CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31555/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 16606/22proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei procuratori speciali dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calceal ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei propri difensor i , difes a dagli avvocatiAndrea Ambroz e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margineal controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diTrieste 1 7 dicembre 2021 n. 702 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA] e, per la parte controricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:Bonificodomiciliato – Riscossione daparte di soggetto nonlegittimato – Responsabilità –Accertamento – Criteri.1. Nel 2018 la società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Giudice di pace di Trieste la società [OSCURATO:PERSONA].p.a., esponendo che: -) avevastipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario; -) il contratto prevedeva, fra gli altri servizi, l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dare esecuzione ai cc.dd. bonifici domiciliati disposti elettronicamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -)nel 2014 la G enertel aveva disposto un bonifico domiciliato a favore di tale [OSCURATO:PERSONA], inviando a mezzo posta al domicilio da questieletto la passwordnecessaria per la riscossione del pagamento; -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito il pagamento a favore di persona diversa dal beneficiario, identificata in base ad un documento di identità presumibilmente falso; -) la [OSCURATO:SOCIETA] di conseguenza era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta al reale creditore. Premessi questi fatti, l’attrice chiese la condanna della società convenuta al risarcimento del danno consistito nella duplicazione del pagamento. 2. Con sentenza n. 380 del 2019 il G iudice di pace di Trieste accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma da questa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] di pace ritenne che una volta accertato l'avvenuto pagamento a favore di persona non legittimata, [OSCURATO:PERSONA] dovesse risponderne nei confronti delladisponente, ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge assegni, a prescindere dalla sussistenza di colpa nell'identificazione del beneficiario. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale di Trieste con sentenza 17 dicembre 2021 n. 702 accolse il gravame e rigettòla domanda. Il Tribunale ha ritenuto che: -) la domanda come formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era soggetta alla disciplina delle azioni contrattuali;-) spettava dunque alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare di avere adempiuto esattamente la propria obbligazione, ovvero dimostrare la propria assenza di colpa nell'erroneaindividuazione del beneficiario; -) [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto tale onere dimostrandodi avere pagato a persona in possesso di un documento di identità, del codice fiscalee della passwordinviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] al proprio creditore. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su un unicomotivo articolato,in rubrica, in due parti (illustrat e congiuntamente, ma articolatein plurimi profili), ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è rubricato come segue: «1a. Nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazion e dei principi processuali in materia di prova –ex artt. 115 e 116 c.p.c. – ma nella diversa prospettiva del radicale travisamento della prova ex art. 360, I comma n. 4 c.p.c.: utilizzo da parte del giudice di una prova (più correttamente di una informazioneprobatoria) inesistente e mai acquisita agli atti di causa ovvero incontrovertibile errore di percezione assoluto in punto di significante (e non sul significato) della prova. 1b) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nuovamente artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 1218, 1175 e 1176,II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ.; 35, comma 2, D.P.R. n. 445del 2000), a’ sensi dell’art. 360, I comma 3 cod. proc.civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiestoe alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione». Nell’illustrazione di tale doglianza, come accennato, sono esposte più censure. 1.1. Con una prima censura la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che erroneamente la sentenza d’appello le ha addossato, a titolo di colpa, il fatto di non avere fornito alla [OSCURATO:PERSONA] “indicazioni più dettagliate” per la corretta identificazione del presentatore all’incasso. Deduce la ricorrente che è onere della banca identificare il portatore di un titolo, e non del cliente dare indicazioni al riguardo. 1.1. Sotto un secondo profilo la sentenza di appello è censurata per avere giudicato diligente la (o, in altri termini, per avere escluso il carattere negligente della) condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diretta ad identificare il presunto beneficiario del bonifico. Sostiene che il giudizio sulla diligenza della banca non avrebbe giammai potuto dare esito positivo, dal momento che l’ignoto truffatore presentò alla [OSCURATO:PERSONA] due documenti (la patente di guida ed il tesserino del codice fiscale) tra loro difformi: mentre, infatti, nel primo era indicata quale data di nascita “6 luglio 1986”, nel secondo era indicata la diversa data del “5 luglio 1985”. Deduce che, affermando la non difformità tra i due documenti, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di travisamento della prova. 