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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09485/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 9923/2023Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 9485/2026Data pubblicazione 14/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 9923/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4824/6/2022depositata il 2 novembre 2022.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 9923/2023Numero sezionale 845/2026Numero di raccolta generale 9485/2026Data pubblicazione 14/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 9923/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 4824/6/2022depositata il 2 novembre 2022.Visto l’atto depositato il 20 febbraio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver definito la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris