CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 8 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari in data 05/02/2020 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione; Ritenuto che il primo motivo lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma la relativa censura, proposta per la prima volta nel ricorso in esame e non formulata nell'atto di appello, risulta del tutto generica non evidenziando le condizioni che avrebbero imposto la necessità di una valutazione rinnovata della pericolosità, in particolare non deducendosi nemmeno in maniera precisa il periodo di detenzione e la sua eventuale ampiezza (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01); che il secondo motivo riguardante l'asserita omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non si confronta con articolata esposizione, contenuta nella sentenza impugnata, dei suoi precedenti penali e della loro incidenza sulla gravità del fatto da valutare; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 r