1.2. Infine, sotto un terzo profilo, la ricorrente deduce che il Tribunale, reputando conformi due documenti manifestamente discordanti, avrebbe deciso violando le regole della logica e le massima di comune esperienza, pronunciando in tal modo una sentenzanulla. 1.3. Come già ritenuto da questa corte in identica fattispecie, coinvolgente le medesime parti del presente giudizio (Sez. 3, Sentenze nn. 27570, 27572 e 27573 del 28.9.2023), le varie censure in cui si articola il ricorso sono in parte inammissibili e in parte infondate. 1.4. È, anzitutto, inammissibile la prima censura,con cui si critica la sentenza impugnata per avere fatto malgoverno dell’art. 1227 c.c.. Il giudice di appello, infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha escluso la responsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del bonifico domiciliato, pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della passwordper l’incasso. Rispetto a questa ratio decidendiresta estraneo il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione; rilievo che deve reputarsi svolto ad abundantiam da parte del giudice del merito, con conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta. 1.5. La seconda censura è infondata. Sulla questione della censurabilità del “travisamento” della prova come vizio di legittimità si è determinato un contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, tra due contrapposti orientamenti, per la composizione del quale sono state recentemente investite le Sezioni Unite (Cass., Sez. Lav., Ord.29/03/2023, n. 8895; Cass., Sez. III, Ord. 27/04/2023, n. 11111). Tuttavia anche l’orientamento che ammette la deducibilità in Cassazione del travisamento della prova sottolinea che, ai fini della censurabilità di questo vizio, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre la necessaria compresenza dei seguenti presupposti: a)l’errore del giudice deve cadere non sulla espressione del giudizio di valutazione della prova (manifestazione dell’essenza della discrezionalità valutativa riservata al giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non sindacabile dinanzi a quest’ultima), bensì sulla descrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosi nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero che hanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito; b) tale contenuto deve avere formato oggetto di discussione tra le parti, in ciò distinguendosi l’errore di percezione in esame da quello, parimenti di percezione, che fonda la legittimazione al rimedio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., il quale deve invece cadere sul contenuto oggettivo di un fatto –non di una prova – non oggetto di discussione; c)l’errore deve essere decisivo, in quanto la decisione sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza, se fosse stata esattamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dall’esperimento probatorio ed inequivocabilmente diversi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito (cfr., in tema, Cass. 4/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n. 3955). 1.6. Nel caso di specie il requisito sub (a) non sussiste. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha riprodotto nel proprio controricorso i due documenti esibiti dall’ignoto truffatore (patente di guida e tessera sanitaria: pp. 13-14 del controricorso), i quali recano la medesima data di nascita. Né la [OSCURATO:SOCIETA] – neanche nella memoria o nella discussione orale – ha replicato o spiegato da cosa dipenda questa difformità tra i due documenti offerti in copia dalla ricorrente, ed i due documenti offerti in copia dalla controricorrente. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, deve concludersi che il Tribunale non è incorso in alcun travisamento, ma ha compiuto piuttosto un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), ed ha concluso affermando che non “sussiste la discordanza, censurata da [OSCURATO:SOCIETA], nell’indicazionedella data di nascita del beneficiario, la quale è il “05/07/1985” in entrambi i documenti sopra menzionati e allegati in fotocopia”(p. 15 della sentenza impugnata). 1.7. La terza censura (nullità della sentenza), infine, è infondata, poiché una sentenza può dirsi nulla per vizio di motivazione solo quanto questa manchi del tutto o sia incomprensibile “esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non manca, né è incomprensibile: il Tribunale ha ritenuto infatti non difformi i due documenti presentati dal presentatore del titolo, e quindi non percepibile da parte della [OSCURATO:PERSONA] la loro falsità : e tanto basta per escludere la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c..2.Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del rilievo sistematico della questione sottoposta all'esame della Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti. 3.Sussistono i presupposti processuali di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello