CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7922/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, n. 7258/09/2018, depositata il 14 agosto 2018. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7922/2019 Numero sezionale 1278/2022 Numero di raccolta generale 13416/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò estratti di ruolo e relative quattordici cartelle di pagamento, che assumeva non le fossero state mai notificate. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettò il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha accolto l’appello della contribuente. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha allora proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. La contribuente si è costituita con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., per non avere il giudice a quo rilevato che la contribuente non aveva disconosciuto in maniera specifica le copie della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento in questione, prodotte dalla stessa Agenzia nel giudizio di merito, che non avrebbero quindi dovuto essere escluse dal materiale istruttorio utilizzabile ai fini della decisione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. e degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per non avere il giudice a quo ritenuto che la notifica a mezzo p.e.c. delle cartelle in questione fosse valida anche se avvenuta in formato “.pdf” invece che “.p7m”. 3. Preliminarmente, va rilevato che la controricorrente ha dedotto di aver impugnato la medesima sentenza d’appello con ricorso per revocazione, la cui notifica a mezzo posta sarebbe pervenuta 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7922/2019 Numero sezionale 1278/2022 Numero di raccolta generale 13416/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 all’Agenzia delle entrate-riscossione in data 4 settembre 2018, data dalla quale sarebbe decorso pertanto il termine breve (di sessanta giorni) per proporre, avverso la medesima sentenza, ricorso per cassazione, dovendo applicarsi gli art. 325, secondo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ. Sarebbe pertanto tardiva la notifica del ricorso dell’Agenzia, inviata e ricevuta a mezzo p.e.c. il 28 febbraio 2019. A sostegno della relativa eccezione di tardività del ricorso erariale, la controricorrente, nell’indice, sottoscritto dal cancelliere, del fascicolo cartaceo di parte depositato in questo procedimento, indica, come All.1) «copia dell’atto per revocazione con allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018;». Tuttavia, dalla consultazione dello stesso fascicolo, non risulta materialmente presente l’ «allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018», indicata nell’indice, ma solo la copia dell’atto per revocazione, la copia (peraltro non leggibile) della ricevuta di spedizione di una raccomandata e la stampa di un estratto dal sito delle Poste relativo allo stato di lavorazione e consegna di una raccomandata. Tanto premesso, rileva il Collegio che la sottoscrizione, senza riserve, del cancelliere in calce all’indice del fascicolo di parte della controricorrente documenta l’avvenuta produzione anche del documento definito nello stesso indice «allegata copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018». Non sussistono elementi per ritenere che la mancanza materiale dello stesso documento in atti non sia involontaria o non dipenda da smarrimento e sia imputabile alla parte interessata. Le ricerche dello stesso documento, disposte per le vie brevi, non hanno avuto esito. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 7922/2019 Numero sezionale 1278/2022 Numero di raccolta generale 13416/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Deve pertanto disporsi la ricostruzione del documento mancante (cfr. Cass. 07/10/2020, n. 21571, ex plurimis). In materia, questa Corte ha già affermato che « In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale.» (Cass. 19/04/2010, n. 9269, in fattispecie relativa alla ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita; cfr. altresì Cass. 21/01/2019, n. 1524). Pertanto si deve concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia del documento in questione, rinviando a nuovo ruolo. La fissazione di successiva nuova adunanza, con la conseguente possibilità di depositare memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., garantirà comunque alla controparte il contraddittorio all’esito della ricostruzione. P.Q.M. Concede alla controricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per il deposito di copia del documento smarrito « copia cartolina postale di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica in data 4.9.2018», identificato in motivazione, ai fini della ricostituzione dello stesso; rinvia a nuovo ruolo all’esito della scadenza del termine concesso. Si comunichi alle parti. Così decis