito cui esso era riservato.7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ.”. Deduce che: “… dal contenuto tutto della Sentenza dellaCorte di Appello, ogni prova testimoniale assunta nell’ambito delprocedimento di primo grado non è stata in alcun modoconsiderata. La Corte territoriale, difatti, ha esaminato solo ledichiarazioni rese in sede ispettiva nel 2015, mentre tutte leprove testimoniali, tra l’altro rese nel 2017 sotto il vincolo delgiuramento, non sono state per nulla tenute in considerazione”.8. Anche il terzo motivo è inammissibile.Numero registro generale 10574/20229. Il ricorrente in questa censura prospetta “un vizio dNi umero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 20303/2026insufficiente motivazione”, che riconduce all’ipotesi di cui all’arDta.t a pubblicazione 17/06/2026360, comma primo, n. 5), c.p.c. (v. pag. 31 del ricorso).Orbene - in disparte la considerazione che il testo da tempovigente di tale previsione recita: “per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti” – la censura neppure è aderente alla motivazionedell’impugnata sentenza quando vi si assume che “tutte le provetestimoniali … non sono state per nulla tenute inconsiderazione”.La Corte d’appello, infatti, ha condiviso la valutazione delprimo giudice, nel senso che “tanto dalle dichiarazioni assuntein sede ispettiva che da quelle acquisite nel corso della compiutaistruttoria, non si evincono in maniera adeguata né l’effettivaesistenza del detto rapporto, né il periodo esatto in cui essoavrebbe avuto svolgimento, né, soprattutto, i caratteri che loavrebbero contraddistinto in termini di effettiva subordinazione,nessuno dei dichiaranti avendo in realtà saputo riferire alcunchédi specifico in merito, anche alla stregua delle stesse deduzionidell’appellante” (così alla fine di pag. 11).Inoltre, la stessa Corte, dopo aver esaminato funditus ledichiarazioni acquisite in sede ispettiva (v. pagg. 12-14 dellasua sentenza), ha osservato che: “Analogamente è a dirsi perle testimonianze acquisite nel corso dell’istruttoria, riportatenell’atto di gravame, di analogo tenore e di certo non miglioreprecisione”.10. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ultNeurmioerroe re gistro generale 10574/2022Numero sezionale 2461/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prevNisutmoer op dei rra ccolta generale 20303/2026il ricorso, ove dovuto. Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]